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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28318/2024 del 04/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal concorso pubblico bandito nel 2004 per 90 posti nell'area B, posizione economica B2, come tecnico infermiere professionale, risultato con graduatoria favorevole alla candidata. La Corte d'appello aveva riconosciuto il diritto all'assunzione dal 1.1.2008 e al risarcimento del danno per il ritardo, ritenendo irrilevante il sopravvenuto mutamento normativo che aveva inciso sull'interesse dell'amministrazione ad assumere. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 283, l. n. 244/2007, dell'art. 97 Cost. e dell'art. 2043 c.c., sostenendo che il trasferimento delle funzioni sanitarie al Servizio sanitario nazionale aveva precluso l'instaurazione del rapporto con i vincitori del concorso indetto dall'amministrazione cedente, sicché il rapporto poteva essere eventualmente instaurato solo dall'amministrazione cessionaria. Ha quindi censurato la sentenza d'appello per avere attribuito rilievo al DPCM 1.4.2008 invece che alla norma primaria già efficace dal 2007.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero. Ha ritenuto che l'effetto preclusivo all'assunzione derivasse già dall'art. 2, comma 283, l. n. 244/2007, che aveva disposto con efficacia immediata il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, con conseguente mutamento dell'assetto organizzativo e impossibilità per il Ministero di procedere a nuove assunzioni non più coerenti con le esigenze dell'ente. Il DPCM del 2008 è stato qualificato come atto meramente attuativo di un trasferimento già disposto dalla legge. La sentenza d'appello è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa è stata decisa nel merito con rigetto della domanda originaria della candidata. Le spese dell'intero processo sono state compensate per la peculiarità della vicenda e la controvertibilità della questione giuridica.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 283, l. n. 244/2007

    La norma ha efficacia immediata e dispone il passaggio al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, con trasferimento dei soli rapporti di lavoro in essere e riduzione delle dotazioni organiche; essa preclude nuove assunzioni nell'amministrazione cedente dopo il mutamento dell'assetto organizzativo.

  • art. 2, comma 284, l. n. 244/2007

    La disciplina transitoria consente la prosecuzione temporanea delle funzioni da parte dell'amministrazione cedente e la proroga di incarichi e collaborazioni già in corso, ma non autorizza nuove assunzioni.

  • art. 97 Cost.

    Richiede che le assunzioni nella pubblica amministrazione siano coerenti con l'assetto organizzativo e con le oggettive esigenze di incremento del personale; se l'assetto muta per ius superveniens, l'amministrazione può e deve impedire nuove immissioni non più giustificate.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; nel testo non emerge una specifica autonoma ratio applicativa di questa disposizione.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego privatizzato, il diritto del vincitore di concorso all'assunzione non è assoluto, ma resta subordinato alla permanenza, al momento della nomina, dell'assetto organizzativo e delle esigenze di personale sulla base delle quali il bando è stato emanato.
  • Quando sopravviene una modifica legislativa che trasferisce funzioni e riduce le dotazioni organiche dell'amministrazione banditrice, questa perde il potere di procedere a nuove assunzioni non più compatibili con il nuovo assetto.
  • Un atto amministrativo attuativo successivo non può essere letto come fonte del divieto di assunzione se la preclusione discende già dalla norma primaria che ha disposto il trasferimento delle funzioni.
  • La tutela del vincitore di concorso incontra il limite del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, che impone di evitare immissioni in ruolo prive di corrispondenza con le effettive esigenze organizzative.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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