Cassazione Penale, Ordinanza n. 13263/2026 del 10/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale che aveva applicato la pena ex art. 444 c.p.p. per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e oltraggio. Ha dedotto l'inosservanza dell'art. 129 c.p.p. e il vizio di motivazione, sostenendo che mancasse un adeguato riscontro probatorio sulla sua responsabilità e che il giudice non avesse verificato l'eventuale insussistenza di cause di proscioglimento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto proposto contro una sentenza applicativa della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. e fondato su censure non consentite nei limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La Corte ha ritenuto che l'impugnabilità di tale pronuncia sia limitata alle sole ipotesi di violazione di legge tassativamente previste, e che non sia deducibile, in questa sede, il vizio prospettato relativo alla mancata verifica ex art. 129 c.p.p. È stata quindi disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La deduzione della mancata verifica delle cause di proscioglimento non è scrutinabile nel ricorso proposto avverso sentenza di patteggiamento nei limiti indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
La sentenza impugnata era una pronuncia applicativa della pena su richiesta delle parti.
L'impugnabilità della sentenza di patteggiamento è limitata alle sole ipotesi di violazione di legge tassativamente indicate dalla norma.
Richiamato nel fatto quale base normativa dell'oltraggio contestato, secondo il testo disponibile.
Richiamato nel fatto quale base normativa della resistenza a pubblico ufficiale, secondo il testo disponibile.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. il ricorso per cassazione è ammesso solo nei limiti tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e non può essere utilizzato per prospettare genericamente vizi motivazionali o doglianze sulla valutazione del compendio probatorio.
- La censura relativa alla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è ammissibile quando sia proposta contro una sentenza di patteggiamento al di fuori delle ipotesi di violazione di legge specificamente consentite.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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