Cassazione Penale, Sentenza n. 28693/2024 del 17/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente era stato condannato, a seguito di rito abbreviato, per aver percepito indebitamente il reddito di cittadinanza non comunicando l'acquisto di un motociclo di 279 cc. L'accusa si fondava sulla violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del d.l. n. 4/2019 e sull'omessa comunicazione entro 15 giorni dell'evento impeditivo. In cassazione il ricorrente ha articolato tre motivi: (1) vizio di motivazione e violazione di legge per presunta incertezza sulla data del reato e sulla prima immatricolazione del veicolo; (2) mancata applicazione della causa di non punibilita per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.), con richiamo al modesto scarto di cilindrata e alla restituzione delle somme; (3) errore nella valutazione della recidiva reiterata e nella determinazione della pena, con mancata applicazione del minimo edittale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure sul fatto fossero diverse da quelle ammesse in cassazione: i profili fattuali (data di acquisto 27/05/2020, prima immatricolazione 27/05/2020, decorrenza del termine dei 15 giorni con consumazione fissata l'11/06/2020) risultano pacifici e documentati con visure ACI già in atti. Ha inoltre escluso la non punibilita per particolare tenuità, rilevando che l'indebita percezione ammontava a 3.687,48 euro e che il certificato penale mostrava abitualità del prevenuto; ha confermato la correttezza della valutazione della recidiva e della determinazione della pena. Per effetto dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della somma di 3.000 euro.
Norme richiamate
art. 7, commi 1 e 2, d.l. n. 4 del 2019
Regola la configurazione del reato relativo alla percezione indebita del reddito di cittadinanza in presenza di condizioni ostative; applicata per la mancata comunicazione di un bene patrimoniale incompatibile con il beneficio
Definisce i presupposti per l'accesso al reddito di cittadinanza, tra cui la mancata disponibilita di motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc immatricolati per la prima volta nei due anni precedenti
art. 3, comma 11, d.l. n. 4 del 2019
Impone l'obbligo di comunicare entro 15 giorni le variazioni patrimoniali che comportano la perdita dei requisiti per il beneficio; la scadenza del termine individua la data di consumazione dell'omessa comunicazione
Causa di non punibilita per particolare tenuità del fatto; esclusa nel caso in esame per l'ammontare dell'indebita percezione e per l'abitualità del prevenuto
Norme relative alla recidiva e alla determinazione della pena; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della recidiva reiterata e la valutazione della pena in rapporto ai precedenti
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
Predisposizioni sul vizio di motivazione e violazione di legge impugnabili in cassazione; la Corte ha rilevato che molte censure erano inammissibili perché miravano a rimettere in discussione fatti già pacifici in grado di merito
Massime di principio
- Nei reati legati al reddito di cittadinanza la data di consumazione dell'omessa comunicazione corrisponde spesso alla scadenza del termine di comunicazione (15 giorni) decorrente dall'evento (es. immatricolazione): occorre verificare la documentazione pubblica (visure ACI) per fissare la data
- La prima immatricolazione del veicolo nei due anni precedenti va accertata con certificazioni: se l'immatricolazione è la prima e rientra nel biennio, l'omessa comunicazione integra il presupposto ostativo del beneficio
- La causa di non punibilita per particolare tenuità non si applica automaticamente per scarti minimi di parametro (es. 29 cc): va valutata l'entità dell'illecito economico e la personalità dell'autore; somme percepite rilevanti e precedenti penali ostano all'applicazione
- La recidiva può essere valorizzata anche se i precedenti sono datati, se emergono elementi di abitualità e insensibilità alle prescrizioni: il casellario e il certificato penale sono decisivi
- In Cassazione sono limitate le possibilità di censurare fatti non contestati anteriormente: le questioni di fatto e le nuove ricostruzioni documentali che non siano state prospettate nei gradi precedenti sono spesso inammissibili
- La restituzione spontanea delle somme percepite non esclude necessariamente la responsabilità penale né la misura della pena, ma può essere valutata nel giudizio di gravità e nelle attenuanti a seconda del caso
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