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Sentenza

Sentenza n. 600/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, a) della determinazione di cui al verbale prot. n. 3669 del 5 maggio 2026 del Comitato dei garanti del Conservatorio di Musica Alfredo Casella di L'Aquila con la quale, in luogo di provvedere alla definizione del procedimento di nomina triennale del Direttore del Conservatorio all’esito del giudizio definitosi con sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 3259/2026 di conferma della sentenza TAR Abruzzo, L’Aquila, n. 543/2025, è stato disposto di richiedere con estrema urgenza un parere sulla corretta applicazione delle sopracitate sentenze all’Avvocatura di Stato e al Ministero competente; b) della nota prot. n. 3777 dell’8.5.2026 con la quale il Presidente del Conservatorio ha rivolto al Ministero dell’Università e Ricerca e all’Avvocatura Generale dello Stato il parere richiesto dal Comitato dei garanti con la suddetta determinazione nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o connesso.

Giustizia amministrativa202600268

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione del Comitato dei garanti che aveva richiesto un parere ministeriale e dell'Avvocatura dello Stato sulla corretta esecuzione delle sentenze relative all'elezione del Direttore, nonché nota presidenziale di trasmissione della richiesta

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (conservatorio)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva partecipato alle elezioni per la nomina triennale del Direttore del Conservatorio, impugnando con successo la proclamazione dell'altro candidato, ritenuto privo dei requisiti. La sentenza del TAR, favorevole al ricorrente, era stata confermata dal Consiglio di Stato. Dopo tale conferma, il Comitato dei garanti, pur riconoscendo la necessità di riprendere e completare le operazioni elettorali, aveva deliberato di chiedere all'Avvocatura dello Stato e al Ministero competente un parere sulla corretta applicazione delle sentenze, prospettando in particolare se fosse possibile proclamare direttamente l'unico candidato rimasto oppure se fosse necessaria una nuova votazione. Il ricorrente ha impugnato tale arresto procedimentale e la conseguente richiesta di parere deducendo l'immediata lesività degli atti, la violazione delle norme statutarie e regolamentari, degli artt. 2 e 3 l. n. 241/1990 e degli artt. 3 e 97 Cost., l'elusione dell'effetto conformativo delle pronunce giurisdizionali, l'abdicazione della competenza decisoria in violazione dell'autonomia dell'istituzione AFAM e, inoltre, eccesso di potere per carenza di motivazione, illogicità, contraddittorietà manifesta e sviamento. Il Conservatorio ha eccepito, tra l'altro, l'inammissibilità del ricorso in ragione della competenza del giudice dell'ottemperanza sulle doglianze relative agli atti di riesercizio del potere successivi al giudicato, chiedendo comunque il rigetto nel merito.

La decisione

Il TAR non ha esaminato le censure di legittimità né l'eccezione relativa alla competenza del giudice dell'ottemperanza. Ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Dopo la proposizione del ricorso, il Comitato dei garanti ha adottato un nuovo verbale, depositato in giudizio il 23 giugno 2026 e impugnato dal ricorrente in un distinto giudizio, con il quale ha fissato la ripresa delle operazioni elettorali. Tale successiva deliberazione ha superato gli atti originariamente impugnati, consistenti nella richiesta di parere, e il Conservatorio ha comunque proceduto autonomamente all'esecuzione delle sentenze pregresse indicendo nuove elezioni. Poiché gli atti contestati non erano più idonei a produrre un'utilità concreta per il ricorrente, l'interesse alla decisione è venuto meno. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della definizione in rito.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

  • art. 14, comma 3, c.p.a.

    Richiamato dal resistente a sostegno della tesi secondo cui le controversie sugli atti di riesercizio del potere successivi al giudicato appartengono alla competenza funzionale del giudice dell'ottemperanza; la questione non è stata esaminata dal TAR.

  • art. 2 l. n. 241/1990

    Richiamato dal ricorrente in relazione agli obblighi di conclusione e di definizione del procedimento; la censura non è stata esaminata per l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Richiamato dal ricorrente in relazione all'obbligo di motivazione; la censura non è stata esaminata.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dal ricorrente tra i parametri di legittimità degli atti impugnati; non esaminato nel merito.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità; non esaminato nel merito.

  • l. n. 508/1999

    Richiamata dal ricorrente in relazione all'autonomia delle istituzioni AFAM; la relativa censura non è stata esaminata.

  • d.P.R. n. 132/2003

    Richiamato dal ricorrente in relazione all'autonomia e all'organizzazione delle istituzioni AFAM; la relativa censura non è stata esaminata.

Massime di principio

  • Il ricorso contro atti procedimentali è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, tali atti siano superati da successive deliberazioni amministrative che sostituiscano la precedente determinazione e il ricorrente impugni le nuove deliberazioni in un distinto giudizio.
  • La sopravvenuta adozione di un nuovo provvedimento che dà autonoma prosecuzione al procedimento e rende non più produttivi di effetti gli atti originariamente impugnati fa venir meno l'utilità concreta conseguibile dall'annullamento di questi ultimi, impedendo al giudice di esaminare nel merito le censure dedotte.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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