Cassazione Penale, Sentenza n. 26129/2024 del 03/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Scalise: deduceva vizio di motivazione, contraddittorieta' e manifesta illogicita' nella parte in cui la Corte d'appello lo riteneva responsabile in virtu' della qualifica di amministratore di fatto della Officina Ottica srl unipersonale; contestava inoltre il diniego delle circostanze attenuanti generiche ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. nonostante il comportamento processuale. Contaldo: censurava la qualificazione della sua condotta come partecipazione al reato di bancarotta documentale per sottrazione/occultamento delle scritture, deducendo difetto del dolo specifico e che egli era stato amministratore formale per un periodo brevissimo (poco piu' di un trimestre) con limitata gestione operativa; denunciava carenza motivazionale circa l'asportazione del computer/contenuti contabili e chiedeva la riqualificazione ai sensi dell'art. 224 legge fall. e/o la declaratoria di non punibilita' per tenuita' del fatto nonche' il riconoscimento di attenuanti ex art. 219, comma 5 legge fallimentare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Scalise per genericita' delle doglianze e perche' la qualifica di amministratore di fatto non era contestata: la motivazione della Corte d'appello e' stata ritenuta completa e congrua nel ricollegare la qualifica alle condotte contestate (bancarotta patrimoniale e documentale) e nel motivare il diniego delle attenuanti. Per Contaldo il ricorso e' stato accolto: la Cassazione ha ravvisato carenza di motivazione della Corte d'appello in ordine alla posizione dell'extraneus, alla prova che egli avesse materialmente sottratto il computer/documenti e alla sussistenza del dolo specifico richiesto per la bancarotta documentale per occultamento; la sentenza impugnata e' stata annullata nei suoi confronti e rinviata alla Corte d'appello di Perugia per nuovo esame. Sono state assorbite le ulteriori censure di Contaldo. La Corte ha inoltre condannato Scalise al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La norma sulle circostanze attenuanti generiche e' stata applicata con rigore: la Corte ha ritenuto che, alla luce della personalita' negativa dello Scalise (pregresse vicende penali) e dell'assenza di situazioni particolarmente rilevanti, le attenuanti non dovessero essere riconosciute o valorizzate per la diminuzione della pena
Riferimento alla disciplina che attribuisce all'amministratore di fatto i doveri analoghi all'amministratore di diritto; la Corte ha interpretato la norma nel senso che chi esercita di fatto la gestione risponde penalmente come l'amministratore formale quando sussistono gli elementi oggettivi e soggettivi della responsabilita'
art. 216, comma 1, lett. b) legge fallimentare
Norma che contempla la bancarotta fraudolenta documentale (anche per occultamento o omessa tenuta delle scritture); la Corte richiama la distinzione tra la forma specifica (occultamento/sottrazione, che richiede dolo specifico) e la formale (fraudolenta tenuta), richiedendo al giudice motivazioni sulle circostanze che evidenziano la volonta' di recare pregiudizio ai creditori
Citata da Contaldo come possibile riqualificazione; la Corte osserva che, se correttamente configurata la posizione di extraneus, andrebbe valutata diversamente la responsabilita' e il contributo causale rispetto al delitto proprio dell'amministratore
art. 219, comma 5 legge fallimentare
Norma sulle attenuanti o sulla quantificazione in materia fallimentare: il ricorso invocava il riconoscimento di attenuanti specifiche per l'entita' del danno ma la Corte di merito aveva motivato il diniego ricollegandolo agli elementi di personalita' e alla gravita' della condotta
Massime di principio
- La qualifica di amministratore di fatto, se non contestata e se emergono elementi di gestione effettiva, comporta l'assunzione dei doveri e delle responsabilita' (anche penali) tipiche dell'amministratore di diritto
- Per il reato di bancarotta fraudolenta documentale per occultamento/sottrazione, non e' sufficiente la mera scomparsa o l'omessa tenuta dei libri: occorrono circostanze di fatto aggiuntive che attestino il dolo specifico volto a recare pregiudizio ai creditori o un indebito vantaggio
- Quando si contesta la partecipazione di un 'extraneus' al reato proprio dell'amministratore, il giudice deve motivare in modo specifico il contributo volontario e consapevole dell'extraneus rispetto all'azione dell'intraneus; l'attribuzione meramente apodittica di responsabilita' non regge in Cassazione
- Il diniego di circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis) richiede una motivazione puntuale che valuti la personalita' dell'imputato, i precedenti e l'eventuale presenza di fatti 'speciali' e rilevanti: la sola buona condotta processuale non sempre basta
- Se la motivazione di merito e' lacunosa rispetto a elementi essenziali (es. prova dell'asportazione materiale di documenti, dolo specifico), la Cassazione tende ad annullare e rinviare per nuovo esame piuttosto che confermare la condanna
- In casi con piu' ricorrenti, la decisione di Cassazione puo' accogliere il ricorso di uno e respingere quello di un altro: va pertanto esaminata la posizione di ciascun imputato alla luce della loro concreta condotta e del ruolo ricoperto
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