Cassazione Penale, Sentenza n. 04238/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di legittimità ha ritenuto fondati i motivi: ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata per motivazione apodittica e insufficiente a dimostrare il fumus del delitto di ricettazione, rilevando l'assenza di individuazione del reato presupposto e di elementi probatori concreti che attestino la provenienza delittuosa della somma. Conseguentemente è disposta la restituzione dell'importo all'avente diritto
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 19/9/2025 che aveva confermato il sequestro preventivo di Euro 20.480,00 rivenuti in disponibilità dell'indagato per presunta ricettazione (art. 648 c.p.). I difensori deducono violazione di legge e vizio di motivazione per carenza di indicazione del delitto presupposto necessario a fondare il fumus della ricettazione, per l'utilizzo di formulazioni generiche e ipotetiche (riferimenti ad illeciti tributari o truffaldini "in corso di accertamento"), per l'assenza di elementi concreti e significativi che colleghino temporalmente e logicamente la somma sequestrata ai fatti-reato contestati (i presunti reati originari risalirebbero al 2022-2023), e per il fatto che il mero possesso di denaro contante e alcuni elementi come timbro o carta di debito societaria non siano di per sé sufficienti a dimostrarne la certa provenienza delittuosa
Norme richiamate
art. 648 cod. pen. (ricettazione)
La pronuncia richiama che per fondare un sequestro preventivo configurato sulla ricettazione occorre la sussistenza del fumus indicante che il bene proviene da un reato presupposto; è necessario, oltre alla mancanza di giustificazioni, la presenza di elementi ulteriori e significativi che consentano di ricollegare con ragionevole certezza la provenienza delittuosa
art. 322 cod. proc. pen. (riesame)
Norma procedurale richiamata in relazione al giudizio di riesame che ha confermato il decreto di sequestro; la Corte ricorda i limiti probatori che devono essere rispettati in sede di riesame per la conferma di misure reali
art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen. (trattazione orale)
La trattazione si è svolta con contraddittorio scritto e senza udienza orale per mancanza di formale richiesta della parte, conforme a quanto previsto dalla norma
Sez. 2, n. 10344 del 13/12/2024, PMT c. Bernaschino (Rv. 287719-01)
"In tema di sequestro preventivo, la sussistenza del 'fumus' del delitto di ricettazione può essere inferita, in caso di rinvenimento di preziosi o di cospicue somme di denaro della cui disponibilità non sia fornita giustificazione, non solo dalla mancanza di redditi lecitamente prodotti o dalle particolari modalità di occultamento dei beni, ma anche dalla presenza di elementi ulteriori, significativi della loro sicura provenienza delittuosa"
La giurisprudenza richiede elementi aggiuntivi e significativi oltre alla mera inconsistenza delle giustificazioni economiche per ritenere sussistente il fumus
Sez. 2, n. 28587 del 03/07/2024, Peritore (Rv. 286727-01)
"In tema di sequestro preventivo, la sussistenza del 'fumus' del delitto di ricettazione non può essere desunta, nel caso di rinvenimento di rilevanti somme di denaro o di preziosi della cui disponibilità non sia fornita giustificazione, dalle sole modalità di occultamento dei beni e dalla mancanza di redditi lecitamente prodotti, in assenza di elementi ulteriori, significativi della certa provenienza dei primi da un delitto presupposto"
Conferma il principio che la sola detenzione di denaro non giustifica il sequestro per ricettazione: servono elementi probatori che attestino la certa provenienza delittuosa
Massime di principio
- Per disporre un sequestro preventivo fondato sulla ricettazione è necessario individuare, almeno nella tipologia, il reato presupposto o fornire elementi concreti che consentano di ricollegare la cosa sequestrata a fatti-reato determinati
- La semplice detenzione di denaro contante, anche se ingente, e la carenza di redditi coerenti non sono di per sé sufficienti: servono elementi ulteriori, significativi e attuali che attestino la provenienza delittuosa
- Deve esserci un collegamento logico-temporale tra il sequestro e gli accertamenti sui fatti-reato; indizi riferibili a fatti molto anteriori richiedono elementi che giustifichino la persistenza del nesso
- La presenza di strumenti societari o carte di debito riconducibili al soggetto non prova automaticamente la provenienza illecita del denaro; occorre indagine probatoria che colleghi specificamente la somma al reato presupposto
- Se vi è fondata ipotesi che il possessore abbia partecipato al reato presupposto in qualità di autore o concorrente, occorre valutare la corretta qualificazione giuridica della condotta e non assumere automaticamente la sussistenza della ricettazione
- Una motivazione apodittica o eccessivamente generica espone il provvedimento a nullità in sede di legittimità e può determinare l'annullamento senza rinvio con restituzione dei beni
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