Cassazione Penale, Sentenza n. 24282/2025 del 01/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello per vizio di motivazione e violazione di legge. Per Graziano Vincenzo si è censurata l'affermazione del ruolo apicale ex art. 416-bis, comma 2, cod. pen., sostenendo che essa si fonda quasi esclusivamente sulle dichiarazioni di collaboratori (Galatolo, Macaluso, Mammì) prive di riscontri esterni e concretezze fattuali, e che la Corte non abbia dimostrato effettivo esercizio di poteri di vertice. Entrambe le difese hanno inoltre contestato la determinazione della pena per carente motivazione ex artt. 132-133 cod. pen. Per Graziano Santo si è contestata la valutazione delle stesse dichiarazioni di collaboratori come insufficienti a provare la partecipazione mafiosa (mancanza di affiliazione rituale, genericità delle dichiarazioni, assenza di riscontri sulle armi e sulla provenienza illecita di somme) e la mancata considerazione critica delle incongruenze tra fonti.
La decisione
La Corte Suprema di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché manifestamente infondati e, in parte, generici. Ha ritenuto che la Corte d'Appello abbia compiuto una valutazione motivata, coerente e conforme ai principi giurisprudenziali (in particolare alle Sezioni Unite "Aquilina") riguardo alla chiamata in correità: ha analizzato credibilità dei collaboratori, attendibilità intrinseca dei racconti e riscontri esterni ritenuti convergenti e individualizzanti. Di conseguenza sono stati confermati i punti decisivi della decisione di merito: per Graziano Vincenzo la condanna per partecipazione all'associazione mafiosa con ruolo apicale (art. 416-bis, comma 2) e la pena rideterminata in anni 17 di reclusione; per Graziano Santo la condanna per partecipazione all'associazione mafiosa (art. 416-bis, commi 1, 4 e 6) con pena rideterminata in anni 8 di reclusione. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.) e alla rifusione, in solido, delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili (importi liquidati: euro 4.792,00 per il gruppo di associazioni; euro 3.686,00 per Comitato Addio Pizzo e F.A.I. a carico del solo Graziano Santo), oltre accessori di legge.
Norme richiamate
commi primo, secondo, quarto e sesto
Usata per definire i reati contestati: per Vincenzo la Corte ha ritenuto configurabile il ruolo apicale (comma secondo) anche in assenza di un vertice formale quando sussistono incarichi direttivi/resolutivi; per Santo la partecipazione è stata ricavata da attività significative a favore dell'associazione (commi primo, quarto e sesto).
Impiego per disciplinare la valutazione della chiamata in correità: va effettuata verifica in tre momenti (credibilità del dichiarante, attendibilità intrinseca, riscontri esterni) e i riscontri devono essere esterni alle dichiarazioni ma non necessariamente autosufficienti.
Richiamato come parametro per la determinazione della pena; la Corte d'appello ha esplicitato i criteri applicati nel discostarsi dal minimo edittale.
Richiesto e applicato dal giudice di merito per motivare il maggior quantum di pena sulla base della pericolosità sociale, precedenti condanne e altri parametri di cui all'articolo.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione ai limiti della esposizione dei motivi di ricorso (raggiunta dalla Corte nella limitazione della esposizione dei motivi per la motivazione).
Norma applicata per condannare i ricorrenti al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Cost. art. 111
Richiamato in un motivo difensivo relativo al diritto di difesa e alla utilizzabilità delle nuove dichiarazioni, ma la Corte non ha ritenuto violato tale principio alla luce della valutazione complessiva.
Giurisprudenza Sezioni Unite "Aquilina"
Richiamata come principio guida per la valutazione delle chiamate di correo: conferma la valutazione unitaria di credibilità e attendibilità e la libertà dei riscontri, con l'obbligo che tali riscontri siano esterni alle dichiarazioni per evitare circolarità.
Massime di principio
- La valutazione delle dichiarazioni di collaboratori (chiamata in correità) segue tre momenti: verifica della credibilità soggettiva del dichiarante, valutazione dell'attendibilità intrinseca del racconto e ricerca di riscontri esterni che siano estranei alle dichiarazioni stesse; tutti e tre i momenti vanno considerati unitariamente.
- I riscontri esterni non devono necessariamente costituire una prova autosufficiente ma devono essere precisi, individualizzanti e logicamente idonei a corroborare la dichiarazione; possono essere di qualsiasi natura purché non autoreferenziali.
- Il sindacato della Cassazione sulla valutazione delle prove è limitato alla verifica della coerenza logica e della completezza della motivazione: non è consentito rinnovare il giudizio di merito rianalizzando fatti e prove.
- Il concetto di "capo" in materia di associazione mafiosa non si limita al vertice formale: può ricomprendere chi esercita incarichi direttivi o risolutivi nella vita del gruppo, dimostrabili con fatti e ruoli concreti.
- La partecipazione ad associazione mafiosa può essere provata anche in assenza di affiliazione rituale, tramite la dimostrazione di attività significative e ripetute in favore del sodalizio ("messa a disposizione").
- Per giustificare il discostamento dal minimo edittale è necessaria una motivazione specifica che richiami e applichi i parametri di cui all'art. 133 cod. pen. (pericolosità sociale, precedenti, condotta, ecc.).
- Motivi di cassazione generici o che non confrontano nello specifico la motivazione del giudice di merito sono inammissibili; inoltre l'inammissibilità dei motivi originari non può essere sanata con l'innesto di motivi nuovi in corso di procedimento.
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