Cassazione Civile, Ordinanza n. 34265/2025 del 27/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di intimazione relativo a IVA e altri carichi per l'anno d'imposta 2000, emesso sul presupposto della notificazione di una cartella di pagamento sottostante. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto perché il giudice aveva ritenuto non ritualmente notificata la cartella; in appello, invece, l'agente della riscossione otteneva la riforma integrale della decisione e il rigetto della pretesa del contribuente. In Cassazione il contribuente deduceva due motivi: con il primo lamentava la violazione degli artt. 2712, 2714, 2719 c.c. e degli artt. 214 e 216 disp. att. c.p.c., sostenendo che la contestazione della difformità dell'avviso di ricevimento/copia fotostatica della notifica era stata ingiustamente reputata non specifica; con il secondo censurava la regolazione delle spese di lite, invocando la violazione dell'art. 92 c.p.c. e dell'art. 15 d.lgs. 546/1992, perché la Corte territoriale aveva posto le spese a suo carico nonostante la compensazione disposta in primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Sul primo ha affermato che, quando la contestazione riguarda la conformità della copia all'originale, la specificità richiede l'indicazione puntuale delle difformità della copia rispetto all'originale; la mera negazione dell'esistenza dell'originale non integra un disconoscimento di conformità ex art. 2719 c.c., ma si colloca su un piano diverso e, per espungere la copia dal materiale probatorio, richiede la querela di falso. Nel caso concreto, la difesa del contribuente si era limitata a contestare l'esistenza stessa del documento originario e non aveva proposto querela di falso. Sul secondo motivo la Corte ha ribadito che la compensazione delle spese è potere discrezionale del giudice e che la mancata reiterazione della compensazione in appello non è censurabile, anche se il primo giudice aveva compensato le spese. Considerata la mancata attività difensiva effettiva dell'agente della riscossione, non è stata disposta statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato in tema di prova documentale e riproduzioni meccaniche, nel quadro della contestazione della copia prodotta in giudizio.
Richiamato insieme alle altre norme sulla prova documentale per contestare la valutazione della copia della notifica.
La contestazione della conformità della copia all'originale deve essere specifica e puntuale; la mera negazione dell'esistenza dell'originale non vale come disconoscimento di conformità.
Richiamato quale norma sul disconoscimento documentale, ma la Corte distingue il disconoscimento di conformità dalla querela di falso.
Richiamato nel contesto della contestazione documentale e della sua ritualità.
Richiamato per affermare che, ove si contesti l'esistenza stessa del documento e si voglia espungere una copia artificiosamente creata, occorre la querela di falso.
La compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e il mancato esercizio di tale facoltà non è di per sé censurabile in cassazione.
Richiamato per la costituzione tardiva del resistente ai soli fini dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma sul vizio di violazione di legge invocata per entrambi i motivi di ricorso.
Richiamato dal ricorrente in tema di spese del processo tributario; la Corte ne nega la violazione nel caso concreto.
Massime di principio
- Nel caso di produzione in giudizio di una copia fotostatica di un documento, il disconoscimento della conformità all'originale è valido solo se contiene una contestazione chiara e specifica delle difformità tra copia e originale; contestazioni generiche o meramente assertive non sono sufficienti.
- La mera negazione dell'esistenza dell'originale non integra, di per sé, un disconoscimento di conformità ex art. 2719 c.c., perché manca il necessario confronto tra copia e originale: in tale ipotesi la contestazione si sposta sul piano della falsità del documento e richiede la querela di falso.
- Il disconoscimento di conformità della copia all'originale non elimina automaticamente ogni efficacia probatoria del documento: il giudice può valutarne la conformità anche tramite altri elementi istruttori e presunzioni, ma solo se esiste un originale con cui raffrontare la copia.
- In tema di spese processuali, la compensazione è una facoltà discrezionale del giudice di merito; la parte soccombente non può dolersi in cassazione del solo fatto che il giudice d'appello non abbia reiterato la compensazione disposta nel primo grado.
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