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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07866/2023 del 17/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento disciplinare nei confronti di un autista di linea addetto a una sede aziendale del trasporto pubblico locale. Dopo la contestazione degli addebiti, l'amministratore delegato aveva formulato un opinamento di destituzione; il lavoratore aveva tempestivamente chiesto l'intervento del Consiglio di disciplina previsto dalla normativa speciale per gli autoferrotranvieri (artt. 53 e 54 del R.D. n. 148/1931). Poiché l'organo non era stato costituito per mancata designazione del rappresentante regionale, la sanzione espulsiva era stata comunque irrogata direttamente dal datore di lavoro. La Corte d'appello aveva confermato la nullità della destituzione, la reintegrazione e le conseguenze economiche. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 53 e 54 dell'allegato A al R.D. n. 148/1931, sostenendo che l'inerzia dell'ente pubblico nella nomina del proprio componente del Consiglio di disciplina dovesse cedere rispetto all'esercizio del potere disciplinare datoriale, per ragioni di proporzionalità; 2) violazione dell'art. 18 L. n. 300/1970, assumendo che l'eventuale vizio dovesse comportare solo tutela economica attenuata e non reintegratoria, trattandosi di mera violazione procedurale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: il primo perché, nel procedimento disciplinare degli autoferrotranvieri, la richiesta del lavoratore di sottoporre la questione al Consiglio di disciplina rende irrilevante la mancata costituzione dell'organo per inerzia dell'amministrazione competente; il secondo perché la violazione non è una semplice irregolarità procedurale, ma una deviazione a monte dall'iter legale, essendo la sanzione stata irrogata da un soggetto privo del potere in quel momento attribuito dalla disciplina speciale. La nullità conseguente è stata qualificata come nullità di protezione, incompatibile con la sola tutela indennitaria prevista per le violazioni procedurali dall'art. 18, comma 6, Stat. lav. La società è stata inoltre condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • artt. 53 e 54 R.D. 8 gennaio 1931, n. 148

    La disciplina speciale degli autoferrotranvieri prevede un procedimento disciplinare articolato e garantito; se il lavoratore chiede il giudizio del Consiglio di disciplina, il potere decisorio è devoluto a tale organo e non può essere esercitato dal datore di lavoro. La mancata costituzione del Consiglio per inerzia dell'ente competente non legittima la sostituzione del datore all'organo terzo.

  • art. 7 L. 20 maggio 1970, n. 300

    È richiamato come parametro generale di garanzia procedurale, ma la disciplina speciale degli autoferrotranvieri resta più garantita e non è stata abrogata da essa.

  • art. 18 L. 20 maggio 1970, n. 300

    La violazione considerata non integra una mera violazione procedurale sanzionabile con tutela solo economica, perché concerne l'adozione della sanzione da parte di un soggetto privo del potere disciplinare.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale invocata per denunciare la violazione e falsa applicazione di legge nei due motivi di ricorso.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nel procedimento disciplinare degli autoferrotranvieri, la richiesta del lavoratore di deferire la decisione al Consiglio di disciplina impedisce al datore di lavoro di irrogare direttamente la sanzione espulsiva, anche se l'organo non sia stato costituito per inerzia dell'amministrazione competente.
  • La mancata costituzione dell'organo disciplinare speciale non può essere opposta al lavoratore per comprimere le garanzie difensive previste dalla disciplina di settore; l'eventuale ritardo degli enti terzi non legittima la sostituzione dell'organo terzo con la parte datoriale.
  • Quando la sanzione disciplinare è irrogata da un soggetto privo del potere che la legge speciale attribuisce ad altro organo su opzione del lavoratore, la violazione attiene alla titolarità del potere e all'iter legale stesso, non a una mera irregolarità procedurale.
  • Le nullità derivanti dalla violazione di un procedimento disciplinare inderogabile e finalizzato alla tutela del contraente debole sono nullità di protezione e non sono assimilabili alle sole violazioni procedurali che comportano tutela indennitaria attenuata.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termine
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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