Cassazione Civile, Ordinanza n. 28972/2023 del 18/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La controversia non riguarda il merito della lite originaria, ma un'istanza di correzione di errore materiale proposta contro un'ordinanza della Corte di cassazione che aveva rigettato il ricorso e dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. L'istante ha sostenuto che, essendo ammesso al patrocinio a spese dello Stato, non sarebbe tenuto ad alcun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, e ha quindi chiesto la correzione dell'ordinanza precedente. La Corte ha esaminato l'istanza richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 4315/2020, secondo cui l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non esclude l'obbligo del giudice dell'impugnazione, in caso di integrale rigetto o inammissibilità/improcedibilità, di attestare la sussistenza dei presupposti per il c.d. raddoppio del contributo. Ha quindi ritenuto che non vi fosse alcun errore materiale, poiché mancava un mero scarto tra volontà del giudice e sua rappresentazione grafica, e che l'istanza tendesse in realtà a una inammissibile reinterpretazione della decisione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di correzione di errore materiale. Ha affermato che il patrocinio a spese dello Stato non impedisce l'attestazione, nel provvedimento che definisce l'impugnazione con rigetto/inammissibilità/improcedibilità, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, perché tale ammissione può essere successivamente revocata ove ricorrano i presupposti di legge. Ha inoltre escluso che ricorresse un errore materiale correggibile ex artt. 287 e 391-bis c.p.c., trattandosi piuttosto di richiesta di modifica sostanziale del contenuto del provvedimento. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, in ragione della natura del procedimento e della mancata costituzione degli intimati.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
anche l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non esclude, nel caso di rigetto integrale o di inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione, l'attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, restando ferma la possibile revoca del beneficio.
l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato può essere revocata anche dopo la definizione del giudizio di impugnazione, se sopravvengono i relativi presupposti.
la correzione di errore materiale presuppone un mero difetto di corrispondenza tra volontà del giudice e sua rappresentazione grafica, rilevabile ictu oculi, e non può servire a modificare il contenuto decisorio.
il rimedio della correzione non è esperibile per ottenere una diversa valutazione giuridica del provvedimento di legittimità.
art. 375, comma 2, n. 4-bis, c.p.c.
indica la trattazione in camera di consiglio del procedimento.
regola la trattazione camerale del procedimento in Cassazione.
Massime di principio
- L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non impedisce al giudice dell'impugnazione, in caso di rigetto integrale o di declaratoria di inammissibilità o improcedibilità, di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
- La correzione di errore materiale è ammessa solo quando esista un evidente scarto tra la decisione del giudice e la sua trascrizione grafica; non è utilizzabile per contestare la correttezza giuridica della statuizione o per ottenerne una modifica sostanziale.
- Il beneficio del patrocinio a spese dello Stato non esclude, di per sé, l'operatività del meccanismo del raddoppio del contributo unificato, poiché il beneficio è suscettibile di revoca secondo le condizioni di legge.
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