Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24282/2025 del 01/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello per vizio di motivazione e violazione di legge. Per Graziano Vincenzo si è censurata l'affermazione del ruolo apicale ex art. 416-bis, comma 2, cod. pen., sostenendo che essa si fonda quasi esclusivamente sulle dichiarazioni di collaboratori (Galatolo, Macaluso, Mammì) prive di riscontri esterni e concretezze fattuali, e che la Corte non abbia dimostrato effettivo esercizio di poteri di vertice. Entrambe le difese hanno inoltre contestato la determinazione della pena per carente motivazione ex artt. 132-133 cod. pen. Per Graziano Santo si è contestata la valutazione delle stesse dichiarazioni di collaboratori come insufficienti a provare la partecipazione mafiosa (mancanza di affiliazione rituale, genericità delle dichiarazioni, assenza di riscontri sulle armi e sulla provenienza illecita di somme) e la mancata considerazione critica delle incongruenze tra fonti.

La decisione

La Corte Suprema di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché manifestamente infondati e, in parte, generici. Ha ritenuto che la Corte d'Appello abbia compiuto una valutazione motivata, coerente e conforme ai principi giurisprudenziali (in particolare alle Sezioni Unite "Aquilina") riguardo alla chiamata in correità: ha analizzato credibilità dei collaboratori, attendibilità intrinseca dei racconti e riscontri esterni ritenuti convergenti e individualizzanti. Di conseguenza sono stati confermati i punti decisivi della decisione di merito: per Graziano Vincenzo la condanna per partecipazione all'associazione mafiosa con ruolo apicale (art. 416-bis, comma 2) e la pena rideterminata in anni 17 di reclusione; per Graziano Santo la condanna per partecipazione all'associazione mafiosa (art. 416-bis, commi 1, 4 e 6) con pena rideterminata in anni 8 di reclusione. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.) e alla rifusione, in solido, delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili (importi liquidati: euro 4.792,00 per il gruppo di associazioni; euro 3.686,00 per Comitato Addio Pizzo e F.A.I. a carico del solo Graziano Santo), oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    commi primo, secondo, quarto e sesto

    Usata per definire i reati contestati: per Vincenzo la Corte ha ritenuto configurabile il ruolo apicale (comma secondo) anche in assenza di un vertice formale quando sussistono incarichi direttivi/resolutivi; per Santo la partecipazione è stata ricavata da attività significative a favore dell'associazione (commi primo, quarto e sesto).

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Impiego per disciplinare la valutazione della chiamata in correità: va effettuata verifica in tre momenti (credibilità del dichiarante, attendibilità intrinseca, riscontri esterni) e i riscontri devono essere esterni alle dichiarazioni ma non necessariamente autosufficienti.

  • art. 132 cod. pen.

    Richiamato come parametro per la determinazione della pena; la Corte d'appello ha esplicitato i criteri applicati nel discostarsi dal minimo edittale.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiesto e applicato dal giudice di merito per motivare il maggior quantum di pena sulla base della pericolosità sociale, precedenti condanne e altri parametri di cui all'articolo.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione ai limiti della esposizione dei motivi di ricorso (raggiunta dalla Corte nella limitazione della esposizione dei motivi per la motivazione).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per condannare i ricorrenti al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

  • Cost. art. 111

    Richiamato in un motivo difensivo relativo al diritto di difesa e alla utilizzabilità delle nuove dichiarazioni, ma la Corte non ha ritenuto violato tale principio alla luce della valutazione complessiva.

  • Giurisprudenza Sezioni Unite "Aquilina"

    Richiamata come principio guida per la valutazione delle chiamate di correo: conferma la valutazione unitaria di credibilità e attendibilità e la libertà dei riscontri, con l'obbligo che tali riscontri siano esterni alle dichiarazioni per evitare circolarità.

Massime di principio

  • La valutazione delle dichiarazioni di collaboratori (chiamata in correità) segue tre momenti: verifica della credibilità soggettiva del dichiarante, valutazione dell'attendibilità intrinseca del racconto e ricerca di riscontri esterni che siano estranei alle dichiarazioni stesse; tutti e tre i momenti vanno considerati unitariamente.
  • I riscontri esterni non devono necessariamente costituire una prova autosufficiente ma devono essere precisi, individualizzanti e logicamente idonei a corroborare la dichiarazione; possono essere di qualsiasi natura purché non autoreferenziali.
  • Il sindacato della Cassazione sulla valutazione delle prove è limitato alla verifica della coerenza logica e della completezza della motivazione: non è consentito rinnovare il giudizio di merito rianalizzando fatti e prove.
  • Il concetto di "capo" in materia di associazione mafiosa non si limita al vertice formale: può ricomprendere chi esercita incarichi direttivi o risolutivi nella vita del gruppo, dimostrabili con fatti e ruoli concreti.
  • La partecipazione ad associazione mafiosa può essere provata anche in assenza di affiliazione rituale, tramite la dimostrazione di attività significative e ripetute in favore del sodalizio ("messa a disposizione").
  • Per giustificare il discostamento dal minimo edittale è necessaria una motivazione specifica che richiami e applichi i parametri di cui all'art. 133 cod. pen. (pericolosità sociale, precedenti, condotta, ecc.).
  • Motivi di cassazione generici o che non confrontano nello specifico la motivazione del giudice di merito sono inammissibili; inoltre l'inammissibilità dei motivi originari non può essere sanata con l'innesto di motivi nuovi in corso di procedimento.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.