Cassazione Civile, Ordinanza n. 34910/2025 del 30/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
La società fornitrice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il corrispettivo di una fornitura di energia elettrica; la controparte aveva proposto opposizione. Nel corso del giudizio di opposizione il Tribunale aveva assegnato un termine per attivare il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dalla disciplina ARERA (TICO), ma nessuna delle parti vi aveva provveduto. Il Tribunale aveva quindi dichiarato improcedibili le domande del creditore e revocato il decreto ingiuntivo; la Corte d'appello aveva confermato. In Cassazione la società ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 3 TICO, sostenendo che l'obbligo di attivare la conciliazione gravasse solo sull'utente finale e che non fosse applicabile il precedente delle Sezioni Unite sulla mediazione obbligatoria nei giudizi introdotti con rito monitorio. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché non coglieva la reale ratio della decisione d'appello: la corte territoriale aveva infatti fondato il rigetto anche sul rilievo che, nella specie, il termine per promuovere la conciliazione era stato assegnato ad entrambe le parti e che nessuna delle due aveva attivato la procedura; tale autonoma ratio non era stata specificamente censurata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura non aggredisse una ratio decidendi autonoma e decisiva della sentenza impugnata, fondata sul mancato attivarsi di entrambe le parti nel termine assegnato dal giudice per la conciliazione. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione in favore della controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 3 TICO
La Corte non entra nel merito dell'interpretazione della norma, rilevando solo che la doglianza non si confronta con la ratio della decisione impugnata.
art. 2, comma 24, lettera b, l. 481/1995
Richiamato come base del potere regolamentare di ARERA in materia di procedure di conciliazione.
art. 141, comma 6, lettera c, Codice del Consumo
Richiamato quale ulteriore riferimento della disciplina della conciliazione obbligatoria nel settore energetico.
art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010
Richiamato solo per il confronto con la mediazione obbligatoria nei giudizi introdotti con decreto ingiuntivo; la Corte precisa che il precedente delle Sezioni Unite invocato non è decisivo nella fattispecie.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile quando non si confronta con tutte le rationes decidendi autonome poste a base della decisione impugnata, anche se censura una delle argomentazioni svolte dal giudice di merito.
- Quando il giudice di merito abbia assegnato alle parti un termine per attivare una procedura conciliativa obbligatoria e abbia accertato che nessuna delle due vi abbia provveduto, la decisione può reggersi su tale mancato impulso comune senza necessità di ulteriori passaggi argomentativi.
- La deduzione di violazione di una disciplina speciale sulla conciliazione non consente l'accoglimento del ricorso se la censura non investe la specifica base logico-giuridica effettivamente posta a fondamento della sentenza impugnata.
Come è indicizzato
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