Cassazione Civile, Ordinanza n. 33227/2022 del 10/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla curatela fallimentare per il pagamento di canoni ritenuti insoluti, relativi a un contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato in due atti successivi. La società ingiunta ha proposto opposizione sostenendo, tra l'altro, che la domanda monitoria e la successiva difesa dell'opposto fossero nulle per carenza di esposizione dei fatti e delle ragioni di diritto, con conseguente nullità della sentenza; ha inoltre dedotto vizio di extrapetizione, assumendo che la Corte territoriale avesse deciso su una pretesa non adeguatamente specificata. In cassazione ha articolato due motivi: (1) nullità processuale ex art. 360, n. 4, c.p.c. per violazione dell'art. 414 c.p.c., prospettando l'omessa indicazione dei fatti costitutivi della domanda monitoria e l'inidoneità della memoria dell'opposto a integrarla; (2) nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita pronuncia ultra/extra petita su una domanda priva di sufficiente specificazione della causa petendi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo chiarendo che, nel procedimento per decreto ingiuntivo, la domanda va valutata alla stregua dell'art. 125 c.p.c. e non dell'art. 414 c.p.c.; ha inoltre osservato che l'eventuale carenza di requisiti del ricorso monitorio deve essere tempestivamente eccepita dall'opponente e che, nel caso concreto, la Corte d'appello aveva correttamente valorizzato sia la sufficienza del thema decidendum sia la mancata contestazione specifica dei fatti costitutivi del credito, con applicazione dell'art. 115 c.p.c. Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso il vizio di extrapetizione rilevando che i documenti posti a base del decreto ingiuntivo erano stati acquisiti al fascicolo monitorio e potevano essere utilizzati nel giudizio di opposizione, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite sulla definitività dell'acquisizione al processo monitorio di tali prove; il richiamo del ricorrente a un precedente risalente è stato ritenuto non pertinente. Nulla è stato disposto sulle spese, perché il fallimento intimato non ha svolto difese in cassazione; è stato altresì dato atto dell'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
la domanda di ingiunzione proposta in monitorio è ricondotta alla disciplina del ricorso per decreto ingiuntivo.
è la norma di riferimento per il contenuto del ricorso monitorio; non è richiesto il contenuto tipico dell'art. 414 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente in modo non pertinente, perché riguarda il rito del lavoro e non disciplina il ricorso per decreto ingiuntivo.
art. 164, quarto comma, c.p.c.
viene richiamato per affermare che l'eventuale nullità del ricorso monitorio per omessa individuazione della causa petendi deve essere eccepita dall'opponente.
i fatti chiaramente allegati e non specificamente contestati possono considerarsi pacifici e non necessitano di prova.
la Corte esclude che vi sia stata pronuncia extra petita, perché il giudice di merito ha deciso entro i limiti della domanda così come desumibile dagli atti monitori.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è la norma invocata per denunciare nullità processuali e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
indica il rito camerale di trattazione del ricorso in Cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
impone, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel procedimento monitorio, la sufficienza della domanda va valutata secondo i requisiti del ricorso per decreto ingiuntivo e non secondo quelli propri del rito del lavoro; il richiamo all'art. 414 c.p.c. non è pertinente.
- L'eventuale nullità del ricorso per decreto ingiuntivo per omessa o insufficiente esposizione della causa petendi non determina automaticamente la nullità della sentenza, ma deve essere eccepita tempestivamente dall'opponente secondo la logica delle nullità processuali a regime deducibile.
- Se il ricorso monitorio e i documenti posti a base del decreto consentono di individuare il credito azionato e la controparte non contesta specificamente i fatti costitutivi, il thema decidendum può ritenersi sufficientemente delineato e i fatti possono essere considerati pacifici ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, i documenti già posti a fondamento del provvedimento monitorio e acquisiti al fascicolo possono essere utilizzati dal giudice, anche se prodotti successivamente dall'opposto, perché già definitivamente conosciuti nel processo monitorio.
- Non sussiste vizio di extrapetizione quando il giudice decide sulla base della pretesa creditoria emergente dagli atti monitori e dai documenti ad essi allegati, senza introdurre un petitum o una causa petendi diversi da quelli azionati.
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