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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21283/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parti private)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di accertamento dell'usucapione di un fabbricato rurale sito in Alcamo, proposta da tre fratelli contro i presunti proprietari e altri soggetti ignoti citati per pubblici proclami quali eredi di un soggetto defunto. Nel giudizio di primo grado sono intervenute due donne, che hanno a loro volta dedotto il possesso ad usucapionem del medesimo immobile e ne hanno chiesto il rilascio a loro favore. Il Tribunale ha rigettato la domanda originaria e accolto quella delle intervenute; la Corte d'appello ha confermato. In cassazione i soccombenti hanno proposto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 292 c.p.c. per mancata notificazione dell'atto di intervento contenente domanda riconvenzionale ai contumaci, con pretesa nullità assoluta perché tra i contumaci vi erano anche soggetti ignoti citati per pubblici proclami; 2) nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio in appello, assumendo che il giudizio fosse inscindibile e che avrebbero dovuto essere chiamati anche i contumaci del primo grado; 3) vizio di motivazione sulla ritenuta mancata dimostrazione dell'interversione del possesso e sulla qualificazione del rapporto del dante causa come detenzione anziché possesso; 4) omesso esame di fatti decisivi relativi a documentazione INPS e alla scheda anagrafica professionale, invocati per escludere rapporti di lavoro con le intervenute e sostenere un possesso pacifico e ultraventennale della famiglia ricorrente. La resistente ha proposto ricorso incidentale subordinato, deducendo l'omessa pronuncia sulle eccezioni di inammissibilità dell'appello per difetto di interesse, perché i ricorrenti avevano impugnato la sentenza solo nei confronti delle intervenute e non dei convenuti originari.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la mancata notificazione al contumace della domanda riconvenzionale integri una nullità relativa, deducibile solo dal contumace e non dalle altre parti; ha invece accolto il secondo motivo, affermando che in appello era necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutte le parti del primo grado, compresi i contumaci e i soggetti evocati per pubblici proclami, poiché l'intervento volontario aveva determinato un litisconsorzio necessario processuale e la causa era inscindibile in grado di gravame. Di conseguenza, ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese. I motivi terzo e quarto sono rimasti assorbiti. È stato rigettato anche il ricorso incidentale, perché la mancata chiamata di tutte le parti non determina l'inammissibilità dell'appello, ma soltanto l'ordine di integrazione del contraddittorio e, in difetto, la nullità del processo di secondo grado.

Norme richiamate

  • art. 292 c.p.c.

    La mancata notificazione al contumace di una domanda nuova o riconvenzionale determina una nullità relativa, posta nell'interesse esclusivo del contumace e non rilevabile d'ufficio né eccepibile dalle altre parti.

  • art. 331 c.p.c.

    Quando il giudizio di primo grado ha visto la partecipazione di più parti in rapporto di inscindibilità o di litisconsorzio necessario processuale, il contraddittorio deve essere integrato anche in appello; l'omissione determina la nullità dell'intero giudizio di secondo grado e della sentenza.

  • art. 105 c.p.c.

    L'intervento volontario di un terzo può determinare, sul piano processuale, una situazione di inscindibilità della causa anche nel grado di impugnazione.

  • art. 157, comma 3, c.p.c.

    La preclusione al rilievo della nullità da parte di chi vi abbia dato causa non opera quando si tratti di nullità per la quale la legge preveda il rilievo officioso.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.

    I motivi di ricorso possono investire la violazione di legge e la nullità della sentenza, ma nel caso concreto tali censure sono state assorbite dall'accoglimento del motivo processuale.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è stato dedotto ma non esaminato nel merito perché assorbito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente incidentale.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte dell'integrazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • La mancata notificazione al contumace di una domanda riconvenzionale o comunque a lui diretta integra una nullità relativa, che può essere fatta valere solo dal contumace e non dalle altre parti del processo.
  • Se in primo grado hanno partecipato più parti in una situazione di inscindibilità sostanziale o di litisconsorzio necessario processuale, l'impugnazione deve essere proposta e coltivata nei confronti di tutte; in difetto, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio e, se ciò non avviene, il giudizio di appello è nullo.
  • L'intervento volontario di un terzo nel giudizio di primo grado può rendere la controversia inscindibile anche in appello, imponendo la partecipazione di tutte le parti già presenti nel precedente grado per evitare giudicati contrastanti.
  • La mancata chiamata di una parte nel giudizio di appello non determina automaticamente l'inammissibilità del gravame; la conseguenza tipica è la nullità del procedimento di secondo grado per difetto di contraddittorio, rilevabile anche d'ufficio in cassazione.
  • La legittimazione a dedurre una nullità processuale va distinta dal mero interesse teorico a farla valere: non è consentito invocare in proprio una nullità che la legge attribuisce alla tutela esclusiva di un altro soggetto.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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