Cassazione Penale, Sentenza n. 23414/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La parte civile ha impugnato la sentenza d'appello per i soli effetti civili ritenendo che la Corte di appello, invece di trasmettere gli atti al giudice civile ai sensi dell'art. 573, co. 1-bis c.p.p., abbia rigettato l'appello sul merito; si deduce violazione della regola di competenza funzionale introdotta dal d.lgs. 10/10/2022 n.150, applicabile perché la costituzione di parte civile è intervenuta dopo il 30/12/2022.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della parte civile, ha ritenuto che la Corte territoriale abbia violato la competenza funzionale prevista dall'art. 573, co. 1-bis c.p.p., ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per nullità assoluta e ha disposto la trasmissione degli atti alla sezione civile della Corte d'appello di Palermo, che deciderà anche sulla domanda della parte civile relativa alle spese sostenute; decisione resa il 12/03/2026.
Norme richiamate
art. 573, co. 1-bis, cod. proc. pen.
"Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile."
Se l'impugnazione è proposta per i soli effetti civili e non è dichiarata inammissibile, il giudice penale deve trasmettere gli atti al giudice civile competente; la decisione sul merito da parte del giudice penale, anziché il rinvio, configura violazione della competenza funzionale e determina nullità assoluta della sentenza.
Norma che disciplina il reato contestato all'imputato (per il quale il Tribunale aveva assolto l'imputato e la Corte d'appello aveva confermato l'assoluzione prima dell'intervento della Cassazione).
Ha introdotto l'art. 573, co. 1-bis c.p.p.; la disposizione si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili quando la costituzione della parte civile è intervenuta successivamente al 30/12/2022.
Massime di principio
- Quando l'appello è proposto per i soli effetti civili, il giudice penale deve verificare l'inammissibilità; se non lo dichiara inammissibile deve rinviare gli atti al giudice civile competente.
- La decisione sul merito da parte del giudice penale, anziché il rinvio previsto dall'art. 573, co. 1-bis, può comportare nullità assoluta per incompetenza funzionale, rilevabile d'ufficio.
- La disposizione introdotta dal d.lgs. 150/2022 si applica solo se la costituzione della parte civile è intervenuta dopo il 30/12/2022; in tal caso il regime speciale di trasmissione trova piena applicazione.
- Il giudice civile che riceve gli atti decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e le eventuali prove aggiuntive del giudizio civile.
- La parte civile che impugna per i soli effetti civili deve curare la tempestività e può ottenere, in caso di violazione della competenza funzionale, l'annullamento della decisione penale e la rimessione della controversia al giudice civile.
- In dubbio, è opportuno eccepire immediatamente la violazione di competenza e, se necessario, ricorrere in Cassazione per ottenere la trasmissione al giudice civile competente.
Testo integrale
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