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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19475/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso su ricorso di una società che vantava il pagamento di cinque fatture per lavori e servizi di rilevazione delle letture dei misuratori dell'energia elettrica in varie zone della Calabria. La società ingiunta propose opposizione e il Tribunale di Roma revocò il decreto, ritenendo infondata la pretesa creditoria. La società originaria opposta propose appello, ma la Corte d'Appello dichiarò l'impugnazione inammissibile per tardività. La Corte territoriale ritenne, da un lato, che il mancato perfezionamento della prima notifica dell'appello presso il precedente indirizzo del difensore domiciliatario fosse imputabile all'appellante, perché un messaggio PEC precedente conteneva il nuovo indirizzo e dunque l'errore era inescusabile; dall'altro, che la seconda notifica fosse stata eseguita oltre il termine dimezzato rispetto a quello di cui all'art. 325 c.p.c. previsto dalla giurisprudenza in caso di riattivazione del procedimento notificatorio. In Cassazione la ricorrente dedusse tre motivi: violazione degli artt. 330, 170 e 141 c.p.c. per avere la Corte d'appello negato la facoltà di riprendere il procedimento notificatorio e per avere valorizzato una comunicazione stragiudiziale come idonea a rendere conoscibile il nuovo domicilio; violazione degli artt. 325 e 155, comma 4, c.p.c. per avere ritenuto tardiva la seconda notifica, sostenendo che il termine dovesse essere calcolato tenendo conto della sospensione del giorno festivo; violazione dell'art. 156, comma 3, c.p.c. per avere la Corte qualificato la notifica come inesistente anziché nulla, con conseguente mancato rilievo della sanatoria per raggiungimento dello scopo, essendo l'atto comunque pervenuto alla controparte costituita.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, perché il difensore domiciliatario della parte resistente era anche difensore nel processo ed esercitava nello stesso circondario del Tribunale, sicché il mutamento del domicilio professionale risultava conoscibile e, comunque, era stato comunicato alla controparte con un messaggio PEC contenente il nuovo indirizzo; pertanto, l'errore nella prima notifica era imputabile alla parte notificante. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la decisione di merito era sorretta da due rationes autonome e il ricorso non aveva superato la prima, già sufficiente a reggere la declaratoria di tardività. Ha infine ritenuto infondato il terzo motivo, osservando che non si era in presenza di una notifica nulla da sanare ai fini della tempestività, poiché la notifica era comunque pervenuta al destinatario quando il termine per impugnare era ormai spirato; la sanatoria per raggiungimento dello scopo non può infatti far rivivere un termine decadenziale già consumato. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 330 c.p.c.

    richiamato come norma sulla notificazione dell'impugnazione al procuratore costituito

  • art. 170 c.p.c.

    richiamato in relazione alla notificazione presso il difensore domiciliatario

  • art. 141 c.p.c.

    richiamato per la disciplina della notificazione presso il domicilio eletto

  • art. 325 c.p.c.

    richiamato come termine lungo di impugnazione rispetto al quale opera il termine dimezzato in caso di riattivazione del procedimento notificatorio

  • art. 155, comma 4, c.p.c.

    richiamato per il computo dei termini processuali e la rilevanza del giorno festivo

  • art. 156, comma 3, c.p.c.

    richiamato per la sanatoria della nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo

  • art. 327 c.p.c.

    richiamato come termine semestrale per l'impugnazione decorrente dalla pubblicazione della sentenza

  • art. 82 r.d. 22 gennaio 1934, n. 37

    richiamato per distinguere il regime del difensore che esercita fuori circondario e che elegge domicilio nel luogo del giudice

  • art. 83 r.d. 22 gennaio 1934, n. 37

    richiamato nella ricostruzione delle regole sull'elezione di domicilio del difensore

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Quando il difensore domiciliatario della parte destinataria della notifica esercita la professione nel medesimo circondario del giudice adito, il notificante deve accertare l'effettivo domicilio professionale, anche mediante consultazione dell'albo; l'errore nell'indirizzo non è giustificato se il mutamento era conoscibile o comunque comunicato.
  • Se il mancato perfezionamento della notifica è imputabile al notificante, non opera la riattivazione utile del procedimento notificatorio con conservazione degli effetti della richiesta originaria né il termine dimezzato previsto dalla giurisprudenza per i casi non imputabili.
  • La notificazione che pervenga al destinatario oltre il termine decadenziale dell'impugnazione non può essere sanata ex art. 156, comma 3, c.p.c. ai fini della tempestività del gravame: il raggiungimento dello scopo non fa rivivere un termine ormai scaduto.
  • Quando una sentenza è sorretta da plurime rationes decidendi autonome e una sola non viene efficacemente censurata, il ricorso è inammissibile per difetto di interesse rispetto alle ulteriori censure, poiché la decisione resterebbe comunque ferma.
  • La distinzione tra difensore che opera nel proprio circondario e difensore che opera fuori circondario è decisiva per stabilire se vi sia un onere della parte di comunicare il mutamento del domicilio eletto e se il notificante possa fare affidamento sull'indirizzo già noto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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