Cassazione Penale, Sentenza n. 41378/2023 del 11/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza di appello che aveva riqualificato il reato originariamente contestato (esercizio arbitrario e appropriazione indebita) in quello più grave di estorsione; deduceva violazione di norme processuali a pena di nullità, in particolare per inosservanza dell'art. 521-bis cod.proc.pen. che impone la rimettenza degli atti al pubblico ministero qualora la nuova qualificazione richieda l'udienza preliminare, e lamentava altresì difetto di motivazione sulla responsabilità civile della Service Lines s.r.l.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato: ha affermato che la Corte d'appello, avendo riqualificato il fatto in estorsione (reato per il quale è prevista l'udienza preliminare) doveva rimettere gli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 521-bis cod.proc.pen. e non poteva procedere d'ufficio alla condanna. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino per l'ulteriore corso. Il secondo motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
Quando, per diversa qualificazione del fatto, risulti che per il reato è prevista l'udienza preliminare e questa non si è tenuta, il giudice deve disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero; tale norma deve essere osservata anche in sede d'appello.
art. 597, comma terzo cod. proc. pen.
Prevede la possibilità per il giudice di appello di riqualificare il fatto anche in termini più gravi, ma tale potere va coordinato con le prescrizioni dell'art. 521-bis: non può essere esercitato se la riqualificazione rende necessaria l'udienza preliminare non celebrata.
Il richiamo generale contenuto in questo articolo comporta che la disciplina della rimettenza al P.M. si applica anche al giudizio d'appello.
art. 550, comma 3 e art. 491, comma 1 cod. proc. pen.
La disciplina delle eccezioni relative all'udienza preliminare nel caso di citazione diretta riguarda i casi in cui la qualificazione originaria richieda l'udienza preliminare; non si applica quando la necessità dell'udienza preliminare deriva da una riqualificazione operata in appello.
art. 393 e art. 629 cod. pen. (principio di correlazione con l'accusa)
E' violato il principio di correlazione tra accusa e sentenza quando si condanna per un reato più grave emendando l'imputazione originaria in modo tale che la contestazione originaria non può ritenersi comprendere la fattispecie più grave.
Massime di principio
- Se in appello il giudice perviene a una riqualificazione che configura un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare e questa non si è tenuta, deve rimettere gli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 521-bis e non può decidere nel merito.
- Il potere di riqualificazione del giudice d'appello non è illimitato: necessita di rispetto delle garanzie procedurali (principio di correlazione dell'accusa, diritto di difesa, recupero dell'udienza preliminare quando dovuta).
- La mancanza di rimettenza al P.M. quando richiesta determina la nullità della decisione di appello e comporta l'annullamento (senza rinvio) con trasmissione degli atti al P.M. per il procedimento corretto.
- Le eccezioni e le regole relative all'udienza preliminare (es. art. 550) trovano applicazione diversa a seconda che la necessità dell'udienza derivi dalla qualificazione originaria o da una riqualificazione intervenuta in fase di giudizio.
- In casi similari il difensore deve tempestivamente invocare l'applicazione dell'art. 521-bis qualora la riqualificazione operata in appello supponga la celebrazione dell'udienza preliminare; il giudice d'appello deve verificare tale profilo prima di decidere nel merito.
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