Cassazione Civile, Ordinanza n. 27185/2023 del 22/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'intervenuta transazione e delle reciproche rinunce delle parti, dichiarando estinto il giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391, comma 1, c.p.c. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese di lite. La Corte ha precisato che l'estinzione esclude l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 sul raddoppio del contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (comodante)
La controversia
La controversia ha riguardato l'occupazione senza titolo di un immobile di proprietà della madre da parte del figlio, a seguito della revoca di un comodato gratuito di durata illimitata registrato nel 2008. Il figlio ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che gli era sfavorevole, articolando quattro motivi di impugnazione, ma il testo non ne specifica il contenuto. Nel corso del giudizio di legittimità, le parti hanno però concluso una transazione con reciproche rinunce sia al ricorso per cassazione sia agli effetti favorevoli delle decisioni di merito, con compensazione delle spese.
Norme richiamate
ex art. 391, co. 1 cod. proc. civ.
la transazione e le reciproche rinunce intervenute in corso di giudizio determinano l'estinzione del procedimento di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
art. 13, co. 1 quater d.P.R. n. 115/2002
la Corte afferma che la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato.
Massime di principio
- La transazione sopravvenuta in corso di giudizio, accompagnata da reciproche rinunce alle domande e agli effetti delle sentenze di merito, comporta l'estinzione del processo di cassazione.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia/transazione, le spese possono essere compensate secondo l'accordo delle parti o secondo la statuizione della Corte.
- La declaratoria di estinzione del giudizio impedisce l'applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto per l'impugnazione non accolta.
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