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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19921/2022 del 20/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l\'ordinanza che ha respinto la richiesta di scarcerazione per decorrenza dei termini della custodia cautelare. Sostiene che dopo il primo provvedimento cautelare (18/11/2019) sono stati emessi altri provvedimenti per fatti anteriori al primo titolo ma notificati dopo l\'arresto in Albania; tali misure avrebbero dovuto essere cumulate e, conseguentemente, retrodatate ai fini del computo dei termini di custodia (ai sensi dell\'art. 297, comma 3 c.p.p.), con la conseguenza che il termine di fase sarebbe decorso e sarebbe dovuta intervenire la scarcerazione. Denuncia inoltre violazioni di norme di diritto processuale (artt. 303 c.1, 297 c.3, 721 e 721-bis c.p.p.) e del principio di libertà personale (art.13 Cost.).

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per essere generico e manifestamente infondato. Richiama che il Tribunale di Roma ha ricostruito che il primo provvedimento cautelare era del 18/11/2019 e che l\'imputato è stato estradato/reso alla giurisdizione nazionale il 17/12/2020 (Tribunale di Lezhe), per cui al momento del provvedimento del GIP non risultava decorso il termine di fase. Il ricorrente non ha specificato contenuto e date delle presunte successive ordinanze "a grappolo", rendendo impossibile valutare la censura. Pertanto il ricorso è respinto, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3000 alla cassa delle ammende; vengono disposte le comunicazioni alla cancelleria ai sensi dell\'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 303 c.p.p. comma 1

    Richiamata dal ricorrente come norma processuale rilevante; la Corte non rileva violazione specifica e ritiene la censura generica. La norma disciplina termini e modalità della custodia cautelare nelle fasi successive.

  • art. 297 c.p.p. comma 3

    Norma centrale nella censura: disciplina la retrodatazione e la cumulabilità di misure cautelari emesse per fatti tra loro connessi commessi anteriormente al primo provvedimento. La Corte richiede che il ricorrente specifichi le misure e le date per poter verificare l\'applicabilità; in mancanza la censura è generica e inammissibile.

  • art. 721 c.p.p.

    Norma citata dal ricorrente come parte della disciplina cautelare; non è stata valutata concretamente per mancanza di specificità delle censure.

  • art. 721-bis c.p.p.

    Richiamata dal ricorrente insieme alle altre norme processuali; la Corte non ne ricava una violazione provata a causa dell\'assenza di dettagli sulle ordinanze successive.

  • art. 13 Costituzione

    Principio della libertà personale invocato dal ricorrente per contestare la prolungata custodia cautelare. La Corte non ritiene provato l\'eccesso restrittivo poichè la decorrenza dei termini non è dimostrata.

  • art. 94 disp. att. c.p.p. comma 1-ter

    Norma procedurale richiamata dalla sentenza per gli adempimenti di cancelleria: la Corte dispone gli atti previsti dalla norma dopo la dichiarazione di inammissibilità.

Massime di principio

  • La questione della cumulabilità/retrodatazione di misure cautelari più provvedimenti richiede l\'esatta indicazione delle date, del contenuto e del rapporto tra i fatti: senza tali elementi la censura è generica e il ricorso rischia l\'inammissibilità.
  • L\'art. 297 c.p.p. comma 3 può giustificare la retrodatazione delle misure quando le ordinanze riguardano fatti commessi anteriormente al primo titolo e gli uffici hanno avuto conoscenza degli stessi: è necessario provare che i successivi provvedimenti sono relativi a fatti anteriori e connessi.
  • In materia di estradizione/resa, per computare i termini di custodia cautelare conta la data dell\'effettiva esecuzione/estradizione (o la perdita della libertà materialmente determinata dall\'esecuzione): documentare con atti ufficiali tali date è essenziale.
  • Le impugnazioni che contestano motivazioni di fatto del giudice di merito devono confrontarsi espressamente con le risultanze indicate nel provvedimento impugnato; la mera evocazione di principi giurisprudenziali senza riferimenti temporali e contenutistici è insufficiente.
  • Se si vuole contestare un presunto intento elusivo (es. notifica tardiva di provvedimenti per prolungare la custodia) è necessario produrre elementi concreti che dimostrino la conoscenza preventiva degli eventi da parte dell\'autorità e la correlata illegittimità dell\'uso delle notifiche.

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