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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 60/2023 del 03/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ruocco, architetto, chiese il saldo del corrispettivo per prestazioni professionali (€44.824,53) e, in via subordinata, l'indennizzo per ingiustificato arricchimento (art.2041 c.c.). Il Tribunale rigettò la domanda contrattuale per nullità del contratto per mancanza della forma scritta (contratti con pubbliche amministrazioni) e riconobbe solo un indennizzo parziale (€8.000) per prestazioni svolte nel 1988, ritenendo inammissibile l'actio in rem per le prestazioni successive per via dell'alternativa rimedio previsto dall'art.23 D.L. n.66/1989. In appello l'ente contestò la collocazione temporale delle prestazioni; la Corte d'appello riformò e rigettò anche la domanda subordinata ritenendo verosimile che le prestazioni fossero state svolte dopo l'entrata in vigore del D.L. 2 marzo 1989, n.66, escludendo così l'indennizzo. Ruocco propose ricorso per cassazione censurando (i) la mancata valutazione officiosa dell'applicabilità dell'art.23 D.L. n.66/1989 alle aziende municipalizzate (invocando iura novit curia) e (ii) l'omesso esame di documenti e la errata ripartizione dell'onere della prova. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso: ha ritenuto inammissibile il controricorso per mancata prova della successione processuale; il primo motivo inammissibile per effetto del giudicato e della mancata impugnazione in appello di specifici capi sfavorevoli; il secondo motivo inammissibile per difetto di specificità e per violazione del principio di autosufficienza del ricorso (mancata riproduzione del contenuto documentale rilevante).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Salvatore Ruocco. Ha altresì dichiarato inammissibile il controricorso presentato da Salerno Energia Holding s.p.a. per mancata prova documentale della successione processuale. Non si è proceduto su spese di giudizio di legittimità in ragione dell'inammissibilità del controricorso; è richiamata la possibile integrazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, D.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2041 c.c.

    Norma che regola l'indennizzo per ingiustificato arricchimento; invocata dal ricorrente come titolo della domanda subordinata. La Corte ha trattato la relativa azione come subordinata e ne ha valutato la proponibilità alla luce dell'art.23 D.L. n.66/1989 e del giudicato.

  • art. 2042 c.c.

    Norma che preclude l'actio in rem verso la pubblica amministrazione quando è esperibile l'azione verso i funzionari/amministratori. La Corte d'appello l'ha ritenuta applicabile per le prestazioni collocate dopo il 2 marzo 1989; la Cassazione ha valorizzato il giudicato su tale punto.

  • art. 23 D.L. 2 marzo 1989, n.66 (convertito)

    Prevedeva il rimedio dell'azione verso funzionari/amministratori per contratti invalsi dei Comuni/Province/Comunità montane; la questione della sua estensione alle aziende municipalizzate è stata discussa ma la Cassazione ha ritenuto irrilevante rimetterla in discussione per effetto del mancato gravame in appello e del giudicato.

  • art. 113 c.p.c.

    Principio iura novit curia: richiamato dal ricorrente per sostenere il dovere del giudice di rilevare d'ufficio la questione di diritto. La Corte ha precisato che tale potere non autorizza a superare il giudicato o la preclusione derivante dalla mancata impugnazione delle statuizioni sfavorevoli.

  • art. 360 c.p.c. (nn. 3 e 5)

    Norme che individuano i motivi tassativi di ricorso in Cassazione. La Corte ha qualificato e respinto i motivi: il primo come inammissibile per effetto del giudicato (art.360 n.3 richiede violazione di norme di diritto rilevante ma qui la questione era preclusa), il secondo come inammissibile perché configurabile come omesso esame ai sensi dell'art.360 n.5 ma privo dei requisiti di specificità e autosufficienza documentale.

  • art. 2697 c.c.

    Regola sulla ripartizione dell'onere della prova. La Corte ha rilevato che il ricorso non ha dedotto correttamente quale fatto principale non provato e non ha indicato una violazione concreta nella distribuzione dell'onere probatorio.

  • art. 324 c.p.c.

    Norma che disciplina l'inammissibilità di censure tardive o improprie in appello; la Corte ha osservato che il ricorrente avrebbe dovuto dedurre in appello le questioni già decise dal Tribunale per non lasciare formato il giudicato.

  • art. 110 c.p.c.

    Richiesto come presupposto per la successione processuale; la Corte ha richiamato l'onere di allegare e provare la legittimazione a proporre controricorso quale successore universale.

  • art. 366, n.6 c.p.c.

    Principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione; la Corte ha escluso il motivo per mancata riproduzione del contenuto dei documenti evocati, sancendo l'inammissibilità.

  • D.P.R. n.115/2002 art.13, comma 1-quater

    Norma sui contributi unificati; la Corte ha richiamato la possibilità di un ulteriore versamento in relazione alla pronuncia.

Massime di principio

  • Il controricorso proposto da un soggetto che dichiara di essere successore processuale richiede l'allegazione e la prova documentale della successione (art.110 c.p.c.); in mancanza il controricorso è inammissibile e ciò può essere rilevato d'ufficio.
  • Il principio iura novit curia non autorizza il giudice a riformare o riesaminare questioni già divenute irrevocabili per effetto del giudicato: se una parte non impugna in appello statuizioni decisive a suo sfavore, quelle statuizioni restano efficaci e non possono essere rimesse in discussione in Cassazione con argomenti di diritto che avrebbero dovuto essere sollevati in primo grado o in appello.
  • In Cassazione i motivi devono essere tassativi, specifici e autosufficienti: se si censura l'omesso esame di documenti è necessario riprodurne il contenuto e indicare i punti in cui sono stati prodotti; altrimenti il motivo è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza (art.366 n.6 c.p.c.).
  • La censura di fatto (valutazione probatoria o apprezzamento della documentazione) è in linea di massima insindacabile in Cassazione, salvo che non sia stata dedotta una specifica violazione di norme di diritto o un omesso esame di fatto decisivo che rispetti i requisiti di cui all'art.360 n.5 c.p.c. (fatto storico, decisivo e controverso).
  • Quando una parte intende discutere la proponibilità di un rimedio alternativo previsto da disposizioni speciali (es. art.23 D.L. n.66/1989), deve tempestivamente proporre il gravame nei gradi successivi; la mancata impugnazione comporta perdita della possibilità di far valere tale questione in Cassazione.

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