Cassazione Civile, Sentenza n. 63/2023 del 03/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per revocazione avverso la sentenza n. 25885 del 16/11/2020 della Corte di Cassazione che aveva rigettato il ricorso per cassazione dei Sorrentino e confermato la condanna al pagamento di Euro 206.268,00 in favore di Pasquale Fiore. Il ricorrente deduce un errore di fatto (artt. 391-bis e 395 n.4 c.p.c.), sostenendo che la Corte avrebbe erroneamente ritenuto sussistente un "comportamento processuale concludente" dei chiamati all'eredità (assenza di contestazione specifica e tardiva eccezione in comparsa conclusionale), mentre in realtà sarebbe emersa solo la mera genericità della contestazione
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso per revocazione inammissibile. Ha ritenuto che il presunto errore non sia un errore di fatto (percezione) ma un errore di giudizio, e che, comunque, l'esame degli atti conferma che la Corte d'appello aveva effettivamente riscontrato la mancanza di contestazione specifica e tempestiva degli odierni appellanti. Inoltre il ricorrente non ha prodotto le trascrizioni delle difese svolte in primo grado (necessarie per dimostrare l'errore di fatto), così che la censura risultava priva del requisito di chiara esposizione del fatto ai sensi dell'art. 366 n.3 c.p.c. Non si provvede sulle spese perché l'intimato non ha svolto difese; si dà atto degli adempimenti relativi al contributo unificato ai sensi dell'art. 13 DPR 115/2002
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
Regola il rimedio della revocazione per errore di fatto; la Corte ha interpretato che per la revocazione è necessario un errore di percezione di fatti desumibili dagli atti, non un mero diverso apprezzamento giuridico
art. 395 c.p.c. n.4
Indica l'ipotesi di revocazione per sopravvenienza di fatto o errore di fatto; la Corte ha ritenuto che l'errore dedotto fosse di giudizio e non rientrasse nel rimedio
art. 115 c.p.c.
Stabilisce l'onere di specifica contestazione dei fatti; la Corte ha richiamato che il convenuto che non contesta specificamente una circostanza allegata dall'attore lo esonera dall'onere probatorio relativo a quel fatto
art. 303 c.p.c.
Norma richiamata in relazione alla riassunzione per morte della parte e alle allegazioni del creditore in sede di riassunzione; la Corte ha usato il riferimento per delimitare la posizione processuale dei chiamati all'eredità
art. 167 c.p.c., primo comma
Menzi ono nella motivazione come riferimento critico del ricorso originario (violazione dedotta dai ricorrenti), richiamato nel contesto delle doglianze sulla motivazione
art. 485 c.c.
Richiamato come possibile modo di acquisto della qualità di erede (effetti mortis causa) nell'analisi sulle modalità di acquisto della qualità successoria
art. 366 n.3 c.p.c.
Richiede chiara esposizione dei fatti nel ricorso; la Corte ha ritenuto che il ricorso per revocazione mancasse del necessario supporto fattuale e quindi fosse inammissibile
art. 23, comma 8-bis, decreto-legge n. 137/2020 (conv. L. 176/2020)
Citato in relazione alle modalità di trattazione in camera di consiglio senza intervento delle parti in udienza pubblica, per fatti processuali legati all'istruzione del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato circa l'obbligo e la circostanza del versamento aggiuntivo del contributo unificato; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento da parte del ricorrente
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto richiede un contrasto evidente e dimostrabile tra la rappresentazione fattuale della sentenza impugnata e gli atti del processo; non è sufficiente un diverso apprezzamento giuridico o una diversa valutazione delle stesse evidenze
- Se si contesta un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito occorre produrre le registrazioni, le trascrizioni o gli atti specifici (comparsa di costituzione, verbali d'udienza, documenti depositati) che dimostrino la discrepanza: l'omissione di tali elementi rende il ricorso per revocazione manifestamente inammissibile
- In cause di riassunzione per morte della parte, l'acquisto della qualità di erede è fatto costitutivo del diritto di credito e spetta all'attore provarlo; tuttavia l'attore è esonerato quando il convenuto non contesta specificamente e tempestivamente la circostanza (art.115 c.p.c.)
- La contestazione della qualità di erede deve essere specifica (indicare quale soggetto, in quale modo ha acquistato la qualità e i profili ostativi) e tempestiva (prima della chiusura della fase istruttoria di primo grado); eccezioni generiche sollevate tardivamente sono inefficaci
- Per ricorsi in sede di cassazione o revocazione è essenziale corredare le censure con adeguato supporto documentale e trascrizioni: la mancanza di autosufficienza della censura sul piano fattuale determina l'inammissibilità
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