Cassazione Civile, Ordinanza n. 03867/2026 del 20/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un medico neurochirurgo dipendente di una azienda sanitaria locale ha agito per ottenere il pagamento di somme asseritamente dovute per attività di consulenza extramuraria svolta in favore di un'altra azienda sanitaria, sulla base di una convenzione tra le due ASL, chiedendo sia il compenso professionale sia il rimborso delle spese di viaggio. Il Tribunale ha accolto solo in parte la domanda nei confronti dell'ASL presso cui la consulenza era stata resa, riconoscendo il solo rimborso spese, e ha respinto la domanda verso l'ASL di appartenenza per prescrizione. In appello sono state censurate sia la mancata condanna al compenso nei confronti di entrambe le ASL sia la regolazione delle spese; la Corte territoriale ha confermato il rigetto sul compenso, rideterminato in aumento le spese di primo grado ma escluso la voce relativa alla fase istruttoria e/o di trattazione, e ha compensato integralmente le spese del secondo grado. In cassazione sono stati proposti due motivi: con il primo si denunciava la violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 1310 c.c., sostenendo la legittimazione passiva di entrambe le ASL e contestando la prescrizione; con il secondo si denunciava la violazione degli artt. 2233 c.c., 92 c.p.c. e del d.m. n. 37 del 2018, contestando sia i criteri di liquidazione delle spese sia la compensazione in appello, e soprattutto l'esclusione della fase di trattazione/istruttoria dalla liquidazione delle spese di primo grado.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile e infondato il primo motivo, rigettandolo; ha accolto solo in parte il secondo motivo, respingendolo quanto alla liquidazione parametrica delle spese e alla compensazione in appello, ma accogliendolo nella parte in cui la Corte territoriale aveva escluso la fase di trattazione/istruttoria dalla liquidazione delle spese di primo grado. Per tale motivo la sentenza impugnata è stata cassata limitatamente a questo punto e la Corte ha deciso nel merito, rideterminando le spese del primo grado dovute dall'ASL Salerno in euro 610,00 complessivi. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate al 50% tra ricorrente e ASL Salerno, con condanna di quest'ultima alla restante metà, mentre nulla è stato disposto nei confronti dell'ASL Napoli 2 Nord rimasta intimata. È stata inoltre disposta la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge, invocata per censurare sia la disciplina delle obbligazioni solidali sia quella delle spese di lite.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma sul vizio di nullità della sentenza, richiamata per dedurre la violazione dell'art. 132 c.p.c.
art. 132, secondo comma, c.p.c.
la censura è stata ritenuta inammissibile perché il ricorrente non ha indicato quale specifico vizio della motivazione o del contenuto della sentenza integrasse la nullità.
la sua operatività presuppone l'esistenza di una obbligazione solidale; non può essere invocato per fondare la legittimazione passiva di un soggetto che la sentenza di merito ha escluso essere contitolare dell'obbligazione.
non si applica alla liquidazione delle spese processuali da parte del giudice, ma regola il rapporto tra cliente e professionista; può al più fungere da parametro esterno, senza impedire l'applicazione delle tabelle ministeriali.
consente la compensazione delle spese in presenza di soccombenza reciproca; la Corte la interpreta in coerenza con il risultato complessivo della lite e con il criterio elaborato dalle Sezioni unite sull'accoglimento parziale di domande articolate in più capi.
impone che le spese seguano la soccombenza, secondo l'esito complessivo del giudizio, come criterio di regolazione delle spese dei gradi di merito.
la riforma della sentenza di primo grado comporta la caducazione del capo sulle spese, che deve essere nuovamente regolato dal giudice d'appello in relazione all'esito complessivo della lite.
consente alla Corte di cassazione di decidere nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto; è utilizzabile anche per la diretta liquidazione delle spese di merito quando questa è ancorata a parametri normativi.
costituisce la base tabellare per la liquidazione dei compensi e delle spese processuali secondo i valori previsti per le fasi del giudizio.
testo applicabile ratione temporis che aggiorna i parametri tabellari per la liquidazione delle spese.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo che denuncia nullità della sentenza deve indicare in modo specifico il vizio processuale dedotto; la mera evocazione dell'art. 132 c.p.c. senza individuare la concreta anomalia motivazionale non è sufficiente.
- L'art. 1310 c.c. sulla prescrizione nelle obbligazioni solidali presuppone che il soggetto contro cui è invocato sia effettivamente debitore in solido; non può essere utilizzato per attribuire la legittimazione passiva a chi sia stato escluso dal giudice di merito come contitolare del debito.
- In materia di spese processuali, l'art. 2233 c.c. non disciplina la liquidazione giudiziale delle spese di lite, ma i rapporti interni tra cliente e professionista; la liquidazione giudiziale va invece compiuta secondo i parametri ministeriali applicabili.
- La compensazione delle spese per soccombenza reciproca va valutata in base all'esito complessivo della lite: essa può essere giustificata quando una domanda unica sia articolata in più capi e il soccombente risulti vittorioso solo su alcuni di essi.
- Quando il giudice di primo grado ha omesso di considerare la fase di trattazione, l'assenza di attività istruttoria non consente di escludere quella voce dalla liquidazione, poiché il sistema tabellare ricomprende la fase di trattazione anche in mancanza di istruttoria in senso stretto.
- In caso di riforma della sentenza di primo grado, il giudice d'appello deve rideterminare le spese tenendo conto del risultato complessivo della controversia; il capo sulle spese non può essere mantenuto se la decisione sul merito è stata modificata.
- Se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito sulla liquidazione delle spese di merito quando il calcolo dipende soltanto dall'applicazione di parametri normativi predeterminati.
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