Cassazione Civile, Sentenza n. 152/2023 del 04/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Bari n. 4376/2019 relativa ad opposizione agli esecutivi e, in particolare, al decreto di trasferimento di un immobile (vecchio stabilimento per la vinificazione). La Normalabor deduce, con cinque motivi, in gran parte la propria legittimazione attiva a far valere la prelazione prevista dal "codice dei beni culturali" per immobili di rilevanza storico-artistica; aveva altresì proposto domanda di risarcimento danni nei confronti del professionista delegato (rigettata in primo grado). La Banca ha resistito e proposto ricorso incidentale condizionato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale per violazione congiunta dei requisiti di cui all'art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6 c.p.c. (esposizione sommaria dei fatti, integrità del contraddittorio e chiarezza delle censure). Ha ritenuto il ricorso aspecifico e privo della necessaria esposizione sommaria dei fatti e delle posizioni reciproche, non potendo integrarsi con memorie. Il ricorso incidentale condizionato è stato assorbito. Le spese di lite sono state poste a carico della ricorrente: liquidati in favore della controricorrente euro 11.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie 15%, esborsi euro 200,00 e accessori di legge. È stato altresì dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento, da parte della sola ricorrente, di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6 c.p.c.
art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6
La Corte ha richiamato tali norme come requisiti di contenuto-forma del ricorso per cassazione: occorre l'esposizione sommaria dei fatti che consenta alla Corte di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale e processuale; la mancanza di tali elementi rende il ricorso inammissibile e non sanabile con memorie.
La sentenza osserva il dubbio circa la procedibilità, mediante l'opposizione ex art. 617 c.p.c., di censure dirette all'operato del professionista delegato, evidenziando problemi di adeguatezza dello strumento processuale per determinati motivi di doglianza.
art. 13, comma 1 quater e comma 1bis d.P.R. n. 115/2002
art. 13, comma 1 quater; comma 1bis, d.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso principale (e assorbimento di quello incidentale condizionato) la Corte dà atto dei presupposti processuali che comportano, per la sola ricorrente, l'ulteriore versamento del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.
Codice dei beni culturali (richiamato nella vicenda)
Il ricorso verteva sulla presunta legittimazione ad esercitare la prelazione prevista dal Codice dei beni culturali per immobili di rilevanza storico-artistica; la Corte non è entrata nel merito sostanziale della questione perché ha escluso la trattazione per difetto di ammissibilità formale del ricorso.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti e delle reciproche pretese: senza tale quadro la Corte può dichiararlo inammissibile ai sensi dell'art. 366 c.p.c.
- Le carenze formali e di struttura delle censure (aspecificità, mescolanza confusa di fatti e diritto) non sono sanabili con memorie depositate successivamente; l'integrazione non è consentita.
- Quando si impugna una decisione concernente diritti complessi (es. prelazioni ex Codice dei beni culturali) è essenziale ricostruire sinteticamente la vicenda processuale e amministrativa pregressa per consentire alla Corte di comprendere la rilevanza delle doglianze.
- Le doglianze rivolte a soggetti terzi o al professionista delegato richiedono attenzione sullo strumento processuale utilizzato: non sempre l'opposizione ex art. 617 c.p.c. è lo strumento adeguato per far valere certe pretese nei confronti del delegato.
- In caso di inammissibilità del ricorso il soccombente può essere condannato alle spese di cassazione e, se previsto, all'ulteriore versamento del contributo unificato addizionale previsto dall'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
- Prima del deposito del ricorso per cassazione verificare sempre la procura alle liti e la completezza della rappresentanza per evitare eccezioni formali sulla legittimazione a proporre il gravame.
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