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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17929/2026 del 19/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 6 marzo 2025. Dal testo emerge che la decisione di merito riguardava il giudizio di responsabilità e la richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. I motivi di ricorso sono stati ritenuti dalla Cassazione aspecifici, generici e meramente riproduttivi di censure già formulate, senza confronto effettivo con le argomentazioni della sentenza impugnata e con la sentenza di primo grado, in un contesto di doppia conforme.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che i motivi dedotti erano generici e aspecifici, perché si limitavano a riproporre profili di censura già esaminati e disattesi dai giudici di merito con argomentazioni ritenute corrette. In conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo che il ricorrente avesse proposto l'impugnazione senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo il richiamo a Corte cost. n. 186 del 2000.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto era stata invocata nel merito, ma la Corte ritiene che le doglianze sul punto siano state già adeguatamente valutate e disattese dai giudici di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità non si applica solo se l'impugnazione è proposta senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nel caso concreto tale assenza di colpa è esclusa.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già dedotte nei precedenti gradi di giudizio senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • In presenza di doppia conforme, il ricorrente deve misurarsi con entrambe le decisioni di merito, non essendo sufficiente la mera reiterazione di doglianze già disattese.
  • La deduzione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non può essere veicolata in cassazione con motivi generici o assertivi, ma richiede una critica puntuale alla motivazione che l'abbia esclusa.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende, salvo che emerga l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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