Cassazione Civile, Ordinanza n. 06593/2024 del 12/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionario)
La controversia
Le società ricorrenti avevano citato il concessionario della procedura, la Regione e un altro ente per ottenere la determinazione giudiziale delle indennità di espropriazione ritenute incongrue rispetto a quelle provvisorie già fissate. Il Tribunale aveva accolto l'eccezione di incompetenza, affermando che la controversia rientrasse nello speciale giudizio di opposizione alla stima devoluto alla competenza funzionale della Corte d'appello in unico grado, perché la dichiarazione di pubblica utilità era intervenuta nel 2008, quindi dopo l'entrata in vigore del d.P.R. n. 327 del 2001. Le ricorrenti hanno impugnato tale decisione con regolamento di competenza, sostenendo che si trattasse invece di una procedura espropriativa straordinaria disciplinata dalla l. n. 80 del 1984 e dalla l. n. 219 del 1981, per la quale l'ordinanza regionale del 1988 aveva previsto che la stima fosse redatta dal concessionario e approvata dall'U.T.E., con conseguente competenza del Tribunale in primo grado per l'opposizione alla stima. Hanno quindi dedotto che le ordinanze del 2008 fossero solo atti consequenziali di un procedimento già avviato nel 1988 e non potessero attrarre la causa alla disciplina del testo unico espropri del 2001.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il regolamento di competenza. Ha affermato che, poiché la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera era intervenuta nel 2008, quindi dopo l'entrata in vigore del d.P.R. n. 327 del 2001, trova applicazione la disciplina di quest'ultimo testo unico e, in particolare, l'art. 54, che rinvia al rito e alla competenza di cui all'art. 29 del d.lgs. n. 150 del 2011. Ne consegue che la controversia sulla determinazione dell'indennità spetta alla Corte d'appello nel cui distretto si trova il bene espropriato. La Corte ha quindi rigettato il ricorso e dichiarato la competenza della Corte d'appello di Napoli, rimettendo al merito la regolazione delle spese.
Norme richiamate
Richiamata come base della procedura straordinaria per la realizzazione di opere in Campania e Basilicata, ma ritenuta non decisiva ai fini della competenza quando la dichiarazione di pubblica utilità è successiva al d.P.R. n. 327 del 2001.
artt. 35 e 36 l. n. 219 del 1981
Indicati come norme attuate tramite i piani triennali e le procedure straordinarie richiamate dall'art. 4 l. n. 80 del 1984.
art. 57 d.P.R. n. 327 del 2001
"Le disposizioni del presente testo unico non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza. In tal caso continuano ad applicarsi tutte le normative vigenti a tale data."
La norma di diritto intertemporale opera nel senso che solo i progetti già assistiti da dichiarazione di pubblica utilità alla data di entrata in vigore del testo unico restano regolati dalla disciplina previgente; se la dichiarazione interviene dopo, si applica il d.P.R. n. 327 del 2001.
art. 54 d.P.R. n. 327 del 2001
È la disposizione applicabile alla determinazione giudiziale dell'indennità di espropriazione quando il procedimento è soggetto al testo unico; devolve la controversia all'autorità giudiziaria secondo il successivo art. 29.
art. 29 d.lgs. n. 150 del 2011
Attribuisce la competenza alla Corte d'appello nel cui distretto si trova il bene espropriato nelle controversie sulla determinazione dell'indennità.
art. 42 Cost.
Richiamato per affermare che, una volta emesso il provvedimento ablativo, nasce immediatamente il diritto del proprietario al giusto indennizzo.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato in ragione della natura impugnatoria del regolamento di competenza.
Massime di principio
- In materia di espropriazione per pubblica utilità, la competenza sulla determinazione giudiziale dell'indennità segue la disciplina intertemporale del testo unico espropriazioni: se la dichiarazione di pubblica utilità interviene dopo l'entrata in vigore del d.P.R. n. 327 del 2001, si applicano le sue disposizioni anche quando il procedimento sia stato avviato in un contesto normativo speciale precedente.
- La presenza di una procedura straordinaria o di atti amministrativi anteriori non impedisce l'applicazione del d.P.R. n. 327 del 2001 se il momento decisivo della dichiarazione di pubblica utilità è successivo alla sua entrata in vigore.
- Per le controversie relative alla determinazione dell'indennità di esproprio, l'art. 54 del d.P.R. n. 327 del 2001 attrare alla disciplina dell'art. 29 del d.lgs. n. 150 del 2011, con competenza della Corte d'appello territorialmente competente.
- Il diritto al giusto indennizzo per l'espropriazione sorge con il provvedimento ablativo ed è immediatamente azionabile, senza dipendere dalla previa liquidazione amministrativa.
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