Cassazione Penale, Sentenza n. 38994/2022 del 14/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Imputato ha impugnato la conferma della condanna per furto in abitazione pluriaggravato sostenendo: (1) carenza di prove per collegarlo al furto contestato poiché non era trovato in possesso dell'utenza monitorata né della refurtiva il giorno successivo, e il presunto monitoraggio a vista non può supplire a tale vuoto probatorio; (2) erronea applicazione delle aggravanti (violenza sulle cose, numero dei partecipanti e art. 61 n.5 c.p.), con critica anche alla violazione dell'art. 533 comma 2 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che le censure riproducessero quelle già esaminate e confutate dalla Corte territoriale, la quale ha fondato la responsabilità dell'imputato su elementi indizianti coerenti: pedinamento iniziato dal covo del complice, osservazione del trio che giunge a Morrovalle, discesa e risalita dalla vettura nei pressi dell'abitazione svaligiata e la successiva flagranza in analoghe modalità; inoltre la mancata immediata intervenzione degli operanti è stata spiegata e giustificata. Sul secondo motivo le censure sono state ritenute inedite e infondate: la violenza sulle cose è comprovata dalla forzatura di una finestra; l'aggravante dell'art. 61 n.5 c.p. era già stata esclusa in primo grado; le doglianze processuali relative all'art. 533 c.p.p. non sono deducibili in Cassazione se non come vizio di nullità previsto dall'art. 606 c.p.p. Infine la Corte ha condannato il ricorrente alle spese e al versamento di euro tremila alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
L'aggravante è stata considerata nella valutazione, ma risulta già esclusa dal giudice di primo grado; la Corte ha ritenuto irrilevante il rilievo sollevato in appello/cassazione in quanto non fondato.
La presunta violazione invocata non è qualificabile come vizio di nullità o inutilizzabilità alla stregua dell'art. 606 lett. c) c.p.p.; pertanto non è ammessa in Cassazione se non nel perimetro consentito dalla legge.
art. 606 c.p.p. (lett. b) e lett. c))
La lett. b) riguarda l'errata applicazione della legge sostanziale (esame limitato a questioni di diritto), mentre la lett. c) consente deduzioni per violazioni processuali solo se configurano nullità o inutilizzabilità; la Corte ha richiamato questi limiti per respingere le doglianze procedurali.
Norma richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Le valutazioni di fatto operate dalla Corte territoriale (es. pedinamento, osservazione, circostanze di luogo e tempo, analogia di comportamento) godono di ampia deferenza in Cassazione: la mera ripetizione di censure già svolte e confutate non è sufficiente per l'ammissibilità del ricorso.
- L'assenza del rinvenimento immediato della refurtiva non esclude la responsabilità quando sussistano elementi indizianti concreti e coerenti (servizi di osservazione, comportamento degli indagati, successiva flagranza in analoghe modalità).
- Le aggravanti devono essere provate o desumibili da atti processuali (ad es. forzatura di una finestra giustifica la violenza sulle cose); la loro contestazione richiede censure specifiche e non generiche.
- Non si possono sollevare in Cassazione questioni processuali che non costituiscono nullità o inutilizzabilità ai sensi dell'art. 606 c.p.p.; invocare violazioni procedurali senza inquadrarle come nullità è inammissibile.
- Questioni nuove non devolute al giudice d'appello risultano inidonee se proposte per la prima volta in Cassazione, salvo i casi tassativi consentiti dalla legge.
- Il comportamento successivo dell'imputato (es. essere sorpreso in flagranza in analoghe condizioni) può assumere valore indiziario e rafforzare le conclusioni tratte sul fatto contestato, ma non supplisce da solo all'assenza di prove quando queste siano indispensabili.
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