Cassazione Penale, Sentenza n. 43541/2022 del 16/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
FELLONI impugna la sentenza di appello per violazione dell'art. 179 c.p.p.: il decreto di fissazione del giudizio di appello (14/01/2021) è stato notificato per errore all'Avv. Chiara CAMPANELLO, che aveva rinunciato all'incarico il 25/11/2020; nel frattempo il Tribunale aveva nominato un difensore d'ufficio (30/11/2020) e l'imputato aveva depositato la designazione di un nuovo difensore di fiducia in data 04/12/2020 (atti presenti nel fascicolo dibattimentale pervenuto alla Corte l'08/01/2021). Nonostante ciò la Corte d'appello ha trattato il procedimento il 21/04/2021 senza rinnovare la notifica al nuovo difensore e senza tener conto della missiva con cui la difesa eccepiva la mancata notifica; nella sentenza di appello è inoltre indicata come difensore l'Avv. CAMPANELLO, nonostante la rinuncia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che la notifica del decreto di fissazione dell'appello era stata effettuata a un difensore che aveva già rinunciato, mentre risultavano nel fascicolo le prove della nomina del difensore d'ufficio e della designazione del nuovo difensore di fiducia. Per la mancata notifica al difensore effettivamente incaricato la Cassazione ha riconosciuto una nullità generale ai sensi dell'art. 178 lett. c) c.p.p., non sanata dall'inerzia del difensore sostituto ai sensi dell'art. 97, comma 4 c.p.p. Ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano per il prosieguo del giudizio.
Norme richiamate
La Corte ha rilevato che la corretta notificazione del decreto di fissazione del giudizio di appello al difensore effettivamente incaricato è essenziale; la notifica ad un difensore già rinunciante integra una nullità rilevante che incide sul diritto di difesa.
art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
La mancata notifica dell'avviso per l'udienza al difensore effettivamente incaricato integra una nullità di ordine generale (lesiva del diritto di difesa) che giustifica l'annullamento della sentenza.
art. 97, comma 4 cod. proc. pen.
La Cassazione ha affermato che l'inerzia del difensore nominato d'ufficio o di altro difensore non può sanare la nullità derivante dalla mancata notifica al difensore effettivamente designato dall'imputato.
Norma sostanziale che individua il reato per il quale l'imputato era stato condannato in primo e secondo grado; nella decisione di Cassazione la questione procedurale relativa alle notifiche ha prevalso sulla decisione di merito, determinando l'annullamento della sentenza impugnata.
Massime di principio
- La notifica degli atti processuali (in particolare del decreto di fissazione dell'appello) deve essere indirizzata al difensore attualmente incaricato: la notifica a un difensore che ha già rinunciato provoca nullità rilevante.
- Se il difensore rinuncia e l'imputato designa un nuovo difensore o viene nominato un difensore d'ufficio, tali atti devono risultare negli atti trasmessi alla Corte d'appello; i giudici d'appello hanno il dovere di verificare la correttezza delle notifiche e, in caso di omissione, procedere alla rinnovazione della notifica.
- La mancata eccezione del vizio da parte di un difensore non avvisato (es. difensore d'ufficio) non sanifica automaticamente la nullità derivante dalla mancata notifica al difensore effettivamente incaricato dall'imputato.
- In situazioni analoghe è consigliabile: verificare tempestivamente nei registri che la rinuncia del precedente difensore e la designazione del nuovo siano annotate; monitorare la ricezione delle notifiche per l'appello; in caso di mancata notifica, eccepire immediatamente la nullità e chiedere la rinnovazione della notifica o il differimento dell'udienza; conservare le evidenze documentali delle depositate dichiarazioni di rinuncia e delle designazioni del nuovo difensore.
- In presenza di nullità di ordine generale connessa al diritto di difesa, la Cassazione può annullare la sentenza e disporre il rinvio o la trasmissione ad altra sezione per il proseguimento del giudizio.
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