Cassazione Penale, Sentenza n. 30553/2023 del 13/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: 1) violazione degli artt. 178, 179 e 309 c.p.p. per non aver disposto la traduzione dell'indagato detenuto per consentirne la partecipazione all'udienza di riesame; 2) duplicazione di interventi cautelari per gli stessi fatti in violazione del principio di consunzione e del divieto di bis in idem (artt. 292 e 649 c.p.p.); 3) carenza della motivazione sulla concretezza e attualità del pericolo di recidiva specifica; 4) carenza della motivazione sull'applicazione della custodia in carcere secondo il criterio di extrema ratio (custodia solo quando altre misure siano inadeguate); 5) applicazione della custodia cautelare anche per reati non indicati nella richiesta cautelare del Pubblico Ministero (violazione artt. 291 e 292 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendolo fondato e assorbente rispetto agli altri, perché dall'istruttoria emerge che l'indagato, pur avendo richiesto tramite difensore di comparire all'udienza di riesame, non era presente e non risultava né una sua espressa rinuncia né la disposizione della traduzione da parte del Tribunale; ciò determina la nullità assoluta e insanabile dell'ordinanza ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p. L'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trento (art. 309, comma 7 c.p.p.). La Corte ha precisato che la declaratoria di nullità non comporta automaticamente l'inefficacia della misura cautelare e che la decisione non determina la rimessione in libertà; gli ulteriori motivi risultano assorbiti ma non preclusi. La Cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Obbligo di garantire la presenza dell'imputato detenuto all'udienza; la mancata traduzione senza rinuncia espressa comporta nullità assoluta del provvedimento di riesame.
Nullità degli atti processuali che derivano dalla mancata osservanza delle garanzie procedurali previste per la partecipazione dell'imputato detenuto.
Norma sul giudice del riesame: disciplina la competenza e le modalità del riesame; prevede la possibilità per il difensore di chiedere che la persona detenuta compaia o sia sentita su specifici temi (anche tramite istanza di differimento, art. 309, comma 9-bis) e individua la competenza per il rinvio (comma 7).
artt. 291 e 292 cod. proc. pen.
Limitazione dell'oggetto della misura cautelare: l'applicazione di misure deve rispettare i termini della richiesta del P.M.; l'estensione della misura a reati non indicati può essere censurata come inosservanza delle norme procedurali.
Riferito al contrasto tra più interventi cautelari e al principio di consunzione/bis in idem; la duplicazione ingiustificata di misure per gli stessi fatti può essere illegittima.
art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.
Indica i motivi di ricorso per cassazione invocati: inosservanza o erronea applicazione di norme processuali (lett. c) e carenza o contraddittorietà della motivazione (lett. e).
Norme penali sostanziali relative al titolo di reato contestato (art. 56: disposizioni sull'autore tentato o concorrente; art. 575: omicidio). Nel caso la misura è stata adottata in relazione ai reati indicati.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Adempimenti della cancelleria dopo la pronuncia di annullamento con rinvio; in particolare disposizioni procedurali consequenziali alla decisione di cassazione.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limite alla motivazione della sentenza di cassazione: obbligo di enunciare i motivi in modo sufficientemente sintetico per la decisione; utilizzata per la motivazione della decisione della Corte.
Principio di "extrema ratio" (giurisprudenziale)
quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate
La custodia in carcere deve essere motivata come ultima ratio rispetto ad altre misure; occorre valutare e motivare l'inadeguatezza delle misure meno afflittive.
Massime di principio
- Se l'imputato detenuto chiede la comparizione all'udienza di riesame (anche tramite difensore), il giudice deve disporre la traduzione o annotare una rinuncia espressa: la mancata traduzione senza rinuncia determina nullità assoluta del provvedimento di riesame.
- La nullità dell'ordinanza di riesame non comporta automaticamente l'inefficacia della misura cautelare; l'annullamento comporta rinvio per nuovo giudizio ma non la liberazione automatica dell'indagato.
- La custodia cautelare in carcere deve essere motivata secondo il principio di extrema ratio: il giudice deve spiegare perché le altre misure coercitive/interdittive sarebbero inadeguate, con valutazioni concrete e attuali sulla pericolosità e sul rischio di recidiva specifica.
- L'applicazione di misure cautelari per reati non indicati nella richiesta del Pubblico Ministero può essere censurata: il giudice deve rispettare i limiti dell'oggetto della misura richiesto dall'accusa o motivare adeguatamente la diversità.
- In presenza di più misure per gli stessi fatti occorre valutare il principio di consunzione e il divieto di bis in idem: il giudice deve evitare duplicazioni ingiustificate e motivare la necessità di misure cumulative.
- Il difensore deve provvedere a formulare chiaramente e documentare la richiesta di comparizione del detenuto al riesame; conservare copia dell'istanza in atti è essenziale per eventuali censure in sede di impugnazione.
- L'accoglimento di un motivo formale (es. nullità per mancata traduzione) può assorbire gli altri motivi sostanziali, i quali restano tuttavia riscontrabili in sede di nuovo giudizio.
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