Cassazione Civile, Ordinanza n. 24518/2024 del 12/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un atto con cui erano state irrogate sanzioni per gli anni 2011-2013 a un soggetto che, quale ex amministratore e socio unico di alcune società operanti nel settore edile e poi cancellate dal registro imprese, era stato ritenuto responsabile della mancata collaborazione nel corso di accertamenti svolti nei confronti di tali società, non essendosi presentato personalmente all’invito a comparire notificato dall’Ufficio. Il giudice tributario di appello aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo per tardività, ritenendo che, qualunque fosse la data di perfezionamento della notifica dell’atto impugnato, il ricorso depositato il 13 giugno 2018 fosse oltre il termine di sessanta giorni. Il ricorrente ha censurato tale decisione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 21 e 22 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR avesse confuso il termine per proporre il ricorso con quello per costituirsi in giudizio e che, comunque, il ricorso fosse tempestivo; 2) violazione degli artt. 221, 222 e 355 c.p.c., deducendo l’erronea declaratoria di inammissibilità e irrilevanza della querela di falso relativa alle firme sulle attestazioni di consegna, con richiesta di autorizzazione alla proposizione della querela; 3) violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132 c.p.c. per mancanza di motivazione sulla liquidazione delle spese, assumendo che l’Agenzia non avrebbe avuto diritto alle spese perché difesa da un proprio funzionario e non da avvocato esterno; 4) riproposizione dei motivi di appello nel caso in cui il ricorso fosse stato ritenuto tempestivo. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbiti gli altri: ha affermato che, ai fini dell’art. 21 d.lgs. 546/1992, occorre verificare la data di proposizione/notifica del ricorso e non quella di costituzione in giudizio; il termine di decadenza decorre dalla notifica dell’atto impugnato e il relativo onere probatorio grava sul contribuente; il regime dell’art. 22 attiene invece al deposito del ricorso già notificato entro trenta giorni. Poiché la CTR aveva erroneamente valutato la tempestività del deposito del ricorso confondendo i due piani, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri motivi. Ha cassato la sentenza della CTR Lombardia che aveva dichiarato inammissibile per tardività il ricorso originario e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La ragione decisiva è che il giudice d’appello aveva valutato la tempestività del ricorso usando il parametro della costituzione in giudizio ex art. 22 d.lgs. 546/1992, invece di quello della proposizione/notifica del ricorso ex art. 21 d.lgs. 546/1992.
Norme richiamate
sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato
stabilisce un termine di decadenza per proporre il ricorso tributario; il rispetto del termine costituisce condizione dell'azione e il suo inutile decorso è rilevabile d'ufficio.
entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso
regola la costituzione in giudizio del ricorrente e il deposito del ricorso notificato; non va confuso con il termine per la proposizione del ricorso.
notifica a norma dei commi 2 e 3 del precedente art. 16
richiamato per la disciplina della fase introduttiva del processo tributario.
art. 17-bis d.lgs. n. 546/1992
richiamato dal ricorrente per sostenere la tempestività del ricorso in relazione alla notifica del ricorso/reclamo all'Agenzia.
richiamato dal ricorrente insieme all'art. 17-bis per la tesi sulla tempestività.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
utilizzato come parametro del ricorso per cassazione per denunciare violazioni di legge.
richiamati dal ricorrente con riferimento alla querela di falso e alla sua rilevanza processuale.
art. 111, comma 6, Cost.
invocato per censurare la pretesa mancanza di motivazione sulla liquidazione delle spese.
art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.
richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza.
richiamato in tema di motivazione della decisione.
richiamato in relazione alla notifica dell'atto impositivo e al momento del suo perfezionamento.
richiamato per il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione.
richiamato nel quadro del contrasto sulla notificazione e sulla scissione degli effetti.
richiamato nel quadro del contrasto sulla notificazione e sulla scissione degli effetti.
Massime di principio
- Nel processo tributario, ai fini della decadenza dall'impugnazione, occorre distinguere nettamente tra il termine per proporre il ricorso, disciplinato dall'art. 21 d.lgs. 546/1992, e il termine per costituirsi in giudizio, disciplinato dall'art. 22 del medesimo decreto; la loro confusione integra errore di diritto.
- La tempestività del ricorso tributario va verificata rispetto alla data di notificazione/proposizione dell'atto introduttivo, non rispetto alla data del suo deposito nella segreteria della commissione tributaria.
- Il termine di sessanta giorni per impugnare l'atto tributario è un termine di decadenza, la cui osservanza costituisce condizione dell'azione; l'onere di provare la tempestività incombe sul ricorrente mediante produzione della documentazione relativa alla notificazione dell'atto impugnato.
- L'inutile decorso del termine per l'impugnazione è rilevabile d'ufficio; tuttavia, se la notifica dell'atto impugnato è nulla, spetta all'Amministrazione dimostrare il momento di effettiva conoscenza dell'atto da parte del contribuente.
- Nel processo tributario, la costituzione entro trenta giorni ex art. 22 d.lgs. 546/1992 attiene a un adempimento distinto dalla proposizione del ricorso e non può essere utilizzata per misurare la tempestività dell'impugnazione.
- Ai fini della tempestività della notificazione dell'impugnazione, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione impone di considerare perfezionata la notifica per il notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario o dell'inoltro secondo le forme previste, mentre la diversa data di perfezionamento verso il destinatario rileva solo per il decorso del termine di impugnazione nei confronti di quest'ultimo.
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