Cassazione Civile, Ordinanza n. 19770/2021 del 12/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che, confermando la decisione di primo grado, aveva annullato gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società per IVA, IRES e IRAP relativi agli anni 2007, 2008 e 2009. La ripresa era fondata sull'assunto che i servizi fatturati da società estere fossero relativi a operazioni oggettivamente inesistenti. Con l'unico motivo, l'Ufficio ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che la CTR avesse reso una motivazione meramente apparente. La contribuente ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della CTR, pur sintetica, fosse comprensibile e idonea a far emergere l'iter logico-deciso: l'Ufficio non aveva fornito prova sufficiente dell'inesistenza oggettiva delle operazioni, fondandosi solo sulla dedotta partecipazione delle società estere a un disegno evasivo, mentre la contribuente aveva offerto elementi contrari idonei a supportare l'effettività delle prestazioni. La censura dell'Agenzia mirava in realtà a contestare la valutazione di merito e la sufficienza della motivazione, profili non consentiti nel caso di specie. L'Agenzia è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di lite.
Norme richiamate
è stato invocato come parametro per denunciare un vizio di motivazione processualmente qualificato come nullità della sentenza; la Corte osserva però che la doglianza, in concreto, tendeva a censurare la valutazione di merito e la sufficienza della motivazione.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
la CTR deve esporre la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto; nella specie la motivazione della sentenza tributaria regionale è stata ritenuta sufficiente e non meramente apparente.
richiamato per escludere che, nel caso concreto, fosse consentita una critica alla sufficienza e adeguatezza della motivazione in sede di legittimità.
Massime di principio
- La motivazione è meramente apparente solo quando non consente di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dal giudice; una motivazione sintetica ma intelligibile supera il "minimo costituzionale" ed è insindacabile sotto il profilo dedotto.
- Nel giudizio di cassazione non può essere veicolata, sotto veste di nullità della sentenza, una censura che in sostanza miri a ottenere una diversa valutazione delle prove o della sufficienza del materiale istruttorio.
- In tema di accertamenti fondati su operazioni oggettivamente inesistenti, la ripresa non può poggiare su mere asserzioni non sorrette da un adeguato supporto probatorio; il giudice di merito può valorizzare l'assenza di prova dell'Ufficio e gli elementi contrari offerti dal contribuente.
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