Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1667/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 2891/2025, depositata e resa pubblica il 14.04.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 18134/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 17.06.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 14.11.2025.

Giustizia amministrativa202506751

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, recante l'obbligo di accreditare complessivi € 2.500,00 sulla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, n. 2891/2025, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero all'erogazione della Carta elettronica per un valore nominale di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, per complessivi € 2.500,00. La sentenza era stata notificata al Ministero il 17 giugno 2025 e il passaggio in giudicato era stato attestato dalla cancelleria il 14 novembre 2025. A fronte della perdurante inerzia dell'Amministrazione, la ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito senza svolgere difese specifiche. Il TAR ha verificato preliminarmente l'ammissibilità, ritenendo provato il passaggio in giudicato mediante il deposito della copia autentica della sentenza e del certificato della cancelleria, e la procedibilità, poiché il ricorso era stato depositato il 3 dicembre 2025, dopo la scadenza del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

La decisione

Il TAR ha accolto integralmente il ricorso. Ha ritenuto ammissibile l'azione di ottemperanza perché la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato e tale circostanza era stata ritualmente provata. Ha ritenuto rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, qualificato come condizione di procedibilità anche del giudizio di ottemperanza relativo a obblighi pecuniari della pubblica amministrazione. Nel merito, ha accertato la violazione dell'obbligo di conformazione al giudicato derivante dall'inerzia ministeriale rispetto a un comando giudiziale chiaro, preciso e definitivo. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della decisione, mediante l'accredito di € 2.500,00 sulla Carta elettronica della ricorrente. Ha nominato, per l'eventuale perdurante inerzia, un commissario ad acta, individuato nel Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni dall'insediamento. Ha inoltre applicato una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., pari agli interessi legali sulla somma dovuta, decorrente dalla comunicazione o notificazione della sentenza e fino all'effettivo adempimento. Il Ministero è stato condannato anche alle spese di giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    L'inerzia dell'Amministrazione resistente a fronte di un comando giudiziale chiaro, preciso e passato in giudicato costituisce una palese violazione dell'obbligo di conformarsi al giudicato, sancito dall'art. 112 c.p.a.

    L'amministrazione è obbligata a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali definitive; l'inerzia rispetto a un comando chiaro e preciso legittima l'azione di ottemperanza.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare misure coercitive.

  • art. 114, comma 2, c.p.a.

    L'azione di ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario richiede la prova del passaggio in giudicato del titolo azionato.

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    Consente la nomina di un commissario ad acta per il caso di mancata esecuzione del giudicato entro il termine assegnato all'amministrazione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente la condanna dell'amministrazione a una penalità di mora, finalizzata a stimolare l'adempimento e a sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni statali devono completare l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali che comportano il pagamento di somme entro 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; il termine opera anche come condizione di procedibilità del giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza contro una sentenza del giudice ordinario è ammissibile soltanto se il ricorrente dimostra il passaggio in giudicato del titolo mediante idonea documentazione, quale la copia autentica della sentenza accompagnata dal certificato di cancelleria.
  • Per i provvedimenti giurisdizionali che impongono a un'amministrazione statale il pagamento di somme di denaro, il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 costituisce una condizione di procedibilità anche dell'azione di ottemperanza; il ricorso proposto prima della sua scadenza è improcedibile.
  • L'inerzia dell'amministrazione rispetto a un comando giudiziale chiaro, preciso e passato in giudicato integra violazione dell'obbligo di conformazione al giudicato e consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione entro un termine determinato.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può nominare sin dalla decisione un commissario ad acta, destinato a insediarsi su istanza della parte dopo l'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione, per compiere gli atti necessari all'esecuzione del giudicato.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta e può decorrere dalla comunicazione o notificazione della sentenza fino all'effettivo adempimento, quando tale misura sia funzionale a stimolare l'esecuzione del giudicato e non risulti manifestamente iniqua.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.