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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00738/2026 del 09/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo relativo all'aggravante dell'incidente stradale era generico e non era stato devoluto al giudice di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando ragioni di esonero.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza di appello che aveva confermato l'affermazione di responsabilità per il reato di guida in stato di ebbrezza. Nel ricorso viene dedotta, in particolare, l'insussistenza dell'aggravante dell'aver provocato un incidente stradale. La Corte rileva però che tale censura è del tutto generica e, soprattutto, non era stata proposta in appello, dove la difesa aveva contestato soltanto la responsabilità e la determinazione della pena. Per questo motivo il motivo è ritenuto non deducibile in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 186 cod. strada

    È la norma incriminatrice posta a base dell'affermazione di responsabilità oggetto del ricorso.

  • art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p.

    Il motivo è dichiarato manifestamente inammissibile perché generico e perché non dedotto in appello, quindi non proponibile per la prima volta in cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In cassazione non sono deducibili censure nuove che non siano state previamente devolute al giudice di appello, salvo i casi consentiti dalla legge.
  • Un motivo di ricorso del tutto generico è inammissibile quando non consente di comprendere con precisione la critica alla decisione impugnata.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
  • Quando il ricorso investe solo aspetti già decisi in appello e non introduce questioni nuove ammissibili, la Corte può limitarsi a rilevare l'inammissibilità senza esaminare il merito della pretesa difensiva.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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