Cassazione Penale, Sentenza n. 26034/2023 del 16/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato il reclamo avverso il decreto del Magistrato di sorveglianza del 30/12/2021, il quale aveva autorizzato l'ascolto e la registrazione delle telefonate del detenuto Laudani, in regime di alta sicurezza, relative al periodo 1 luglio - 14 agosto 2021. Il ricorrente deduce violazione ed errata applicazione dell'art. 18-ter Ord. pen. e vizio di motivazione, contestando l'insufficienza delle indagini istruttorie rispetto alla segnalazione anonima che avrebbe dovuto identificare specificamente i detenuti interessati e l'assenza di esigenze concrete e circostanziate di ordine e sicurezza che giustificassero l'ascolto proprio nei suoi confronti.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato infondato e rigettato. La Corte ha ritenuto legittima la disciplina che consente la registrazione e l'ascolto delle conversazioni telefoniche per i detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 4-bis, d.P.R. n. 230/2000 (regolamento esecutivo legge 26 luglio 1975 n. 354), e ha confermato che, nel caso concreto, l'istruttoria e i provvedimenti di merito hanno adeguatamente evidenziato esigenze di ordine e sicurezza che giustificavano l'accesso alle registrazioni per il tempo strettamente necessario e con finalità di verifica di un possibile illecito disciplinare (contatti con persone non autorizzate). La Corte ha inoltre ricordato che la richiesta stessa di autorizzazione al colloquio telefonico da parte del detenuto, per i reati di cui all'art. 4-bis, comporta la prevedibile registrazione delle conversazioni e la rinuncia alla riservatezza, rendendo non necessaria l'attivazione delle procedure degli artt. 266 e ss. cod. proc. pen. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
d.P.R. n. 230 del 2000, art. 39, comma 7 (Regolamento esecutivo legge 26 luglio 1975 n. 354)
l'autorita giudiziaria competente a disporre il controllo sulla corrispondenza epistolare puo disporre che le conversazioni telefoniche vengano ascoltate e registrate a mezzo di idonee apparecchiature; e sempre disposta la registrazione delle conversazioni telefoniche autorizzate su richiesta di detenuti o internati per i reati indicati nell'art. 4-bis
Consente all'autorita giudiziaria di disporre ascolto e registrazione delle telefonate e stabilisce, per i detenuti assoggettati all'art. 4-bis, l'obbligatorieta della registrazione delle conversazioni autorizzate; la Corte ha interpretato che la richiesta del colloquio da parte del detenuto implica la rinuncia alla riservatezza e giustifica l'uso delle registrazioni per accertamenti.
Individua categorie di reati che giustificano misure detentive e restrizioni maggiori nei rapporti con l'esterno; la Corte ha ritenuto che la pericolosita sociale derivante da tali reati legittima limitazioni e la registrazione dei colloqui.
Norma invocata dal ricorrente per censurare il provvedimento; la Corte ha ritenuto il motivo infondato e non ha riscontrato violazione o errata applicazione presunta nella vicenda concreta.
Artt. 266 e ss. cod. proc. pen.
Procedure ordinarie per l'acquisizione di intercettazioni: la Corte ha ritenuto che non fosse necessario attivarle quando il detenuto per reati di cui all'art. 4-bis richiede il colloquio telefonico, perché la legge prevede la registrazione come effetto della autorizzazione.
Art. 39, comma 2 (richiamato nel provvedimento)
Richiamato quale norma che disciplina l'autorizzazione ai colloqui e la verifica di conversazioni con persone non autorizzate; la Corte ha ritenuto che l'ascolto fosse finalizzato ad accertare contatti con soggetti non autorizzati ai sensi di tale disciplina.
Norma che consente la condanna alle spese processuali in Cassazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
Giurisprudenza: Sez. U. n. 25079 del 2003 (Rv. 224603)
La Corte a Sezioni Unite ha ritenuto legittima la disciplina differenziata dei colloqui per i detenuti sottoposti all'art. 4-bis, affermando che la pericolosita sociale giustifica alcune limitazioni nei rapporti con l'esterno; decisione richiamata per confermare la legittimita delle misure impugnate.
Massime di principio
- Per i detenuti sottoposti al regime dell'art. 4-bis, le conversazioni telefoniche autorizzate possono essere registrate e ascoltate dall'autorita giudiziaria sulla base del d.P.R. n. 230/2000; la richiesta stessa del colloquio implica la prevedibile registrazione e una riduzione della riservatezza.
- Segnalazioni, anche confidenziali o anonime, che prospettino un uso improprio dei colloqui (per esempio contatti con persone non autorizzate) possono giustificare, in presenza di fondati elementi di ordine e sicurezza, l'autorizzazione temporanea all'ascolto e alla verifica delle registrazioni, purché l'intervento sia proporzionato e limitato nel tempo e finalita.
- Chi impugna misure di ascolto ha onere di contestare concretamente la sussistenza dei presupposti: la mera genericita della contestazione o l'assenza di elementi probatori specifici rende difficile il successo del ricorso in sede di legittimita.
- L'utilizzo delle registrazioni per accertamenti disciplinari o per verifiche interne puo non richiedere l'attivazione delle procedure di intercettazione ordinarie quando la legge preveda esplicitamente la registrazione delle conversazioni per determinate categorie di detenuti.
- In una situazione simile, la difesa utile dovrebbe concentrarsi su: a) dimostrare l'assenza di qualsiasi motivo concreto, specifico e circostanziato che giustifichi l'ascolto nei confronti del singolo detenuto; b) verificare e contestare eventuali eccessi di durata o di finalita dell'intervento; c) richiedere l'accesso e la trascrizione integrale delle registrazioni per valutare la strumentalita o sproporzione dell'intervento.
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