Cassazione Penale, Ordinanza n. 31995/2026 del 26/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo era, da un lato, non consentito in quanto reiterativo di censure già esaminate e disattese in appello e, dall’altro, manifestamente infondato alla luce della consolidata interpretazione dell’art. 633 c.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la decisione deducendo il vizio di illogicità manifesta e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza del reato previsto dagli artt. 633 e 639-bis c.p. In particolare, ha sostenuto che mancasse la prova della sua arbitraria introduzione nell’immobile destinato a uso pubblico. La Corte ha rilevato che la censura era meramente reiterativa di doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese con motivazione pertinente, esaustiva e priva di vizi logici. Ha inoltre ritenuto il motivo manifestamente infondato, richiamando il principio secondo cui, ai fini del reato di invasione di terreni o edifici, la nozione di invasione non richiede una condotta violenta, essendo sufficiente l’introduzione arbitraria, cioè contra ius e in assenza del diritto di accesso; l’occupazione costituisce l’estrinsecazione materiale della condotta vietata e la finalità dell’invasione abusiva.
Norme richiamate
invasione di terreni o edifici
La configurabilità del reato non richiede necessariamente violenza: l’invasione consiste nell’introduzione arbitraria, contra ius e senza diritto di accesso, mentre l’occupazione ne costituisce l’estrinsecazione materiale e la finalità.
La disposizione è richiamata quale norma collegata alla fattispecie contestata; il testo non espone una specifica interpretazione autonoma.
Il ricorso è stato esaminato con riferimento alla dedotta illogicità manifesta e contraddittorietà della motivazione; la censura è stata ritenuta non consentita perché reiterativa e comunque manifestamente infondata.
Massime di principio
- Ai fini della configurabilità del reato di invasione di terreni o edifici, la nozione di invasione non implica necessariamente una condotta violenta, essendo sufficiente l’introduzione arbitraria, contra ius e priva del diritto di accesso.
- Nel reato di invasione di terreni o edifici, l’occupazione costituisce l’estrinsecazione materiale della condotta vietata e la finalità per cui l’invasione abusiva viene realizzata.
- Ai fini della sussistenza degli elementi oggettivi del reato di invasione di terreni o edifici, è sufficiente l’accertamento della mancanza di legittimazione all’assegnazione dell’immobile in capo al soggetto trovato nel possesso dello stesso.
- In sede di ricorso per cassazione non sono consentite censure meramente reiterative di doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese con motivazione pertinente, esaustiva e priva di vizi logici.
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