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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05833/2023 del 27/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di irrogazione di sanzioni relativo al criterio di calcolo del contributo unificato in un ricorso tributario cumulativo. La società aveva impugnato con un unico ricorso sei atti di pignoramento presso terzi e le quattro cartelle esattoriali presupposte, versando un solo contributo unificato calcolato sul valore complessivo dei tributi. L'ufficio aveva ritenuto invece dovuto il contributo in relazione al valore di ciascun atto singolarmente impugnato. La CTP aveva dato ragione all'ufficio; la CTR aveva riformato, affermando che, essendo ammissibile il ricorso cumulativo e non disciplinando l'art. 12 d.lgs. 546/1992 tale ipotesi, dovesse applicarsi l'art. 10 c.p.c. sul cumulo del valore delle domande. Il Ministero ha proposto un solo motivo di ricorso per cassazione contro tale decisione. La società contribuente è rimasta intimata.

La decisione

La Corte non esamina il merito della questione sul contributo unificato, perché rileva d'ufficio l'improcedibilità del ricorso. Manca infatti il deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relativa attestazione di conformità e/o della relata di notificazione, come richiesto dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui tale onere è funzionale a verificare la tempestività dell'impugnazione e la tutela del giudicato formale; la sua omissione comporta improcedibilità anche se non sia disponibile il fascicolo d'ufficio. Conseguentemente il ricorso è dichiarato improcedibile. Nessuna statuizione sulle spese, poiché la società intimata non si è costituita.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    l'omesso deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione, se avvenuta, entro il termine di legge comporta improcedibilità del ricorso per cassazione; l'onere è posto a tutela della verifica della tempestività dell'impugnazione e del giudicato formale.

  • art. 12 d.lgs. n. 546/1992

    la CTR ha ritenuto che la norma non disciplini il caso del ricorso cumulativo nel processo tributario.

  • art. 14 d.lgs. n. 115/2002

    richiamato come base del criterio di calcolo del contributo unificato in relazione al valore della lite.

  • art. 10 c.p.c.

    invocato dalla CTR quale criterio per applicare il cumulo del valore delle domande al ricorso cumulativo tributario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il deposito della copia autentica della decisione impugnata, corredato dalla relata di notificazione se esistente, è un onere processuale imprescindibile: la sua mancanza determina improcedibilità del ricorso.
  • L'improcedibilità per omesso deposito della sentenza impugnata opera anche quando il fascicolo d'ufficio non sia disponibile, poiché l'onere grava sulla parte ricorrente e non può essere surrogato da carenze non imputabili all'ufficio.
  • La funzione dell'art. 369 c.p.c. è consentire alla Corte di verificare la tempestività dell'impugnazione rispetto al termine breve e, quindi, la salvaguardia del giudicato formale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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