Cassazione Civile, Ordinanza n. 08332/2023 del 23/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da una domanda possessoria proposta per ottenere la manutenzione del possesso di un viottolo che conduceva al fondo del ricorrente. Secondo la ricostruzione esposta, i convenuti avevano realizzato una rampa di accesso dal proprio fondo, posto a quota inferiore, verso il viottolo, abbattendo una siepe e parte della scarpata; ciò avrebbe provocato scarico di fanghiglia e acque piovane sul tratto di terreno del ricorrente, con accumulo di detriti e maggiore difficoltà di transito. In primo grado era stata confermata la tutela interdittale, con ordine di eseguire opere di compattazione del terreno, costruire muri di contenimento ai lati dell’innesto stradale e risarcire il danno. In appello la condanna per le opere di ripristino era stata parzialmente confermata, mentre era stata revocata l’ordine di costruire i muri e respinta la domanda risarcitoria. Il ricorso per cassazione contesta in modo unitario e promiscuo la sentenza di appello, deducendo una serie di censure eterogenee: preteso riconoscimento improprio di una servitù invece della tutela possessoria, erronea affermazione dell’assenza di possesso uti dominus, mancata prova della proprietà del tratto iniziale della stradina in capo alla controparte, mancato ordine di totale rimessione in pristino con demolizione della rampa, ingiusta regolazione delle spese, revoca dell’ordine di costruzione dei muri di contenimento e mancato riconoscimento del risarcimento del danno; il tutto però veicolato come doglianza motivazionale, senza ordinata indicazione delle norme violate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che le censure erano formulate in modo confuso, promiscuo e indistinto, senza una chiara riconduzione ai motivi tassativi previsti dall’art. 360 c.p.c., e che il ricorrente, pur prospettando vizi motivazionali, chiedeva in sostanza un riesame del merito e della valutazione probatoria, attività non consentita al giudice di legittimità. Non è stata adottata statuizione sulle spese perché le controparti sono rimaste intimate. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
vigente art. 360, n. 5, cod. proc. civ.
Il ricorso per cassazione è giudizio a critica vincolata: i motivi devono essere specifici, tassativi e immediatamente riconducibili a una delle ipotesi previste dalla norma; non è consentito proporre censure generiche o un sindacato globale sul merito della decisione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, ricorrendone i presupposti, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto
L'ulteriore importo è parametrato a quello previsto per il ricorso principale ai sensi del comma 1-bis.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e chiaramente sussumibili in una delle categorie tassative dell’art. 360 c.p.c.; non è sufficiente una critica complessiva e indistinta della decisione impugnata.
- La deduzione di un vizio motivazionale non può essere usata per sollecitare un nuovo esame del fatto, delle prove o del merito della controversia, perché tali valutazioni restano precluse al giudice di legittimità.
- Quando il ricorso è formulato in modo promiscuo, confuso e privo di precisa individuazione delle norme violate o dei vizi dedotti, la sanzione è l’inammissibilità.
- In caso di inammissibilità del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, può trovare applicazione l’obbligo del versamento dell’ulteriore contributo unificato se ne ricorrono i presupposti di legge.
Come è indicizzato
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