Cassazione Penale, Sentenza n. 11728/2025 del 25/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 9 aprile 2024 con cui la Settima Sezione penale della Corte di Cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Il ricorrente deduceva errore di fatto per omesso esame del primo motivo di ricorso, che censurava la presunta illegittimità della sentenza della Corte d'appello di Catanzaro (15/02/2023) sostenendo la stretta connessione e strumentalità tra le due fattispecie contestate (artt. 110, 646 e 615-ter c.p.) e che Vela avrebbe beneficiato di prelievi e trasferimenti di somme ingenti tramite accessi abusivi ai sistemi informatici della banca. Inoltre contestava che la Corte di Cassazione avesse omesso di esaminare il motivo che chiedeva la rinnovazione dell'istruttoria con l'escussione del maresciallo Gianluca Altomare, le cui dichiarazioni, secondo il ricorrente, avrebbero escluso il coinvolgimento di Vela negli accessi ai conti da cui erano stati effettuati i prelievi.
La decisione
Il ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che non sussistesse alcun errore percettivo o di fatto nell'ordinanza impugnata. Ha richiamato la giurisprudenza sul concetto di errore di fatto in Cassazione (errore percettivo) e stabilito che i motivi proposti dal ricorrente erano essenzialmente richieste di rivalutazione delle fonti di prova e non censurabili in sede di legittimità. La Corte ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente motivato la qualificazione di Vela quale concorrente morale nelle operazioni delittuose e beneficiario delle somme confluite sul suo conto, e che le censure sulla mancata escussione del verbalizzante non fossero decisive né avessero evidenziato omissioni rilevanti nella motivazione di merito. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile Plastina, liquidate in euro 3.686,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Invocato come norma sul concorso di persone nel reato; la Corte ha ritenuto che Vela fosse concorrente morale nelle condotte addebitate.
Norma sull'accesso abusivo a sistemi informatici; la Corte d'appello aveva ritenuto imputabile a Vela la partecipazione morale alle condotte di accesso abusivo, anche in ragione dell'uso e del ricevimento delle somme sul suo conto.
Richiamato tra i reati contestati in relazione alle operazioni di prelievo/appropriazione indebita di somme; la Corte ha valutato la posizione di Vela anche come beneficiario di tali operazioni.
Richiamato in tema di rimedio per errore di fatto in Cassazione; la Corte ha precisato la nozione di errore percettivo e i limiti della sua applicazione.
art. 610, comma 5, cod. proc. pen.
Norma invocata quale competenza della Settima Sezione penale per l'emissione dell'ordinanza di inammissibilità; la Corte ha motivato l'ordinanza ai sensi di tale disposizione.
Massime di principio
- L'errore di fatto in sede di legittimità è un errore percettivo: deve trattarsi di una svista o equivoco nella lettura degli atti che abbia effettivamente condizionato la decisione; non è sufficiente affermare divergenze di valutazione delle prove.
- La mancata disamina di un motivo di ricorso è rilevante solo se il motivo non esaminato era decisivo per l'esito del giudizio e la sua omissione dipende da un errore di percezione della Corte di legittimità; il ricorrente ha l'onere di provarlo.
- In Cassazione non è ammessa una nuova rivalutazione delle fonti di prova operata in termini diversi da quella dei giudici di merito, salvo che si dimostri un vizio motivazionale o un errore percettivo rilevante.
- Le richieste di rinnovazione dell'istruttoria (es. escussione di teste/accertatori) devono dimostrare che le dichiarazioni richieste avrebbero avuto natura decisiva e che non sono già state adeguatamente valutate nei precedenti gradi di giudizio.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso può comportare condanne per spese processuali, pagamento di ammende e rifusione delle spese della parte civile; pertanto il ricorso deve essere supportato da ragioni puntuali e dimostrabili.
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