Cassazione Civile, Ordinanza n. 28434/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI emesso da un comune per un annualità d'imposta riferita a immobili censiti in categorie catastali D/07 e D/08, di proprietà di una regione ma concessi in uso alla società ricorrente nell'ambito di un contratto di servizio relativo al trasporto ferroviario e automobilistico. La contribuente ha impugnato l'atto sostenendo di non essere soggetto passivo ICI, perché il rapporto non era una concessione di bene demaniale ma un rapporto obbligatorio di servizio, con attribuzione di un mero diritto personale di godimento sugli immobili strumentali all'esercizio del servizio. In cassazione ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente, o in subordine omesso esame di fatto decisivo, deducendo che il giudice di merito non avesse reso percepibile il fondamento della decisione sulla presunta concessione demaniale; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1992, sostenendo che il rapporto fosse erroneamente qualificato come concessorio, mentre si trattava di un rapporto obbligatorio non riconducibile alla concessione di aree demaniali e quindi inidoneo a fondare la soggettività passiva ICI.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo, ritenendo che la motivazione della sentenza di merito fosse sufficiente e controllabile, e ha accolto il secondo motivo. Ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso della contribuente contro l'avviso di accertamento ICI. Le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate per il consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale successivamente alla proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il vizio di omessa pronuncia o nullità della sentenza deve essere fatto valere come violazione dell'art. 112 c.p.c. e non può essere cumulatamente confuso, nello stesso motivo, con il vizio di motivazione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame o di motivazione apparente presuppone che la questione sia stata esaminata dal giudice di merito, ma in modo non adeguatamente giustificato o non controllabile.
L'omessa pronuncia integra un vizio autonomo di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli
Il presupposto ICI è collegato al possesso inteso, nel sistema della norma, come situazione giuridica reale e non come mera disponibilità materiale del bene.
Sono soggetti passivi ICI il proprietario e i titolari di diritti reali di godimento; la norma non estende la soggettività passiva al mero detentore o titolare di diritto personale di godimento, salvo specifiche ipotesi previste dalla legge.
L'ampliamento della platea dei soggetti passivi ai concessionari di aree demaniali non consente di ricomprendere rapporti che, per contenuto concreto, non siano effettive concessioni di beni demaniali.
Il diritto d'uso è un diritto reale tipico che attribuisce il godimento della cosa e dei frutti entro i limiti legali.
Il carattere personale del diritto d'uso comporta incedibilità, ma tale limite non impedisce la costituzione del diritto in favore di una persona giuridica.
Il rinvio all'art. 981 c.c. evidenzia che i limiti derivanti dalla natura e dalla destinazione economica del bene valgono anche per l'uso.
Richiamato per affermare che i limiti all'esercizio del diritto discendono dalla natura e dalla destinazione economica del bene, non da vincoli ulteriori imposti dal titolo.
Il contratto di servizio per il trasporto ferroviario e automobilistico è richiamato come fonte del rapporto tra Regione e società gestore, distinto da una concessione di beni demaniali.
Massime di principio
- In tema di ricorso per cassazione, il vizio di omessa pronuncia e quello di omessa motivazione sono concettualmente distinti e non possono essere cumulati in modo indifferenziato nello stesso motivo, poiché il primo attiene alla violazione dell'art. 112 c.p.c. e il secondo al controllo sulla giustificazione della decisione.
- La motivazione è solo apparente quando non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; se la ratio decidendi è comprensibile e controllabile, il vizio non sussiste.
- Ai fini ICI, il "possesso" rilevante come presupposto d'imposta va inteso in senso coerente con la titolarità di un diritto reale e non con la mera disponibilità o detenzione del bene.
- La soggettività passiva ICI spetta al proprietario o al titolare di un diritto reale di godimento; un diritto personale di godimento, anche se funzionale all'uso del bene nell'esercizio di un servizio, non basta di per sé a fondare l'imposizione.
- La qualificazione di un rapporto come concessione di bene demaniale dipende dal suo concreto contenuto; un contratto di servizio che attribuisca soltanto l'uso strumentale di immobili per l'esercizio di un pubblico servizio non è automaticamente equiparabile a una concessione demaniale.
- Il diritto d'uso è un diritto reale tipico e, per essere riconoscibile come tale, deve conservare i caratteri legali del modello codicistico; se il godimento è fortemente limitato dal titolo e funzionale esclusivamente a uno specifico servizio, ciò depone per un diritto personale di godimento e non per un diritto reale.
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