Cassazione Civile, Ordinanza n. 33604/2025 del 22/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società; pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da numerosi avvisi di rettifica catastale con cui l'Agenzia delle Entrate aveva attribuito la categoria D/1 ad immobili ubicati nell'area di un interporto, tra cui cabine elettriche e piazzali destinati allo stoccaggio di merci. La società interportuale aveva impugnato gli atti deducendo, tra l'altro, che gli immobili non fossero autonomamente reddituali o funzionali e che, per la loro destinazione al servizio pubblico di trasporto, dovessero essere ricondotti alla categoria E/1 e/o esentati da ICI/IMU. In Cassazione l'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione contro il rigetto delle proprie impugnazioni relative alle cabine elettriche, lamentando nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme sul classamento catastale, sostenendo che il giudice di merito avrebbe dovuto verificare in concreto l'autonomia funzionale e reddituale dei singoli beni. La società ha proposto a sua volta ricorso incidentale contro il rigetto delle proprie doglianze sulle aree di stoccaggio dell'interporto, denunciando violazione dell'art. 2, comma 40, d.l. 262/2006, assumendo che tali aree fossero inscindibilmente inserite nel complesso interportuale, strumentali al pubblico trasporto e prive di autonoma classificabilità in categoria E.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi perché proposti avverso la stessa sentenza. Ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate ritenendo infondata sia la censura di motivazione apparente sia quella di violazione di legge: la CTR aveva dato una motivazione comprensibile e non meramente apparente, e aveva correttamente applicato i criteri sul classamento catastale, valorizzando l'assenza di autonomia funzionale e reddituale delle cabine elettriche, considerate strettamente strumentali alla funzionalità dell'interporto. Ha poi rigettato anche il ricorso incidentale della società, affermando che le aree di stoccaggio erano, per contro, dotate di autonoma capacità reddituale e destinate ad attività di tipo economico-imprenditoriale, non essendo sufficiente il richiamo alla natura pubblicistica del servizio interportuale per ricondurle alla categoria E. Le spese del giudizio sono state compensate per reciproca soccombenza; per il ricorso dell'Agenzia è stata inoltre richiamata l'applicazione dell'art. 96, comma 4, c.p.c.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario la sentenza deve contenere una motivazione idonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice; nel caso concreto tale requisito è stato ritenuto soddisfatto.
art. 111, comma 6, Cost.
Il vizio di motivazione meramente apparente ricorre solo quando manchi l'illustrazione del percorso logico decisorio; qui la motivazione è stata ritenuta sufficiente.
art. 2, commi 40 e 41, d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, conv. in l. 24 novembre 2006, n. 286
"nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale o reddituale"
Per l'inclusione o l'esclusione dalla categoria E rileva l'assenza/presenza di autonomia funzionale e reddituale; il fine di pubblico interesse non basta di per sé a impedire l'autonomia del bene.
art. 5 r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652
L'unità immobiliare urbana è tale se, nello stato in cui si trova, è di per sé utile e atta a produrre un reddito proprio.
art. 40 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
Concorre a fondare il criterio catastale dell'autonomia reddituale e della destinazione funzionale del bene.
art. 8 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
La categoria D raggruppa immobili con destinazione industriale e commerciale, speciali e suscettibili di reddito.
Definisce l'interporto come complesso organico di strutture e servizi integrati finalizzati allo scambio di merci tra diverse modalità di trasporto.
Richiamato per il ricorso dell'Agenzia in relazione alla regolazione conseguente all'esito del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Viene ricordata la regola sul raddoppio del contributo unificato nei casi di impugnazione respinta, inammissibile o improcedibile, ma senza applicazione nel caso di specie per come esposto nel provvedimento.
Massime di principio
- In tema di classamento catastale, la verifica deve essere compiuta sulle caratteristiche oggettive del bene, sulla sua destinazione funzionale e sulla sua attitudine a produrre reddito, non sullo status soggettivo del proprietario né sul concreto uso contingente che ne venga fatto.
- Per escludere un immobile dalla categoria E non è sufficiente invocare la sua inserzione in un contesto di pubblico interesse o di servizio pubblico: occorre che il bene presenti una propria autonomia funzionale e reddituale, tale da renderlo suscettibile di valorizzazione economica autonoma.
- La censura per violazione di legge non può essere usata per contestare, in realtà, la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito; quando si lamenta una diversa lettura delle risultanze istruttorie, la doglianza attiene al vizio di motivazione o comunque alla valutazione di merito.
- La motivazione è solo apparente quando non consente di ricostruire il percorso logico-argomentativo seguito dal giudice; non è sufficiente la mera sintesi di precedenti giurisprudenziali se il ragionamento applicativo al caso concreto risulta comprensibile.
- Ai fini del classamento di immobili inseriti in infrastrutture complesse, ciò che rileva è la singola autonomia tecnico-funzionale e reddituale della porzione immobiliare considerata; la natura unitaria del complesso non esonera dall'accertamento della concreta suscettibilità del singolo bene di produrre reddito.
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