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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05416/2023 del 21/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditori)

La controversia

La controversia nasce da un precetto notificato a una società in qualità di terza pignorata, in forza di un'ordinanza di assegnazione emessa nel corso di un'esecuzione presso terzi. La società ha sostenuto di avere raggiunto con il debitore esecutato un accordo transattivo che aveva ridotto il credito originario e previsto pagamenti rateali, deducendo che alla data del precetto residuava un importo inferiore e che parte del debito era incorporata in cambiali già nella disponibilità del debitore, quindi non più assoggettabile ad assegnazione. I creditori hanno replicato che eventuali vizi andavano fatti valere con opposizione agli atti esecutivi contro l'ordinanza di assegnazione, non con opposizione a precetto. Il tribunale ha dichiarato inammissibile l'opposizione; la corte d'appello ha poi dichiarato inammissibile l'appello per tardività e/o difetto dei requisiti di ammissibilità. In cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 291, 325, 326 e 327 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avesse errato nel dichiarare tardivo l'appello senza considerare la rinnovazione della notifica; con il secondo ha lamentato la carenza assoluta di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., deducendo che non le fosse stato concesso un termine per rinnovare la notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché fondato su un presupposto non riscontrato in atti: la corte d'appello non aveva concesso una rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c., ma aveva rilevato che la riattivazione del procedimento notificatorio era avvenuta solo quando il termine lungo per impugnare era già decorso. Ha richiamato il principio secondo cui, quando una notificazione non si perfeziona per causa non imputabile al notificante, questi deve riattivare il procedimento in un tempo ragionevolmente contenuto, senza attendere un provvedimento del giudice, e che tale tempo può essere individuato nel termine dimidiato per l'impugnazione, salvo circostanze eccezionali provate rigorosamente. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, perché non denunciava un vero omesso esame di un fatto decisivo, ma proponeva soltanto una diversa lettura dei fatti processuali e della disciplina dell'art. 291 c.p.c. Sono state poste le spese a carico della ricorrente, con distrazione al difensore dei controricorrenti, e dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 291 c.p.c.

    La rinnovazione della notificazione presuppone una notificazione non andata a buon fine per causa non imputabile; il notificante ha l'onere di riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio senza attendere necessariamente un provvedimento del giudice, e comunque entro un termine ragionevole.

  • art. 325 c.p.c.

    Richiamato quale termine breve di impugnazione rispetto al quale è stata contestata la tardività dell'appello.

  • art. 326 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla decorrenza dei termini di impugnazione.

  • art. 327 c.p.c.

    Richiamato come termine lungo di impugnazione, già decorso al momento della rinnovazione della notifica.

  • art. 342 c.p.c.

    Evocato dai controricorrenti per contestare l'ammissibilità dell'atto di appello.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma invocata per la denuncia di violazione o falsa applicazione di legge nel primo motivo.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Norma invocata per dedurre omesso esame/carenza motivazionale, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile perché mirava soltanto a una diversa lettura dei fatti.

  • art. 617 c.p.c.

    Richiamato dalle controparti per affermare che i vizi dell'ordinanza di assegnazione avrebbero dovuto essere fatti valere con opposizione agli atti esecutivi.

  • art. 93, comma 1, c.p.c.

    Richiamato ai fini della distrazione delle spese in favore del difensore antistatario dei controricorrenti.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Quando una notificazione di un atto di impugnazione non va a buon fine per causa non imputabile al notificante, la parte ha l'onere di riattivare il procedimento notificatorio in tempi ragionevolmente contenuti; non è sufficiente attendere l'intervento del giudice se ciò comporta il superamento del termine di impugnazione.
  • Il termine ragionevole per la ripresa della notificazione può essere individuato, in via generale, nel termine dimidiato per proporre l'impugnazione, salvo prova rigorosa di circostanze eccezionali.
  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, si risolva in una mera contestazione fattuale o in una diversa lettura degli atti di causa, senza individuare un effettivo errore decisorio o un fatto decisivo omesso.
  • Se un vizio riguarda un'ordinanza di assegnazione emessa nell'esecuzione forzata, la relativa censura deve essere incanalata nel rimedio specifico previsto per gli atti esecutivi, non potendo essere aggirata attraverso impugnazioni diverse quando il provvedimento sia ormai definitivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveEspropriazione presso terzi
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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