Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 13189/2026 del 07/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia origina dalla cessione, da parte della curatela fallimentare, di compendi aziendali a una società acquirente. Alcuni ex dipendenti delle imprese fallite, licenziati con effetto dal 1.1.2020 a seguito di cessazione dell'attività, hanno chiesto in giudizio la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze della società cessionaria, sostenendo che avrebbero dovuto essere trasferiti insieme all'azienda; in subordine hanno domandato il risarcimento del danno per essere stati illegittimamente esclusi dal novero dei lavoratori passati alla cessionaria in forza di un accordo sindacale ex art. 47, comma 5, L. 428/1990. La Corte d'appello ha confermato il rigetto delle domande, ritenendo che nella vendita effettuata in funzione liquidatoria e sottratta all'art. 2112 c.c. per previsione normativa, l'accordo sindacale poteva legittimamente escludere il personale eccedentario dal trasferimento e che i criteri di selezione concordati erano obiettivi, precisi e ragionevoli. Con il ricorso per cassazione i lavoratori hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 47, comma 5, L. 428/1990 e dell'art. 2112 c.c., assumendo che l'accordo sarebbe stato usato fraudolentemente per eludere la disciplina del trasferimento d'azienda; 2) violazione degli artt. 47 L. 428/1990, 2112 c.c., 1427 e 1439 c.c., lamentando un vizio della volontà e una falsa rappresentazione della realtà nei confronti delle organizzazioni sindacali e delle RSU; 3) violazione degli artt. 47 L. 428/1990, 2112 c.c., 1175 e 1375 c.c., sostenendo che i criteri di scelta del personale erano troppo generici e non consentivano un controllo effettivo e razionale delle singole posizioni; 4) violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c., per mancata compensazione delle spese nonostante la novità e particolarità della questione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la decisione impugnata era conforme al consolidato orientamento secondo cui, nel trasferimento di imprese o rami di impresa del cedente sottoposto a fallimento, ai fini dell'operatività dell'art. 47, comma 5, L. 428/1990 non è necessario il requisito della cessazione dell'attività d'impresa, richiesto invece per l'ipotesi dell'amministrazione straordinaria; inoltre, la doglianza di frode si risolveva in una questione di fatto non scrutinabile in cassazione. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, perché, pur formalmente prospettati come violazioni di legge, in realtà contestavano l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla volontà negoziale, sulla correttezza dell'informazione resa ai sindacati e sulla concretezza dei criteri di selezione; la Corte ha richiamato il principio per cui il vizio ex art. 360, n. 3, c.p.c. riguarda solo l'erronea applicazione della norma al fatto accertato, mentre la critica alla ricostruzione del fatto attiene semmai al n. 5. Ha infine dichiarato inammissibile il quarto motivo, osservando che la compensazione delle spese è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione salvo violazione del divieto di porre spese a carico della parte totalmente vittoriosa. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 47, comma 5, L. 428/1990

    Nella cessione di impresa in funzione liquidatoria soggetta a procedura fallimentare, l'accordo sindacale può prevedere l'esclusione dei lavoratori eccedentari dal passaggio al cessionario; per l'operatività della norma non è richiesto il requisito della cessazione dell'attività d'impresa, richiesto invece in altra ipotesi normativa richiamata dalla giurisprudenza.

  • art. 2112 c.c.

    La disciplina del trasferimento d'azienda è derogata, nel caso esaminato, dalla speciale previsione dell'art. 47, comma 5, L. 428/1990 in presenza di cessione nell'ambito di procedura fallimentare in funzione liquidatoria.

  • art. 1427 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione al dedotto vizio della volontà dell'accordo sindacale, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirante a rimettere in discussione un accertamento di fatto.

  • art. 1439 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere la sussistenza di un dolo determinante nei confronti delle organizzazioni sindacali, ma la questione è stata reputata fattuale e quindi non scrutinabile in sede di legittimità.

  • art. 1175 c.c.

    Invocato come parametro di correttezza nella definizione dei criteri di selezione del personale; la censura è stata dichiarata inammissibile poiché diretta contro la ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito.

  • art. 1375 c.c.

    Invocato come parametro di buona fede nell'esecuzione dell'accordo sindacale; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile perché orientata a contestare il fatto accertato e non l'interpretazione della norma.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    La compensazione delle spese per giusti motivi è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito; la sua mancata adozione non è censurabile in cassazione salvo violazione del principio per cui le spese non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge ricorre solo quando, rispetto al fatto accertato, la norma sia stata applicata quando non doveva esserlo o viceversa; non consente di censurare la ricostruzione della vicenda storica operata dal giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La contestazione della ricostruzione del fatto, anziché dell'interpretazione della norma, rientra nell'alveo del vizio di motivazione/fatto e non in quello della violazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, va dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato quale parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel trasferimento di imprese o rami d'azienda effettuato nell'ambito di una procedura fallimentare e in funzione liquidatoria, l'accordo sindacale ex art. 47, comma 5, L. 428/1990 può legittimamente prevedere che il passaggio al cessionario non riguardi tutto il personale, ma anche solo i lavoratori eccedentari esclusi secondo criteri concordati.
  • Quando la censura di legittimità, pur formalmente formulata come violazione di legge, mira in realtà a contestare la veridicità dei fatti accertati o la volontà negoziale ricostruita dal giudice di merito, essa è inammissibile in cassazione perché esula dal paradigma dell'art. 360, n. 3, c.p.c.
  • Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge richiede che il fatto, così come accertato dal giudice di merito, sia posto in relazione con la norma: non è consentito trasformare in errore di diritto una critica alla valutazione delle risultanze istruttorie o alla ricostruzione della vicenda storica.
  • La valutazione sulla compensazione delle spese processuali, per giusti motivi, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti del divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.