Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 09/06/2020 n. 10954 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l’intimazione di pagamento relativa, per quanto ancora in discussione, all’imposta di pubblicità per l’anno 2006. La CTR del Lazio, con sentenza n. 1640/4/16 depositata il 31 marzo 2016, aveva accolto il ricorso della società ritenendo invalida la notifica della cartella, consegnata per raccomandata al portiere il 4 giugno 2010 senza successivo invio della raccomandata informativa. Equitalia ha impugnato la decisione con due motivi: il primo per violazione dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che la notifica diretta per raccomandata al portiere non richiedeva l’avviso informativo; il secondo per violazione dell’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, contestando che la CTR avesse dichiarato la decadenza della pretesa anziché l’inammissibilità della censura. La società non ha svolto difese in Cassazione.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo: la notifica diretta della cartella per raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell’art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602/1973, è modalità semplificata e alternativa, perfezionata alla data in cui il portiere sottoscrive l’avviso, senza necessità di raccomandata informativa. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha cassato la sentenza della CTR e deciso nel merito, rigettando il ricorso originario della S. S.r.l.: la cartella, regolarmente notificata il 4 giugno 2010 e non tempestivamente impugnata, ha reso incontestabile la pretesa tributaria; non risultava inoltre maturata una decadenza tra la notifica della cartella e quella dell’intimazione, effettuata circa un anno dopo. La società non aveva chiesto la rimessione in termini né allegato una causa non imputabile di mancata conoscenza. La controversia riguardava solo l’imposta di pubblicità 2006, poiché sulla carenza di giurisdizione tributaria per i contributi previdenziali si era formato il giudicato. Spese dei due gradi di merito compensate; la S. S.r.l. è stata condannata alle spese di Cassazione, liquidate in euro 1.700, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602/1973

    La notifica della cartella di pagamento, eseguita ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.p.r. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, costituisce una modalità di notifica alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione. Essa si perfeziona alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza che sia necessario redigere un'apposita relazione di notificazione, né inviare alcuna raccomandata informativa al destinatario, trovando applicazione le norme del regolamento postale relative agli invii raccomandati e non quelle relative alla notifica a mezzo posta di cui alla legge n. 890 del 1982.

    La notifica diretta della cartella da parte dell’agente della riscossione tramite raccomandata con avviso di ricevimento costituisce una modalità autonoma rispetto alla notifica eseguita nelle forme ordinarie. Si perfeziona quando l’avviso è sottoscritto dal destinatario o da uno dei consegnatari ammessi, compreso il portiere, senza obbligo di inviare una successiva raccomandata informativa.

  • Art. 153 c.p.c.

    La medesima Corte ha aggiunto che lo scarto tra conoscenza legale e conoscenza effettiva, in concreto verificabile, è suscettibile di essere comunque riequilibrato mediante il ricorso alla rimessione in termini di cui all'art. 153 c.p.c., che può essere richiesta da colui che assuma di non avere avuto, in concreto, conoscenza dell'atto, per causa a lui non imputabile, dimostrando, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, la sussistenza di tale situazione.

    Chi sostiene di non avere avuto conoscenza effettiva dell’atto notificato con la modalità semplificata può chiedere la rimessione in termini, ma deve allegare e dimostrare che la mancata conoscenza dipese da una causa non imputabile, anche mediante elementi presuntivi.

  • Art. 384 c.p.c.

    La Corte ha deciso direttamente nel merito dopo la cassazione, poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto e non residuavano profili controversi rilevanti.

  • Art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992

    La disposizione era invocata da Equitalia con il secondo motivo, ma la Corte non ne ha esaminato il merito: il motivo è stato dichiarato assorbito in conseguenza dell’accoglimento del primo.

Massime di principio

  • Quando l’agente della riscossione invia direttamente la cartella mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell’art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602/1973, si applica il regime semplificato degli invii raccomandati, non quello della notificazione postale disciplinata dalla legge n. 890/1982.
  • La consegna della raccomandata al portiere e la sua sottoscrizione dell’avviso di ricevimento perfezionano la notifica senza necessità di una successiva raccomandata informativa.
  • Se la cartella è stata regolarmente notificata e non viene impugnata tempestivamente, la pretesa tributaria in essa contenuta diviene incontestabile mediante la successiva impugnazione dell’intimazione, salvo che ricorrano specifici presupposti per la rimessione in termini.
  • La rimessione in termini può rilevare per riequilibrare la mancata conoscenza effettiva dell’atto, ma il destinatario deve dimostrare che essa dipese da una causa a lui non imputabile; non basta allegare in seguito l’irregolarità della notifica.
  • La mera distanza temporale di circa un anno tra la notifica della cartella e quella dell’intimazione non prova, di per sé, la decadenza: occorre che questa sia specificamente dedotta e risulti fondata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.