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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35496/2021 del 19/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La controversia nasce da due atti dispositivi: un primo atto di costituzione di usufrutto su alcuni beni e un successivo atto con cui l'usufruttuario e il nudo proprietario trasferivano, rispettivamente, usufrutto e nuda proprietà a un terzo. La curatela fallimentare aveva convenuto in giudizio tutti i soggetti coinvolti chiedendo in via principale l'accertamento della simulazione di entrambi gli atti e, in subordine, la revocatoria nei propri confronti. Nei gradi di merito era stata esclusa la simulazione del primo atto, dichiarandone però l'inefficacia verso il fallimento, mentre era stata rigettata la revocatoria del secondo trasferimento. La ricorrente, rimasta contumace in primo grado, aveva proposto appello deducendo l'omessa notifica dell'atto di citazione; la corte territoriale aveva respinto il motivo ritenendo regolare la notifica a mezzo posta e non secondo l'art. 140 c.p.c. Nel ricorso per cassazione la parte ha chiesto preliminarmente la sospensione del giudizio in attesa della definizione di una querela di falso sulla relata di notifica. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge, sostenendo che la notifica fosse nulla perché eseguita in un indirizzo diverso da quello di residenza risultante agli atti, con perfezionamento per compiuta giacenza in via Cristoforis n. 5 anziché al civico indicato senza numero. Con il secondo motivo ha dedotto, in via consequenziale, la nullità della sentenza per avere deciso nel merito nonostante il contraddittorio non fosse integro, sempre per l'asserita nullità della notifica. La curatela ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di sospensione del giudizio proposta per la prima volta in cassazione, affermando che la sospensione in attesa dell'esito di altra controversia esula dalla funzione della Corte di legittimità. Ha poi dichiarato inammissibili entrambi i motivi di ricorso perché introducevano in cassazione una questione nuova: in appello la doglianza riguardava la pretesa nullità della notifica per mancato rispetto della procedura di cui all'art. 140 c.p.c., mentre in cassazione si è dedotta una diversa invalidità, ossia la notificazione in luogo diverso dalla residenza. La censura non era stata oggetto del giudizio di merito e quindi non poteva essere esaminata. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 140 c.p.c.

    Richiamato come disciplina della notificazione quando non è possibile eseguire la consegna personale; la Corte osserva che la doglianza formulata in appello riguardava la pretesa inosservanza di tale procedura, mentre la questione poi proposta in cassazione era diversa.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato per dare atto dell'obbligo di versare, se dovuto, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 384 c.p.c.

    Non è citato espressamente nel testo fornito, quindi non incluso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non può essere chiesta per la prima volta la sospensione del giudizio in attesa della definizione di altra controversia, quando il provvedimento richiesto esula dalla funzione istituzionale della Corte di cassazione, limitata al sindacato di legittimità.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando introduce una questione nuova, diversa da quella dedotta nei gradi di merito: la critica proposta in cassazione deve investire la medesima ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La denuncia di nullità della notificazione deve confrontarsi con il конкретo contenuto della decisione impugnata; se in appello è stata esaminata una specifica doglianza sulla procedura notificatoria, non è consentito mutare in cassazione il vizio dedotto.
  • La violazione di legge non può essere prospettata in modo generico: il motivo deve indicare con precisione la norma asseritamente violata e deve colpire effettivamente la motivazione posta a base della decisione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte ricorrente è condannata alle spese e può essere tenuta al pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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