Sentenza n. 4827/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 00679/2025, resa tra le parti, per l'annullamento della deliberazione 21 settembre 2022 e del relativo provvedimento in pari data, comunicati il 13 ottobre 2022 con il quale la Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale del Veneto, su proposta della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Verona, ha dichiarato l'interesse culturale particolarmente importante, ai sensi dell'art. 10, comma 3 (meglio, 4), lett. l), del D.Lgs. n. 42 del 2004, dell'edificio ubicato in Verona, tra Via A. Catalani e Via Adria, censito al Catasto Fabbricati nel Foglio 211 dai mappali n. 330 sub 1, 2, 3, 4, 5, 6, e delle aree di pertinenza, nonché della relativa Relazione storico-artistica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Veneto che aveva respinto il ricorso contro la dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante dell’edificio e delle relative aree di pertinenza
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione culturale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha contestato la sentenza di primo grado e gli atti ministeriali del 21 settembre 2022, comunicati il 13 ottobre 2022, con cui la Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale del Veneto, su proposta della Soprintendenza competente, aveva dichiarato l’interesse culturale particolarmente importante di un complesso rurale sito in Verona, comprendente l’edificio, il fondo pertinenziale e il giardino, ai sensi dell’art. 10, comma 4, lett. l), d.lgs. 42/2004. I motivi d’appello hanno dedotto il travisamento del contenuto del ricorso e della documentazione, nonché l’erronea e falsa applicazione dell’art. 10, comma 4, lett. l), d.lgs. 42/2004. In particolare, l’appellante ha contestato la ricostruzione storico-artistica e l’estensione del vincolo, anche mediante una relazione tecnica di parte, sostenendo l’insussistenza o l’insufficienza dei presupposti culturali e storico-architettonici della tutela.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR Veneto. Il Collegio ha rilevato che la dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnico-valutativa dell’amministrazione preposta alla tutela, sindacabile dal giudice quanto a ragionevolezza, proporzionalità, adeguatezza, logicità, coerenza, completezza, correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo. Il sindacato può essere anche intrinseco e comprendere la verifica dell’attendibilità, coerenza e correttezza delle operazioni tecniche, senza però consentire al giudice di sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione. Nel caso concreto, la relazione storico-artistica allegata al provvedimento, richiamata per relationem, è stata ritenuta completa, dettagliata ed esauriente: essa ricostruiva la storia dell’immobile, il contesto geografico e paesaggistico, la conformazione del complesso rurale e il suo rapporto con il territorio, valorizzando il nesso tra edificio, fondo e giardino quale testimonianza dell’architettura rurale e dell’evoluzione storico-antropologica ed economico-produttiva del territorio veronese. Le censure dell’appellante non hanno evidenziato errori nell’accertamento dei fatti, carenze istruttorie, incoerenze o inattendibilità tecnico-scientifiche, ma si sono risolte in una diversa opinione valutativa, sostenuta da una relazione tecnica ritenuta scarna. In presenza di sole opinioni divergenti, deve prevalere la valutazione dell’organo istituzionalmente competente alla tutela. Il non perfetto stato di conservazione del bene non esclude l’imposizione del vincolo né determina, di per sé, la sua decadenza. Inoltre, la tutela può riguardare la consistenza complessiva del bene e le sue parti integranti, anche se realizzate o sostituite in epoca successiva, quando siano funzionali alla conservazione del contesto necessario a valorizzarne la rilevanza culturale. Le spese del grado sono state compensate per la particolare opinabilità delle questioni.
Norme richiamate
art. 10, comma 4, lett. l), d.lgs. 42/2004
interesse culturale particolarmente importante
Costituisce la base normativa per la dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante e per l’imposizione del vincolo diretto sull’immobile, quando la cosa presenti un particolare pregio o uno specifico collegamento con la storia, l’arte, la cultura o il territorio.
Disciplinano il procedimento e i presupposti della dichiarazione di interesse culturale e della conseguente tutela dei beni culturali.
art. 9 Cost.
È richiamato per evidenziare l’ampiezza e l’evoluzione dell’interesse pubblico alla tutela culturale, riferito anche a valori storico-antropologici, territoriali e paesaggistici.
corrispondenza tra il chiesto e pronunciato
È richiamato per affermare che la decisione ha esaminato tutti gli aspetti rilevanti dei motivi dedotti e che le doglianze non espressamente trattate sono state ritenute non decisive.
Massime di principio
- La dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante è espressione di discrezionalità tecnico-valutativa dell’amministrazione, fondata su cognizioni storico-artistiche, architettoniche e culturali specialistiche; il giudice può verificarne la ragionevolezza, proporzionalità, adeguatezza, logicità, coerenza, completezza e l’attendibilità del criterio tecnico e del procedimento applicativo, senza sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche non è limitato a un controllo meramente estrinseco dell’iter logico, ma può estendersi alla verifica intrinseca dell’attendibilità, coerenza e correttezza delle operazioni tecniche rispetto ai fatti accertati, alle regole tecniche e alle norme attributive del potere; resta tuttavia preclusa la sostituzione della valutazione giudiziale a quella amministrativa quando quest’ultima sia tecnicamente plausibile e non affetta da errori o illogicità manifeste.
- Chi contesta il nucleo tecnico-scientifico della dichiarazione di interesse culturale deve fornire elementi seri e specifici idonei a dimostrare errori di fatto, carenze istruttorie, criteri tecnici incongrui o inattendibilità della valutazione; la mera contrapposizione di una diversa opinione o di una relazione tecnica di parte non è sufficiente a superare l’apprezzamento dell’organo istituzionalmente competente.
- Il provvedimento di vincolo può essere motivato per relationem mediante il rinvio a una relazione storico-artistica allegata, purché tale relazione consenta di ricostruire in modo completo e intelligibile l’istruttoria, i fatti accertati, il rapporto del bene con il contesto e le ragioni della sua rilevanza culturale.
- Il cattivo o non perfetto stato di conservazione dell’immobile non esclude, di per sé, la sussistenza dell’interesse culturale né determina automaticamente la decadenza del vincolo, quando permangano le ragioni storico-artistiche, culturali o territoriali della tutela.
- La tutela culturale può estendersi alla consistenza complessiva del bene e alle sue parti integranti, anche se sostituite o realizzate successivamente, quando tali elementi siano funzionali alla conservazione del contesto necessario per apprezzare il valore culturale del bene.
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