Cassazione Penale, Ordinanza n. 33239/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (imputato)
La controversia
La parte civile ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Messina che, riformando la decisione di primo grado, aveva assolto l'imputato dal reato di violenza privata perché il fatto non sussiste. In sintesi, i primi due motivi contestavano la violazione degli artt. 610 c.p. e 192 c.p.p., sostenendo l'erronea esclusione della costrizione asseritamente posta in essere dall'imputato ai danni della persona offesa e la sistematicità di tale condotta. Il terzo motivo deduceva la violazione degli artt. 185 c.p. e 538 c.p.p. per il mancato riconoscimento del risarcimento del danno. Il quarto motivo lamentava vizi di motivazione e violazione dell'art. 192 c.p.p., censurando la valutazione probatoria compiuta in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i primi due motivi non proponevano reali censure di legittimità, ma solo una richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove, senza dedurre un effettivo travisamento della prova. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, perché l'assoluzione perché il fatto non sussiste esclude la condanna al risarcimento del danno. Il quarto motivo è stato giudicato privo di una effettiva critica alla motivazione della sentenza impugnata, risolvendosi in affermazioni assertive. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato per il reato di violenza privata contestato, ma la Corte non entra nel merito della configurabilità del fatto perché reputa i motivi di ricorso generici e diretti a una rivalutazione del merito.
La Corte ribadisce che la sua violazione non può essere dedotta in cassazione con censure meramente assertive o volte a un diverso apprezzamento del materiale probatorio, se non nei limiti del travisamento della prova, qui non dedotto.
Richiamato quale base della pretesa risarcitoria della parte civile; la Corte osserva che l'assoluzione perché il fatto non sussiste esclude la condanna al risarcimento del danno richiesta in questa sede.
È la norma invocata per ottenere la condanna dell'imputato al risarcimento del danno; la Corte ne esclude l'applicazione in presenza di una pronuncia assolutoria piena.
Applicato per la conseguenza processuale dell'inammissibilità del ricorso: condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove.
- La deduzione della violazione dell'art. 192 c.p.p. deve tradursi in una critica specifica e argomentata alla motivazione della sentenza impugnata; non basta contrapporre una lettura alternativa e assertiva del compendio probatorio.
- Per configurare un utile vizio di legittimità in punto di prova è necessario allegare in modo pertinente un concreto travisamento della prova, non essendo sufficiente contestare genericamente l'apprezzamento del giudice di merito.
- L'assoluzione perché il fatto non sussiste preclude la condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile ai sensi degli artt. 185 c.p. e 538 c.p.p.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, quando ricorrano profili di colpa, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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