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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30553/2023 del 13/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: 1) violazione degli artt. 178, 179 e 309 c.p.p. per non aver disposto la traduzione dell'indagato detenuto per consentirne la partecipazione all'udienza di riesame; 2) duplicazione di interventi cautelari per gli stessi fatti in violazione del principio di consunzione e del divieto di bis in idem (artt. 292 e 649 c.p.p.); 3) carenza della motivazione sulla concretezza e attualità del pericolo di recidiva specifica; 4) carenza della motivazione sull'applicazione della custodia in carcere secondo il criterio di extrema ratio (custodia solo quando altre misure siano inadeguate); 5) applicazione della custodia cautelare anche per reati non indicati nella richiesta cautelare del Pubblico Ministero (violazione artt. 291 e 292 c.p.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendolo fondato e assorbente rispetto agli altri, perché dall'istruttoria emerge che l'indagato, pur avendo richiesto tramite difensore di comparire all'udienza di riesame, non era presente e non risultava né una sua espressa rinuncia né la disposizione della traduzione da parte del Tribunale; ciò determina la nullità assoluta e insanabile dell'ordinanza ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p. L'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trento (art. 309, comma 7 c.p.p.). La Corte ha precisato che la declaratoria di nullità non comporta automaticamente l'inefficacia della misura cautelare e che la decisione non determina la rimessione in libertà; gli ulteriori motivi risultano assorbiti ma non preclusi. La Cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Obbligo di garantire la presenza dell'imputato detenuto all'udienza; la mancata traduzione senza rinuncia espressa comporta nullità assoluta del provvedimento di riesame.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Nullità degli atti processuali che derivano dalla mancata osservanza delle garanzie procedurali previste per la partecipazione dell'imputato detenuto.

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma sul giudice del riesame: disciplina la competenza e le modalità del riesame; prevede la possibilità per il difensore di chiedere che la persona detenuta compaia o sia sentita su specifici temi (anche tramite istanza di differimento, art. 309, comma 9-bis) e individua la competenza per il rinvio (comma 7).

  • artt. 291 e 292 cod. proc. pen.

    Limitazione dell'oggetto della misura cautelare: l'applicazione di misure deve rispettare i termini della richiesta del P.M.; l'estensione della misura a reati non indicati può essere censurata come inosservanza delle norme procedurali.

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Riferito al contrasto tra più interventi cautelari e al principio di consunzione/bis in idem; la duplicazione ingiustificata di misure per gli stessi fatti può essere illegittima.

  • art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.

    Indica i motivi di ricorso per cassazione invocati: inosservanza o erronea applicazione di norme processuali (lett. c) e carenza o contraddittorietà della motivazione (lett. e).

  • art. 56 e art. 575 cod. pen.

    Norme penali sostanziali relative al titolo di reato contestato (art. 56: disposizioni sull'autore tentato o concorrente; art. 575: omicidio). Nel caso la misura è stata adottata in relazione ai reati indicati.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Adempimenti della cancelleria dopo la pronuncia di annullamento con rinvio; in particolare disposizioni procedurali consequenziali alla decisione di cassazione.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limite alla motivazione della sentenza di cassazione: obbligo di enunciare i motivi in modo sufficientemente sintetico per la decisione; utilizzata per la motivazione della decisione della Corte.

  • Principio di "extrema ratio" (giurisprudenziale)

    quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate

    La custodia in carcere deve essere motivata come ultima ratio rispetto ad altre misure; occorre valutare e motivare l'inadeguatezza delle misure meno afflittive.

Massime di principio

  • Se l'imputato detenuto chiede la comparizione all'udienza di riesame (anche tramite difensore), il giudice deve disporre la traduzione o annotare una rinuncia espressa: la mancata traduzione senza rinuncia determina nullità assoluta del provvedimento di riesame.
  • La nullità dell'ordinanza di riesame non comporta automaticamente l'inefficacia della misura cautelare; l'annullamento comporta rinvio per nuovo giudizio ma non la liberazione automatica dell'indagato.
  • La custodia cautelare in carcere deve essere motivata secondo il principio di extrema ratio: il giudice deve spiegare perché le altre misure coercitive/interdittive sarebbero inadeguate, con valutazioni concrete e attuali sulla pericolosità e sul rischio di recidiva specifica.
  • L'applicazione di misure cautelari per reati non indicati nella richiesta del Pubblico Ministero può essere censurata: il giudice deve rispettare i limiti dell'oggetto della misura richiesto dall'accusa o motivare adeguatamente la diversità.
  • In presenza di più misure per gli stessi fatti occorre valutare il principio di consunzione e il divieto di bis in idem: il giudice deve evitare duplicazioni ingiustificate e motivare la necessità di misure cumulative.
  • Il difensore deve provvedere a formulare chiaramente e documentare la richiesta di comparizione del detenuto al riesame; conservare copia dell'istanza in atti è essenziale per eventuali censure in sede di impugnazione.
  • L'accoglimento di un motivo formale (es. nullità per mancata traduzione) può assorbire gli altri motivi sostanziali, i quali restano tuttavia riscontrabili in sede di nuovo giudizio.

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