Cassazione Civile, Sentenza n. 163/2023 del 04/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Disputa sull'indennità per occupazione sine titulo di un immobile locato al Ministero fino al 16/4/2004 e poi ancora detenuto dall'Amministrazione. Le attrici chiesero il pagamento dell'indennità per gli anni decorrenti dal 2011; il Tribunale e la Corte d’appello liquidarono l'indennità riducendola del 15% a decorrere dal 1° luglio 2014 in applicazione dell'art. 3, comma 4, d.l. 6 luglio 2012, n. 95. Il Ministero ha impugnato in Cassazione sostenendo che la riduzione del 15% per le occupazioni senza titolo doveva applicarsi dalla data di entrata in vigore del decreto (7 luglio 2012) e non dal 1° luglio 2014.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero: ha cassato la sentenza della Corte d’appello e rinviato al giudice di merito applicando il principio di diritto secondo cui la riduzione del 15% prevista dall'art. 3, comma 4, d.l. n. 95/2012 per le indennità dovute per l'utilizzo a fini istituzionali di immobili in assenza di titolo si applica con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 95 del 2012 (data di entrata in vigore del d.l., 7 luglio 2012). Sono state regolate le spese del giudizio di legittimità in sede di rinvio.
Norme richiamate
d.l. 6 luglio 2012, n. 95, art. 3, comma 4
"Ai fini del contenimento della spesa pubblica... i canoni di locazione sono ridotti a decorrere dal 1° luglio 2014 della misura del 15 per cento... A decorrere dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la riduzione di cui al periodo precedente si applica comunque ai contratti di locazione scaduti o rinnovati dopo tale data... Analoga riduzione si applica anche agli utilizzi in essere in assenza di titolo alla data di entrata in vigore del presente decreto."
La Corte ha interpretato la disposizione distinguendo tre ipotesi temporali: (i) contratti in corso: riduzione dal 1° luglio 2014; (ii) contratti scaduti o rinnovati dopo la legge di conversione: riduzione dalla data di entrata in vigore della legge di conversione; (iii) utilizzi in assenza di titolo: la "analoga riduzione" si applica dalla data di entrata in vigore del decreto legge (7 luglio 2012). La parola "analoga" è intesa riferirsi all'entità della riduzione (15%) e il riferimento temporale finale è interpretato come decorrenza immediata per le occupazioni sine titulo.
Legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 (modifiche al d.l. 95/2012)
La conversione ha introdotto l'ipotesi intermedia (contratti scaduti o rinnovati dopo la conversione) e ha modificato l'inciso finale da "alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni" a "alla data di entrata in vigore del presente decreto", chiarendo la volontà del legislatore di fissare distinti termini di decorrenza per le diverse ipotesi e di assegnare alla decorrenza delle occupazioni sine titulo la data di entrata in vigore del d.l.
Ha anticipato la decorrenza prevista per la prima categoria (contratti in corso) al 1° luglio 2014; conferma la tripartizione temporale delle decorrenze delineata dalla Corte.
"La riduzione del canone di locazione si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, salvo il diritto di recesso del locatore."
La disposizione è richiamata per spiegare l'efficacia ope legis della riduzione nei contratti in corso; non incide però sulla data di decorrenza specifica fissata dal d.l. per le diverse ipotesi.
Utilizzato in motivazione per distinguere i canoni contrattuali dalle indennità dovute per occupazione sine titulo (che non sono canoni pattuiti ma importi risarcitori).
Giurisprudenza: Cass. n. 6389/2018 e Cass. n. 29330/2019
Richiamate come precedenti che hanno evidenziato le finalità di contenimento della spesa pubblica e la non irrilevanza della natura della disponibilità fattuale del bene nel bilanciamento valutato dal legislatore; la Corte ne tiene conto per ritenere ragionevole la differenziazione temporale tra le diverse ipotesi.
Massime di principio
- Quando una norma dispone una riduzione o modifica tariffaria per situazioni diverse (contratti in corso, contratti scaduti/ rinnovati, utilizzi senza titolo) occorre distinguere le tre categorie e verificare espressamente la decorrenza prevista per ciascuna: il testo può assegnare decorrenze diverse.
- La locuzione "analoga riduzione" va interpretata con attenzione: di norma indica analogia nell'entità della riduzione (es. 15%) e non automaticamente nell'efficacia temporale se il contesto normativo e la storia legislativa mostrano una volontà diversa.
- Per stabilire la decorrenza di una riduzione ope legis nelle occupazioni senza titolo è decisivo leggere il testo nella sua versione risultante dalla legge di conversione e valutare le modifiche introdotte in conversione (anche il cambiamento di una locuzione temporale può chiarire l'intento legislativo).
- In casi simili è utile seguire questo ordine di indagine: (1) analisi letterale del testo e del suo impianto periodale; (2) verifica delle locuzioni temporali e a quale elemento sintattico si riferiscono; (3) esame della storia normativa (modifiche in sede di conversione); (4) valutazione della differenza sostanziale tra canoni contrattuali e indennità per occupazione sine titulo; (5) controllo di eventuali precedenti giurisprudenziali.
- Differenze di trattamento temporale fra titolari di contratti e proprietari di immobili occupati senza titolo non sono automaticamente incostituzionali: il giudice valuta la ragionevolezza della graduazione temporale alla luce delle finalità di contenimento della spesa pubblica e della diversità delle posizioni giuridiche coinvolte.
- In pratica, per valutare un domando simile controllare: data di entrata in vigore del d.l., data di entrata in vigore della legge di conversione, eventuali modifiche successive (es. d.l. 66/2014), data di scadenza/ rinnovo del contratto e natura del credito (canone contrattuale vs indennità risarcitoria).
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