Cassazione Civile, Ordinanza n. 20189/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Una società creditrice, munita di titolo esecutivo giudiziale, aveva iscritto prenotazione di ipoteca su un immobile di proprietà della debitrice e, dopo il trasferimento del bene a un terzo, aveva avviato esecuzione immobiliare ex art. 602 c.p.c. contro il terzo acquirente del bene ipotecato. La debitrice aveva proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., chiedendo, tra l'altro, di accertare la propria proprietà del bene, la litispendenza e/o la sospensione del giudizio per la pendenza di un separato giudizio di annullamento della vendita dell'immobile, nonché l'improcedibilità della procedura esecutiva per asserita violazione dell'art. 602 c.p.c. per mancata notifica del titolo al terzo datore di ipoteca. Il Tribunale di Trento aveva sospeso il giudizio di opposizione ex art. 295 c.p.c. ritenendo pregiudicante il diverso giudizio sull'annullamento della vendita, poi definito in appello non con giudicato. La società creditrice ha proposto regolamento di competenza deducendo: 1) violazione dell'art. 295 c.p.c., poiché a fronte di una sentenza non passata in giudicato, al più sarebbe stata possibile una sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c.; 2) insussistenza comunque dei presupposti della pregiudizialità tecnica tra i due giudizi, anche per l'estraneità soggettiva della causa pretesamente pregiudicante.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del regolamento, rilevando che la sospensione era stata disposta erroneamente ai sensi dell'art. 295 c.p.c. nonostante la causa ritenuta pregiudicante fosse già stata definita con sentenza di appello non passata in giudicato; in tale situazione la sospensione, ove valutata opportuna, poteva essere solo quella facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c. Pertanto l'ordinanza impugnata è stata ritenuta illegittima e la Corte ha disposto la prosecuzione del giudizio di opposizione, assegnando termine per la riassunzione. Le ulteriori doglianze sono state assorbite. Le spese sono state poste a carico della debitrice opponente e compensate nei rapporti con il terzo intimato.
Norme richiamate
richiamato per l'esecuzione sui beni gravati da ipoteca in mano a terzo; la controversia riguardava anche la corretta instaurazione della procedura esecutiva nei confronti del terzo proprietario/datore di ipoteca
norma base dell'opposizione all'esecuzione proposta dalla debitrice per contestare il diritto di procedere ad esecuzione e la procedibilità della procedura
la sospensione necessaria per pregiudizialità non è applicabile quando la causa asseritamente pregiudicante sia già stata definita con sentenza non passata in giudicato
in presenza di una sentenza non passata in giudicato che possa incidere sul giudizio pendente, la sospensione eventualmente praticabile è quella facoltativa prevista da questa disposizione, non quella ex art. 295 c.p.c.
richiamato per il reclamo cautelare che aveva condotto alla sospensione dell'esecuzione
richiamato per evidenziare che l'esecuzione era già sospesa e che, durante tale sospensione, non possono compiersi atti esecutivi
richiamato per affermare che, in pendenza della sospensione dell'esecuzione, non possono essere compiuti atti esecutivi
richiamato dal tribunale per l'opponibilità al creditore pignorante delle domande trascritte prima del pignoramento; la Corte ne menziona l'uso argomentativo nel ragionamento del giudice di merito
Massime di principio
- La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. presuppone un rapporto di pregiudizialità tecnica tra cause pendenti; essa non può essere disposta quando il giudizio ritenuto pregiudicante sia già stato definito con sentenza non passata in giudicato.
- Quando la decisione della causa asseritamente pregiudicante è già intervenuta ma non è ancora definitiva, il giudice del processo dipendente può valutare, se del caso, soltanto la sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c., non quella necessaria ex art. 295 c.p.c.
- Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, il giudice deve verificare la corretta applicazione del paradigma normativo pertinente alla sospensione del processo e non può comprimere la prosecuzione della causa facendo ricorso all'art. 295 c.p.c. in assenza dei relativi presupposti.
- Se l'esecuzione risulta già sospesa ex art. 624 c.p.c., non può ravvisarsi un immediato pericolo di compimento di atti esecutivi tali da giustificare ulteriori arresti del processo di merito, dovendosi semmai attendere l'eventuale venir meno della sospensione e le conseguenti determinazioni del giudice dell'esecuzione.
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