Ordinanza n. 1547/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale (T.A.R.) per il Piemonte, Sez. I, n. 104 del 4 marzo 2026 (notificata il 13 marzo 2026), con la quale è stata respinta la domanda di sospensione cautelare dell'efficacia dell'ordinanza sindacale n. 13/2025 prot. n. 9550 del 5 dicembre 2025, a mezzo della quale il Comune di Niella Tanaro ha ordinato alla società ricorrente la rimozione dei rifiuti abbandonati sul suolo di sua proprietà.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti abbandonati sul terreno di proprietà della società ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario destinatario)
Prevale il privato
La controversia
La società proprietaria ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR Piemonte che aveva respinto la domanda di sospensione dell'ordinanza sindacale con cui il Comune le aveva imposto la rimozione dei rifiuti abbandonati sul proprio terreno. Dalla pronuncia emergono contestazioni relative alla carenza di motivazione e di istruttoria sull'accertamento dell'elemento soggettivo della responsabilità previsto dall'art. 192 del d.lgs. 152/2006, poiché l'ordinanza comunale faceva riferimento soltanto alla possibile responsabilità colposa della proprietaria. È stato inoltre dedotto, in sede cautelare, il grave pregiudizio economico derivante dagli ingenti costi di rimozione e smaltimento o recupero dei numerosi rifiuti, difficilmente recuperabili dalla società sottoposta a liquidazione giudiziale ritenuta responsabile dell'abbandono.
La decisione
Il Consiglio di Stato, con cognizione sommaria propria della fase cautelare, ha accolto l'appello e sospeso l'efficacia dell'ordinanza sindacale. Ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, poiché dal provvedimento e dalla documentazione istruttoria non emergeva prima facie una motivazione compiuta sull'accertamento dell'elemento soggettivo della responsabilità, essendo stato utilizzato il riferimento alla mera possibile colpa della proprietaria. Ha ritenuto sussistente anche il periculum in mora, in considerazione degli ingenti e difficilmente recuperabili costi per la rimozione e il trattamento dei rifiuti. La sospensione è stata disposta senza pregiudicare l'approfondimento nel merito e lasciando integra la possibilità per l'amministrazione di riesercitare il potere dopo ulteriori accertamenti. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina l'appello cautelare avverso l'ordinanza del TAR.
La responsabilità del proprietario per la rimozione dei rifiuti abbandonati richiede l'accertamento dell'elemento soggettivo, in particolare della colpa; il mero richiamo alla possibile responsabilità colposa non costituisce, in sede cautelare, motivazione prima facie compiuta.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposizione al proprietario dell'obbligo di rimozione dei rifiuti abbandonati ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 152/2006, l'amministrazione deve motivare in modo compiuto l'accertamento dell'elemento soggettivo della responsabilità; il riferimento alla mera possibile colpa del proprietario è prima facie insufficiente.
- Nella fase cautelare, la previsione di ingenti costi di rimozione e smaltimento dei rifiuti, difficilmente recuperabili nei confronti del soggetto ritenuto responsabile dell'abbandono e sottoposto a liquidazione giudiziale, integra il periculum in mora.
- La sospensione cautelare dell'ordinanza di rimozione dei rifiuti non preclude all'amministrazione il riesercizio del potere, purché preceduto da ulteriori approfondimenti istruttori e motivazionali.
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