Sentenza n. 2/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’atto n.64839 del 1° luglio 2025 di esclusione dall’elenco di psicologi di base dell’ASL di Pescara, in subordine e in parte qua del previo avviso pubblico n.87 del 29 gennaio 2025, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atto di esclusione dall'elenco degli psicologi di base dell'ASL di Pescara per mancata allegazione della documentazione fiscale biennale
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'ASL di Pescara aveva pubblicato un avviso per la formazione di un elenco di psicologi di base. La ricorrente aveva presentato domanda documentata di ammissione, ma era stata esclusa per non avere allegato la documentazione fiscale biennale richiesta per l'attività svolta presso una struttura socio-sanitaria privata accreditata. Ha impugnato l'esclusione deducendo la violazione dell'art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990 e dell'avviso pubblico, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e illogicità della motivazione. In subordine, ha contestato la legittimità dell'avviso nella parte relativa alla documentazione richiesta, per irragionevolezza e violazione del principio del favor partecipationis. L'ASL ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, nel merito, l'infondatezza del ricorso. Il TAR, verificata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, senza esaminare i motivi relativi alla legittimità dell'esclusione e dell'avviso. Ha qualificato la procedura come non concorsuale, poiché non prevedeva un confronto comparativo tra candidati, né valutazioni discrezionali di titoli o prove, né il conferimento di incarichi. La procedura era finalizzata esclusivamente alla formazione di un elenco alfabetico, e non di una graduatoria, sulla base di requisiti predeterminati. La pretesa azionata è stata quindi qualificata come diritto soggettivo all'ammissione all'elenco, con conseguente devoluzione della controversia al giudice ordinario secondo l'ordinario criterio di riparto della giurisdizione. Il TAR ha richiamato l'art. 11 c.p.a., l'art. 59 della legge n. 69/2009 e la sentenza della Corte costituzionale n. 77/2007. Le spese sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990
Norma invocata dalla ricorrente in relazione agli obblighi dell'amministrazione nell'istruttoria e nella gestione della domanda; il TAR non ne ha esaminato l'applicazione nel merito.
Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, dopo la verifica della completezza del contraddittorio e dell'istruttoria e previa audizione delle parti.
Richiamato quale fondamento processuale della devoluzione della controversia al giudice ordinario in caso di difetto di giurisdizione amministrativa.
Richiamato insieme all'art. 11 c.p.a. in relazione al riparto di giurisdizione e alla prosecuzione della tutela davanti al giudice munito di giurisdizione.
Massime di principio
- Una procedura amministrativa finalizzata esclusivamente alla formazione di un elenco alfabetico di soggetti in possesso di requisiti predeterminati, senza confronto comparativo tra candidati, valutazione discrezionale di titoli o prove e conferimento di incarichi, non ha natura concorsuale.
- La controversia sull'ammissione a un elenco non concorsuale, quando la posizione dell'interessato dipende esclusivamente dall'accertamento del possesso di requisiti predeterminati, riguarda un diritto soggettivo e spetta alla giurisdizione del giudice ordinario.
- La presenza di un avviso pubblico non determina di per sé la giurisdizione amministrativa: è decisiva la struttura sostanziale della procedura e la natura della posizione giuridica fatta valere.
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