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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25040/2025 del 11/09/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un'azienda sociosanitaria ha impugnato la decisione di merito che aveva riconosciuto a un gruppo di dipendenti, inquadrati come collaboratori professionali sanitari/infermieri, il diritto a computare nell'orario di lavoro il tempo impiegato per la vestizione e svestizione della divisa aziendale, con conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive (il c.d. "tempo tuta", quantificato in dieci minuti). La Corte d'appello aveva ritenuto che tale tempo costituisse tempo di lavoro e che, una volta accertato che l'attività era eterodiretta sin dalla timbratura e che i lavoratori dovevano presentarsi in reparto già in divisa, spettasse alla datrice provare l'esatto adempimento dell'obbligo retributivo. In Cassazione la datrice ha proposto tre motivi: 1) violazione del CCNL Comparto Sanità 21/5/2018, art. 27, commi 11 e 12, e art. 8, sostenendo che per il personale turnista la disciplina collettiva già prevede fino a 15 minuti complessivi tra vestizione, svestizione e passaggio consegne, sicché non potevano riconoscersi ulteriori 10 minuti; 2) omesso esame del fatto decisivo dell'avvenuto riconoscimento di 15 minuti di sovrapposizione tra turni; 3) omesso esame del fatto decisivo che, per il personale con orario giornaliero, il tempo di vestizione/svestizione ricadeva comunque all'interno dell'orario risultante dalle timbrature. La Corte ha ritenuto infondati i motivi nel merito e ha escluso che la disciplina astratta del turno o la timbratura bastassero a escludere la remunerazione del tempo tuta, se in concreto non risultava incluso nell'orario di lavoro; ha inoltre dichiarato inammissibili le censure ex art. 360 n. 5 c.p.c. in presenza di doppia conforme.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'azienda sociosanitaria. Ha confermato il principio per cui il tempo impiegato per vestizione e svestizione degli indumenti da lavoro, in ambito sanitario infermieristico, costituisce tempo di lavoro retribuibile quando, in concreto, non risulti già compreso nell'orario di lavoro. Ha ritenuto che la disciplina collettiva invocata dalla ricorrente e la circostanza dei 15 minuti di sovrapposizione tra turni non fossero decisive in astratto, perché ciò che conta è se quei tempi siano stati effettivamente assorbiti nell'orario già retribuito. Le ulteriori doglianze sono state considerate infondate e, per la parte in cui denunciavano omesso esame di fatti decisivi, inammissibili per la presenza di una doppia conforme. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 27, commi 11 e 12 CCNL Comparto Sanità 21/5/2018

    "fino ad un massimo di 15 minuti complessivi tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne"

    La previsione contrattuale collettiva non esclude in astratto la remunerabilità del tempo tuta; rileva invece se, in concreto, tali minuti siano già stati inclusi nell'orario di lavoro o nella retribuzione riconosciuta.

  • art. 8 CCNL Comparto Sanità 21/5/2018

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della disciplina del personale turnista; la Corte lo ha letto nel quadro della concreta inclusione o meno dei tempi di vestizione/svestizione nell'orario di lavoro.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamo ai precedenti di legittimità in fattispecie analoga.

  • d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, art. 1, comma 2, lett. a)

    "qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni"

    La nozione legale di orario di lavoro include il tempo in cui il lavoratore è a disposizione del datore ed è sovrapponibile alla nozione eurounitaria.

  • Direttiva 2003/88/CE, art. 2, n. 1

    La Corte la richiama come definizione sovrapponibile di orario di lavoro, coerente con quella interna.

  • Direttive 93/104/CE e 2000/34/CE

    Richiamate come antecedenti eurounitari recepiti dal d.lgs. 66/2003.

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    Le censure di omesso esame del fatto decisivo sono state dichiarate inammissibili in presenza di doppia conforme.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In ambito lavoristico, il tempo di vestizione e svestizione può costituire orario di lavoro retribuibile quando il lavoratore sia tenuto, per obblighi organizzativi o di sicurezza, a eseguire tali operazioni in un tempo non già compreso nell'orario contrattuale o effettivo.
  • La disciplina collettiva che preveda una certa quota di minuti per vestizione, svestizione o passaggio consegne non vale, di per sé, a escludere ulteriori differenze retributive: il dato decisivo è l'accertamento in concreto dell'effettiva inclusione di quei tempi nell'orario già remunerato.
  • Il cambio di consegne nel servizio sanitario, per la sua connessione con la continuità assistenziale e la presa in carico del paziente, integra tempo di lavoro quando si traduca in una prestazione diligente ed effettiva richiesta dal servizio.
  • Quando la decisione di merito ha già escluso o valutato il fatto dedotto, la censura di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è ammissibile se la causa è decisa con doppia conforme.
  • Ai fini della ripartizione dell'onere probatorio nelle domande di differenze retributive, il datore di lavoro che contesti la mancata contabilizzazione di un tempo di lavoro deve dimostrare che esso sia stato già ricompreso e pagato, se tale circostanza emerge come centrale nel thema decidendum.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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