Cassazione Penale, Sentenza n. 21541/2026 del 11/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Ravenna che ha confermato il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca allargata su vari beni (tra cui l'Audi Q8 intestata al ricorrente) ritenuti nella disponibilità effettiva di Goupei Zheng. Il ricorrente, terzo avente diritto alla restituzione, deduce violazione dell'art. 11 d.lgs. n. 74/2000 e motivazione apparente: sostiene che non esisteva un debito erariale effettivo e contestato a carico dell'agente (Zheng Guopei), che il debito tributario deve essere già maturato e suscettibile di esecuzione coattiva in capo al soggetto agente, che l'assoluzione intervenuta in altro procedimento per fattispecie connessa rende infondata la deduzione del fumus, e che il Tribunale avrebbe confuso l'esistenza del debito con la possibilità di esecuzione coattiva e avrebbe motivato in modo circolare riguardo alla titolarità sostanziale del debito (ipotesi amministratore di fatto).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il Tribunale di Ravenna aveva adeguatamente motivato il sequestro: le indagini hanno accertato l'esistenza di un debito tributario complessivo di euro 2.311.449,50 derivante dal sistema "apri e chiudi" delle imprese individuali riconducibili al reale gestore Goupei Zheng; prove testimoniali e servizi di polizia giudiziaria hanno dimostrato la riconducibilità dell'attività e la disponibilità effettiva dei beni (incluso il veicolo intestato al ricorrente) da parte di Zheng. La Corte ha ritenuto legittimo che il giudice penale accerti la titolarità sostanziale del debito anche in assenza di formale contestazione amministrativa nei confronti dell'amministratore occulto e ha escluso che l'assoluzione in altro procedimento relativo ad attività diversa fosse rilevante. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Il sequestro e la finalità di confisca allargata sono stati quindi confermati.
Norme richiamate
Norma citata nel capo di imputazione per il concorso di persone nell'evento criminoso; usata come richiamo alla partecipazione al reato.
art. 11, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000
La Corte interpreta che la disposizione non richiede che il debito tributario sia già formalmente contestato dall'Amministrazione finanziaria in capo all'amministratore occulto: il giudice penale può accertare la titolarità sostanziale del debito e ravvisare il fumus del reato anche quando il debito risulti formalmente a carico di prestanome.
Richiamata nella vicenda istruttoria e nella difesa (assoluzione in procedimento diverso): la Corte ritiene l'assoluzione relativa a altra attività imprenditoriale non ostativa al sequestro nel presente procedimento.
Norma che disciplina il riesame in sede di Tribunale dell'atto cautelare; richiamata come sede in cui è stata confermata la misura impugnata.
Richiamata dalla Corte per indicare i limiti dell'impugnazione per cassazione avverso ordinanze in materia di sequestro (ammissibile solo per violazione di legge o vizi gravi della motivazione).
art. 606 cod. proc. pen., lett. e)
La Corte ricorda che l'illogicità manifesta della motivazione può essere dedotta in Cassazione solo tramite il motivo specifico previsto da questa norma (lett. e)).
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento per avere il ricorso rigettato.
Massime di principio
- Il giudice penale può, ai fini del sequestro preventivo finalizzato alla confisca allargata, accertare la titolarità sostanziale di un debito tributario in capo a un "amministratore occulto" anche se la contestazione amministrativa formale non è ancora stata effettuata nei suoi confronti.
- La mera intestazione formale dei debiti a prestanome non esclude la possibilità di ritenere l'esistenza di un debito sostanzialmente riconducibile al reale gestore quando le indagini mostrino un sistema evasivo (es. "apri e chiudi") e la disponibilità effettiva dei beni da parte dell'occultus dominus.
- L'esistenza del "fumus" del reato e del periculum in mora può essere desunta dal modus operandi degli indagati (ripetute azioni elusive, rischio di aumento del pregiudizio erariale, possibilità di sottrazione di beni), senza necessità che l'Erario abbia già esperito l'azione esecutiva o la formale contestazione.
- Un precedente esito assolutorio in altro procedimento penale non è automaticamente rilevante se concerne fatti o periodi diversi; la rilevanza va valutata nel concreto collegamento tra le condotte.
- In cassazione avverso misure cautelari è esercitabile controllo limitato: ammissibilità solo per violazione di legge o vizi della motivazione tanto gravi da renderla priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza; la semplice contestazione dell'interpretazione o della logica dei fatti spesso non è sufficiente.
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