Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’atto n.64839 del 1° luglio 2025 di esclusione dall’elenco di psicologi di base dell’ASL di Pescara, in subordine e in parte qua del previo avviso pubblico n.87 del 29 gennaio 2025, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

Giustizia amministrativa202500486

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atto di esclusione dall'elenco degli psicologi di base dell'ASL di Pescara per mancata allegazione della documentazione fiscale biennale

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'ASL di Pescara aveva pubblicato un avviso per la formazione di un elenco di psicologi di base. La ricorrente aveva presentato domanda documentata di ammissione, ma era stata esclusa per non avere allegato la documentazione fiscale biennale richiesta per l'attività svolta presso una struttura socio-sanitaria privata accreditata. Ha impugnato l'esclusione deducendo la violazione dell'art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990 e dell'avviso pubblico, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e illogicità della motivazione. In subordine, ha contestato la legittimità dell'avviso nella parte relativa alla documentazione richiesta, per irragionevolezza e violazione del principio del favor partecipationis. L'ASL ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, nel merito, l'infondatezza del ricorso. Il TAR, verificata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, senza esaminare i motivi relativi alla legittimità dell'esclusione e dell'avviso. Ha qualificato la procedura come non concorsuale, poiché non prevedeva un confronto comparativo tra candidati, né valutazioni discrezionali di titoli o prove, né il conferimento di incarichi. La procedura era finalizzata esclusivamente alla formazione di un elenco alfabetico, e non di una graduatoria, sulla base di requisiti predeterminati. La pretesa azionata è stata quindi qualificata come diritto soggettivo all'ammissione all'elenco, con conseguente devoluzione della controversia al giudice ordinario secondo l'ordinario criterio di riparto della giurisdizione. Il TAR ha richiamato l'art. 11 c.p.a., l'art. 59 della legge n. 69/2009 e la sentenza della Corte costituzionale n. 77/2007. Le spese sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990

    Norma invocata dalla ricorrente in relazione agli obblighi dell'amministrazione nell'istruttoria e nella gestione della domanda; il TAR non ne ha esaminato l'applicazione nel merito.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, dopo la verifica della completezza del contraddittorio e dell'istruttoria e previa audizione delle parti.

  • art. 11 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento processuale della devoluzione della controversia al giudice ordinario in caso di difetto di giurisdizione amministrativa.

  • art. 59 l. 69/2009

    Richiamato insieme all'art. 11 c.p.a. in relazione al riparto di giurisdizione e alla prosecuzione della tutela davanti al giudice munito di giurisdizione.

Massime di principio

  • Una procedura amministrativa finalizzata esclusivamente alla formazione di un elenco alfabetico di soggetti in possesso di requisiti predeterminati, senza confronto comparativo tra candidati, valutazione discrezionale di titoli o prove e conferimento di incarichi, non ha natura concorsuale.
  • La controversia sull'ammissione a un elenco non concorsuale, quando la posizione dell'interessato dipende esclusivamente dall'accertamento del possesso di requisiti predeterminati, riguarda un diritto soggettivo e spetta alla giurisdizione del giudice ordinario.
  • La presenza di un avviso pubblico non determina di per sé la giurisdizione amministrativa: è decisiva la struttura sostanziale della procedura e la natura della posizione giuridica fatta valere.

Come è indicizzato

MaterieProfessioni sanitarieGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.